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Document 31975R2742

Regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso

GU L 281 del 1.11.1975, p. 57–59 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/1989; abrogato da 31986R1009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2742/oj

31975R2742

Regolamento (CEE) n. 2742/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso

Gazzetta ufficiale n. L 281 del 01/11/1975 pag. 0057 - 0059
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 13 pag. 0197
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0052
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0052


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2742/75 DEL CONSIGLIO

del 29 ottobre 1975

relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2727/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ( 1 ) , in particolare l ' articolo 11 , paragrafo 3 ,

visto il regolamento n . 359/67/CEE del Consiglio , del 25 luglio 1967 , relativo all ' organizzazione comune del mercato del riso ( 2 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 668/75 ( 3 ) , in particolare l ' articolo 9 , paragrafo 2 ,

vista la proposta della Commissione ,

considerando che , data la particolare situazione del mercato degli amidi e delle fecole e data in particolare la necessità per l ' industria di questo settore di mantenere prezzi competitivi rispetto ai prezzi dei prodotti di sostituzione , i regolamenti ( CEE ) n . 2727/75 e n . 359/67/CEE hanno previsto la concessione di una restituzione alla produzione , affinchù detta industria possa ottenere i prodotti di base che le occorrono ad un prezzo inferiore a quello che risulterebbe applicando le norme dell ' organizzazione comune dei mercati dei prodotti in questione ;

considerando che , se si valuta la situazione risultante dal livello dei prezzi comuni e dalla concorrenza tra l ' amido di granturco , l ' amido di riso e la fecola da un lato e i prodotti chimici di sostituzione dall ' altro , si costata che la restituzione alla produzione per il granturco usato nella fabbricazione dell ' amido dovrebbe essere fissata a 10,00 unità di conto per tonnellata ; che una restituzione alla produzione di 16,30 unità di conto per tonnellata di frumento tenero e di 12,30 unità di conto per tonnellata di rotture di riso utilizzate per la fabbricazione dell ' amido tenderebbe ad assicurare l ' equilibrio tra l ' impiego di detti prodotti e quello del granturco ; che è tuttavia opportuno garantire il livello delle restituzioni di cui sopra soltanto nel caso in cui il prezzo dei prodotti di base sul mercato mondiale sia inferiore al prezzo d ' entrata valido per ciascuno dei prodotti in questione ;

considerando che , tenuto conto della relazione esistente tra i prezzi di produzione delle materie prime utilizzate per la fabbricazione degli amidi di cereali e della fecola nonchù della possibilità di sostituzione fra questi due prodotti , è opportuno mantenere una relazione equilibrata fra i prezzi di detti prodotti ; che l ' importo della restituzione deve pertanto essere uguale per entrambi i prodotti ; che la restituzione concessa ai produttori di fecola deve essere tale da assicurare ai produttori di patate della Comunità un prezzo atto a procurare loro un equo reddito , mentre invece le condizioni di mercato dei cereali impiegati per la fabbricazione dell ' amido e l ' organizzazione comune dei mercati dei cereali stessi si limitano ad assicurare il mantenimento del prezzo dei medesimi al livello del prezzo d ' entrata ; che occorre pertanto adottare misure atte a garantire che i produttori di patate traggano vantaggio dalla restituzione versata ai fabbricanti di fecola ;

considerando che la restituzione per le semole e i semolini destinati alla fabbricazione di glucosio mediante il metodo detto di « idrolisi diretta » deve essere fissata ad un livello che consenta di stabilire l ' equilibrio tra quest ' ultimo e il glucosio fabbricato dall ' amido ;

considerando che occorre prevedere , in caso di variazioni notevoli e persistenti dei prezzi mondiali del granturco , del frumento tenero e delle rotture di riso , che le restituzioni debbano essere limitate nella misura in cui i prezzi sul mercato resteranno elevati in modo da impedire il verificarsi di perturbazioni a prezzi inferiori a quelli del mercato comunitario e da evitare che l ' onere finanziario delle restituzioni alla produzione divenga eccessivo ;

