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Document 31975R2498

Regolamento (CEE) n. 2498/75 della Commissione, del 30 settembre 1975, che stabilisce le modalità di versamento delle compensazioni finanziarie per determinati agrumi comunitari

GU L 254 del 1.10.1975, p. 38–39 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1975/2498/oj

31975R2498

Regolamento (CEE) n. 2498/75 della Commissione, del 30 settembre 1975, che stabilisce le modalità di versamento delle compensazioni finanziarie per determinati agrumi comunitari

Gazzetta ufficiale n. L 254 del 01/10/1975 pag. 0038 - 0039
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 13 pag. 0144
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 9 pag. 0009
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 9 pag. 0009
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 6 pag. 0154
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 6 pag. 0154


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REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2498/75 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1975

che stabilisce le modalità di versamento delle compensazioni finanziarie per determinati agrumi comunitari

$LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE ,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 1035/72 del Consiglio , del 18 maggio 1972 , relativo all ' organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ( 1 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2482/75 ( 2 ) , in particolare l ' articolo 8 , paragrafo 2 ,

visto il regolamento ( CEE ) n . 2511/69 del Consiglio , del 9 dicembre 1969 , che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari ( 3 ) , modificato da ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2481/75 ( 4 ) , in particolare l ' articolo 8 , paragrafo 2 ,

considerando che , ai fini della corretta applicazione del regime di conpensizioni finanziarie per le arance , i mandarini , le clementine e i limoni comunitari commercializzati negli altri Stati membri , occorre definire le indicazioni minime che dovono figurare nelle domande di conpensazione ; che è inoltre opportuno sottoporre ogni spedizione al controllo di conformità di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 1035/72 ;

considerando che , a norma dell ' articolo 8 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2511/69 la compensazione finanziaria viene versata non appena è fornita la prova che i relativi prodotti sono stati introdotti nel territorio dello Stato membro destinatario e messi a disposizione dell ' acquirente ; che tale prova può essere rilasciata dall ' ufficio doganale di partenza che abbia ottenuto , in conformità del regolamento ( CEE ) n . 542/69 del Consiglio , del 18 marzo 1969 , relativo al transito comunitario ( 5 ) , modificato da ultimo dalla decisione del Consiglio del 1 gennaio 1973 ( 6 ) , la prova che i prodotti sono stati presentati ed un ufficio doganale di destinazione in un altro Stato membro e introdotti in quest ' ultimo ;

considerando che , ove all ' ufficio doganale di partenze non debba essere fornita alcuna prova dell ' arrivo in un altro Stato membro , l ' avvenuta introduzione in tale Stato può essere dimostrata sulla scorta dell ' esemplare di controllo del documento di transito comunitario compilato in conformità , del regolamento ( CEE ) n . 2315/69 della Commissione , del 19 novembre 1969 , relativo all ' impiegio dei documenti di transito comunitario per l ' applicazione delle misure comunitarie comportanti il controllo dell ' utilizzazione e/o della destinazione delle merci ( 7 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 690/73 ( 8 ) ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il versamento della compensazione finanziaria è subordinato al fatto che ciascun invio vi sia stato alla partenza della zone di spedizione il controllo previsto dall ' articolo 8 , paragrafo 1 , secondo comma , del regolamento ( CEE ) n . 1035/72 e inoltre dalle disposizioni adottate per la sua applicazione .

Articolo 2

La domanda di concessione della compensazione finanziaria di cui all ' articolo 6 del regolamento ( CEE ) n . 2511/69 deve recare in particolare le seguenti indicazioni :

a ) il nome del venditore ,

b ) i quantitativi totali commercializzati e, espressi in peso netto e distinti all ' occorrenza per prodotto e , per quando riguarda le arance , per varietà ,

c ) Per ciascun invio , la data il mezzo di trasporto utilizzato , i quantitativi di prodotti espressi in peso netto e ripartiti , all ' occorrenza , per prodotto o , per quanto riguarda le arance , per varietà .

Per ogni spedizione effettuata , la domanda deve essere accompagnata da un esemplare del certificato di controllo previsto dal regolamento ( CEE ) n . 2638/69 della Commissione , del 24 dicembre 1969 , relativa a disposizioni complementari per il controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all ' interno della Comunità ( 9 ) . Il certificato deve recare menzione del peso netto della merce , peso che , per le arance , deve essere indicato per varietà .

Articolo 3

1 . Per i prodotti direttamente verso un altro Stato membro con un documento di transito comunitario interno T2 , la prova di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2511/69 viene rilasciata , a richiesta dell ' interessato , dall ' ufficio di partenza dopo che quest ' ultimo ha ricevuto l ' esemplari di rinvio del documento T2 .

Per i prodotti spediti direttamente verso un altro Stato membro con una lettera di vettura internazionale o una bolletta di spedizione collo espresso internazionale equiparata al documento T2 , la prova è rilasciata , a richiesta dell ' interessato , dall ' ufficio di partenza dopo che quest ' ultimo ha preso visione della lettera di vettura o della bolletta di spedizione dalla quale risulti che i relativi prodotti sono stati accettati per il trasporto dall ' amministrazione delle ferrovie . L ' ufficio di partenza non può autorizzare una modifica del contratto di trasporto intesa a far terminare il trasporto nello Stato membro speditore o all ' esterno della Comunità che se la prova non è stata o non sarà rilasciata .

2 . Per i prodotti che non, sono spediti direttamente verso un altro Stato membro in conformità del disposto del paragrafo precedente , la prova di cui all ' articolo 8 , paragrafo 1 , del regolamento ( CEE ) n . 2511/69 è costituita esclusivamente dall ' esemplare di controllo di cui all ' articolo 1 del regolamento ( CEE ) n . 2315/69 .

Debbono essere compilate le caselle 101 , 103 e 104 dell ' esemplare di controllo .

La casella 104 è compilata cancellando la dicitura del primo trattino e completando quella del secondo trattino con una delle diciture seguenti :

« Prodotti destinati ad essere introdotti in ... ( Stato membro d ' importazione conformemente al regolamento ( CEE ) n . 2498/75 »

Allorchù i prodotti destinati ad un altro Stato membro vengono spediti secondo la procedura di transito comunitario o verso un ufficio di destinazione svizzero o austriaco dal quale verranno spediti verso quest ' altro Stato membro , l ' esemplare di controllo accompagna i prodotti in deroga al disposto dell ' articolo 5 , paragrafo 3 del paragrafo 3 , del regolamento ( CEE ) n . 2315/69 , sino all ' ufficio doganale competente dello Stato membro di destinazione .

Articolo 4

Il regolamento ( CEE ) n . 193/70 è abrogato .

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1975 .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

Fatto a Bruxelles , il 30 settembre 1975 .

Per la Commissione

P . J . LARDINOIS

Membro della Commissione

( 1 ) GU n . L 118 del 20 . 5 . 1972 , pag . 1 .

( 2 ) Vedasi pag . 3 della presente Gazzetta ufficiale .

( 3 ) GU n . L 318 del 18 . 12 . 1969 , pag . 1 .

( 4 ) Vedasi pag . 1 . della presente Gazzetta ufficiale .

( 5 ) GU n . L 77 del 29 . 3 .0 1969 , pag . 1 .

( 6 ) GU n . L 2 del 1 . 1 . 1973 , pag . 1 .

( 7 ) GU n . L 295 del 24 . 11 . 1969 , pag . 14 .

( 8 ) GU n . L 66 del 13 . 3 . 1973 , pag . 23 .

( 9 ) GU n . L 327 del 30 . 12 . 1969 , pag . 33 .

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