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Document 31970R1471

    Regolamento (CEE) n. 1471/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, che stabilisce una procedura comune per l'aumento autonomo delle importazioni nella Comunità di prodotti sottoposti a misure di autolimitazione da parte dei paesi esportatori

    GU L 164 del 27.7.1970, p. 41–41 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1970(II) pag. 502 - 502

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1471/oj

    31970R1471

    Regolamento (CEE) n. 1471/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, che stabilisce una procedura comune per l'aumento autonomo delle importazioni nella Comunità di prodotti sottoposti a misure di autolimitazione da parte dei paesi esportatori

    Gazzetta ufficiale n. L 164 del 27/07/1970 pag. 0041 - 0041
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 1 pag. 0051
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0437
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 1 pag. 0051
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(II) pag. 0502
    edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 1 pag. 0119
    edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 1 pag. 0077
    edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 1 pag. 0077


    REGOLAMENTO (CEE) N. 1471/70 DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1970 che stabilisce una procedura comune per l'aumento autonomo delle importazioni nella Comunità di prodotti sottoposti a misure di autolimitazione da parte dei paesi esportatori

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che taluni paesi terzi s'impegnano nei confronti della Comunità ad assoggettare le loro esportazioni di alcuni prodotti a misure di autolimitazione;

    considerando tuttavia che può rivelarsi necessario aumentare in modo autonomo le importazioni dei prodotti in questione nella Comunità;

    considerando che è opportuno stabilire una procedura comune a tale scopo,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Quando un accordo concluso tra la Comunità e un paese terzo prevede l'applicazione di una misura di autolimitazione delle esportazioni di tale paese nella Comunità, e quando quest'ultima decide di proporre o di accettare che tale paese terzo aumenti le esportazioni del prodotto in questione nella Comunità la decisione viene presa secondo la procedura prevista all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi (1), e tenendo conto a) delle esigenze della politica economica e commerciale, tanto sul piano dello svolgimento autonomo quanto su quello degli accordi;

    b) della situazione del mercato della Comunità per il prodotto in questione;

    c) dell'interesse di non compromettere l'attuazione dell'obiettivo perseguito mediante l'accordo concluso con il paese terzo.

    2. La Commissione è incaricata di notificare la decisione al paese terzo interessato.

    3. Salvo disposizioni particolari che potrebbero figurare in taluni accordi di autolimitazione, l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio sono applicabili per analogia.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1970.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    W. SCHEEL (1)GU n. L 124 dell'8.6.1970, pag. 1.

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