considerando che le suddette misure non devono causare perturbazioni sui mercati dei paesi terzi ; che pertanto , in caso di variazioni notevoli e persistenti dei prezzi su detti mercati , è opportuno prevedere misure compensative consistenti nella riscossione di un prelievo sui prodotti esportati , inteso a ridurre ad un livello adeguato i vantaggi concessi ai fabbricanti della Comunità ;

considerando che , ai sensi dell ' articolo 57 dell ' atto di adesione ( 4 ) , nella fissazione del livello dei vari elementi del regime dei prezzi e degli interventi , diversi dai prezzi d ' intervento , per i nuovi Stati membri si tiene conto , nella misura richiesta dal buon funzionamento della regolamentazione comunitaria , della differenza dei prezzi espressa dall ' importo compensativo ; che , tuttavia per l ' applicazione di tale disposizione , l ' importo compensativo può essere ridotto in conformità dell ' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n . 2757/75 del Consiglio , del 29 ottobre 1975 , che determina le norme generali del regime degli importi compensativi « adesione » nel settore dei cereali ( 5 ) , e in conformità altresì dell ' articolo 5 del regolamento ( CEE ) n . 243/73 del Consiglio , del 31 gennaio 1973 , che stabilisce le norme generali del regime degli importi compensativi nel settore del riso e fissa detti importi per taluni prodotti ( 6 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 1999/74 ( 7 ) ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

Restituzioni alla produzione per gli amidi

Articolo 1

1 . Gli Stati membri concedono una restituzione alla produzione del granturco utilizzato nella fabbricazione dell ' amido , pari a 10,00 unità di conto per tonnellata , eventualmente diminuito dell ' importo compensativo « adesione » che si applica al granturco stesso .

2 . Gli Stati membri concedono una restituzione alla produzione del frumento tenero utilizzato nella fabbricazione dell ' amido , pari a 16,30 unità di conto per tonnellata , eventualmente diminuita dell ' importo compensativo « adesione » che si applica al frumento tenero stesso .

3 . Gli Stati membri concedono una restituzione alla produzione delle rotture di riso utilizzate nella fabbricazione dell ' amido , pari a 12,30 unità di conto per tonnellata , eventualmente diminuita dell ' importo compensativo « adesione » che si applica alle rotture di riso stesse .

TITOLO II

Restituzioni alla produzione di fecola di patate

Articolo 2

Gli stati membri concedono una restituzione alla produzione di 10,00 unità di conto per tonnellata di fecola di patate , eventualmente diminuita dell ' importo compensativo « adesione » che si applica per il granturco , e moltiplicata per il coefficiente 1,61 .

Articolo 3

1 . Il prezzo che il produttore deve riscuotere , nella fase franco fabbrica , per il quantitativo di patate necessario alla fabbricazione di una tonnellata di fecola deve essere pari all ' ammontare della restituzione alla produzione di cui all ' articolo 2 , maggiorato di una somma pari almeno a 162,00 unità di conto .

2 . La restituzione alla produzione è calcolata sulla base dei quantitativi di patate consegnati all ' industria della fecola , tenuto conto del tenore in fecola della patata all ' atto della consegna .

È versata integralmente al fabbricante di fecola che possa fornire la prova :

- dei quantitativi di patate che gli sono stati consegnati e del tenore in fecola al momento della consegna ;

- del versamento al produttore di una somma pari almeno al prezzo di cui al paragrafo 1 , tenuto conto del tenore in fecola delle patate .

Qualora il prezzo riscosso dal produttore sia inferiore all 'importo minimo di cui al secondo trattino del secondo comma , la restituzione versata al fabbricante di fecola è ridotta dello scarto costatato .

TITOLO III

Restituzioni alla produzione per le semole ed i semolini di granturco

Articolo 4

Gli Stati membri accordano una restituzione alla produzione per le semole ed i semolini di granturco destinati alla fabbricazione di glucosio della sottovoce 17.02 B II della tariffa doganale comune ( 8 ) , con il metodo detto di « idrolisi diretta » .

La restituzione alla produzione per tonnellata di semole e semolini di granturco a tal fine utilizzati è pari all ' importo di 10,00 unità di conto , diminuito eventualmente dell ' importo compensativo « adesione » che si applica al granturco , e moltiplicato per il coefficiente 1,23 .

Articolo 5

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinchù le restituzioni di cui all ' articolo 4 siano limitate ai quantitativi di semole e semolini di granturco effettivamente utilizzati dall ' industria del glucosio nella Comunità .

TITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 6

1 . Se i prezzi dei prodotti di base di cui all ' articolo 1 subiscono sul mercato mondiale variazioni sensibili e persistenti rispetto ai prezzi d ' entrata degli stessi prodotti diminuiti della restituzione alla produzione , le restituzioni alla produzione di cui agli articoli 1 , 2 e 4 possono essere modificate dal Consiglio , che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione . 2 . Se i prezzi del granturco , del frumento tenero o delle rotture di riso praticati sul mercato mondiale superano sensibilmente e durevolmente i prezzi d ' entrata degli stessi prodotti diminuiti della restituzione alla produzione , verrà istituito un prelievo all ' esportazione destinato a compensare detto superamento , per i prodotti indicati alle voci o sottovoci 11.08 A , 11.09 , 17.02 B II , 17.05 B e 23.03 A I della tariffa doganale comune . L ' importo del prelievo all ' esportazione è fissato dalla Commissione .

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione , entro un termine massimo di quattro mesi dopo la fine della campagna , la quantità di prodotti che ha beneficiato della restituzione alla produzione .

Articolo 8

Secondo la procedura di cui all ' articolo 26 del regolamento ( CEE ) n . 2727/75 e all ' articolo 26 del regolamento n . 359/67/CEE , sono adottate le modalità d ' applicazione del presente regolamento , in particolare quelle concernenti :

a ) il prelievo all ' esportazione di cui all ' articolo 6 , paragrafo 2 ,

b ) la concessione di anticipi sulle restituzioni alla produzione che possono comportare la costituzione di una cauzione ,

c ) la determinazione , secondo una tabella stabilita in funzione del tenore in fecola del prodotto , del quantitativo di patate necessario alla fabbricazione di una tonnellata di fecola ,

d ) le condizioni di accettazione e di pagamento delle patate , nonchù le condizioni in cui deve essere fornita la prova prevista all ' articolo 3 , paragrafo 2 , secondo comma .

Articolo 9

1 . Il regolamento ( CEE ) n . 1955/75 del Consiglio , del 22 luglio 1975 , relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso ( 9 ) , è abrogato .

2 . I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 s ' intendono fatti al presente regolamento .

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Lussemburgo , addì 29 ottobre 1975 .

Per il Consiglio

Il Presidente

G . MARCORA

( 1 ) Vedasi pag . 1 della presente Gazzetta ufficiale .

( 2 ) GU n . 174 del 31 . 7 . 1967 , pag . 1 .

( 3 ) GU n . L 72 del 20 . 3 . 1975 , pag . 18 .

( 4 ) GU n . L 73 del 27 . 3 . 1972 , pag . 14 .

( 5 ) Vedasi pag . 104 della presente Gazzetta ufficiale .

( 6 ) GU n . L 29 del 1° . 2 . 1973 , pag . 26 .

( 7 ) GU n . L 209 del 31 . 7 . 1974 , pag . 5 .

( 8 ) A norma del regolamento ( CEE ) n . 2730/75 , i prodotti della sottovoce tariffaria 17.02 B I sono soggetti allo stesso regime istituito per i prodotti della sottovoce 17.02 B II .

( 9 ) GU n . L 200 del 31 . 7 . 1975 , pag . 1 .

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