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Document 31970R0955

Regolamento (CEE) n. 955/70 della Commissione, del 26 maggio 1970, relativo alle comunicazioni degli Stati membri inerenti all' intervento ed agli scambi nel settore dello zucchero

GU L 114 del 27.5.1970, p. 16–18 (DE, FR, IT, NL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1970(I) pag. 275 - 277

Altre edizioni speciali (DA, EL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/04/1983; abrogato da 31983R0787

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/955/oj

31970R0955

Regolamento (CEE) n. 955/70 della Commissione, del 26 maggio 1970, relativo alle comunicazioni degli Stati membri inerenti all' intervento ed agli scambi nel settore dello zucchero

Gazzetta ufficiale n. L 114 del 27/05/1970 pag. 0016 - 0018
edizione speciale danese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0245
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1970(I) pag. 0275
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 5 pag. 0101


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( 1 ) GU N . 308 DEL 18 . 12 . 1967 , PAG . 1 .

( 2 ) GU N . L 103 DEL 13 . 5 . 1970 , PAG . 2 .

( 3 ) GU N . L 91 DEL 12 . 4 . 1968 , PAG . 5 .

( 4 ) GU N . L 314 DEL 15 . 12 . 1969 , PAG . 11 .

( 5 ) GU N . L 263 DEL 21 . 10 . 1969 , PAG . 19 .

( 6 ) GU N . L 35 DEL 13 . 2 . 1970 , PAG . 25 .

( 7 ) GU N . L 143 DEL 25 . 6 . 1968 , PAG . 1 .

( 8 ) GU N . L 314 DEL 15 . 12 . 1969 , PAG . 8 .

REGOLAMENTO ( CEE ) N . 955/70 DELLA COMMISSIONE DEL 26 MAGGIO 1970 RELATIVO ALLE COMUNICAZIONI DEGLI STATI MEMBRI INERENTI ALL'INTERVENTO ED AGLI SCAMBI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA ,

VISTO IL REGOLAMENTO N . 1009/67/CEE DEL CONSIGLIO , DEL 18 DICEMBRE 1967 , RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ( 1 ) , MODIFICATO PER ULTIMO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 853/70 ( 2 ) , IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 38 ,

CONSIDERANDO CHE L'ARTICOLO 38 DEL REGOLAMENTO N . 1009/67/CEE PREVEDE CHE GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE SI COMUNICANO RECIPROCAMENTE I DATI NECESSARI PER L'APPLICAZIONE DEL SUDDETTO REGOLAMENTO ;

CONSIDERANDO CHE PER UN GIUSTO APPREZZAMENTO DELLA SITUAZIONE DELLO ZUCCHERO OGGETTO DELLE MISURE D'INTERVENTO MEDIANTE ACQUISTI PREVISTE DAL REGOLAMENTO N . 1009/67/CEE SI RENDONO NECESSARIE INFORMAZIONI REGOLARI CONCERNENTI IN PARTICOLARE L'EVOLUZIONE DEI QUANTITATIVI DETENUTI DAGLI ORGANISMI D'INTERVENTO , LA LORO RIPARTIZIONE IN FUNZIONE DEI MAGAZZINI DI GIACENZA RICONOSCIUTI IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 2 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 447/68 DEL CONSIGLIO , DEL 9 APRILE 1968 , CHE STABILISCE LE NORME GENERALI IN MATERIA D'INTERVENTI MEDIANTE ACQUISTI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ( 3 ) , MODIFICATO PER ULTIMO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2487/69 ( 4 ) , O DI OGNI ALTRO MAGAZZINO ;

CONSIDERANDO CHE PER POTER SEGUIRE L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA D'INTERVENTO E ALTRESI INDISPENSABILE CONOSCERE IN MANIERA CONTINUATIVA LO STATO DEI QUANTITATIVI DI ZUCCHERO RESO INADATTO ALL'ALIMENTAZIONE UMANA E DI QUELLI UTILIZZATI PER LA FABBRICAZIONE DI TALUNI PRODOTTI DELL'INDUSTRIA CHIMICA IN FUNZIONE IN PARTICOLARE , SECONDO I CASI DELLA RIPARTIZIONE DEI QUANTITATIVI DI ZUCCHERO DENATURATO SECONDO UNO DEI PROCEDIMENTI INDICATI NELL'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2061/69 DELLA COMMISSIONE , DEL 20 OTTOBRE 1969 , CHE STABILISCE LE MODALITA D'APPLICAZIONE RELATIVE ALLA DENATURAZIONE DI ZUCCHERO PER L'ALIMENTAZIONE ANIMALE ( 5 ) , MODIFICATO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 267/70 ( 6 ) , O DELLA RIPARTIZIONE SECONDO I PRODOTTI CHIMICI FABBRICATI INDICATI NEGLI ALLEGATI I , II E III DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 765/68 DEL CONSIGLIO , DEL 18 GIUGNO 1968 , CHE STABILISCE LE NORME GENERALI APPLICABILI ALLA RESTITUZIONE ALLA PRODUZIONE PER LO ZUCCHERO UTILIZZATO NELL'INDUSTRIA CHIMICA ( 7 ) , MODIFICATO DAL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2486/69 ( 8 ) ;

CONSIDERANDO CHE PER UNA PRECISA E REGOLARE OSSERVAZIONE DEGLI SCAMBI CON I PAESI TERZI CHE PERMETTA DI VALUTARE L'INCIDENZA DEI PRELIEVI E DELLE RESTITUZIONI SONO NECESSARIE INFORMAZIONI PERIODICHE CONCERNENTI LE IMPORTAZIONI E LE ESPORTAZIONI DEI PRODOTTI PER I QUALI SONO FISSATI PRELIEVI O RESTITUZIONI ; CHE TUTTAVIA TALI DATI NON POSSONO ESSERE PIENAMENTE UTILIZZATI SENZA L'APPORTO DI INFORMAZIONI RELATIVE AGLI SCAMBI TRA STATI MEMBRI ;

CONSIDERANDO CHE LE MISURE PREVISTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO SONO CONFORMI AL PARERE ESPRESSO DAL COMITATO DI GESTIONE PER LO ZUCCHERO ,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

TITOLO I

INTERVENTO

ARTICOLO 1

1 . OGNI STATO MEMBRO COMUNICA ALLA COMMISSIONE , OGNI SETTIMANA PER LA SETTIMANA PRECEDENTE , PER QUANTO RIGUARDA LE MISURE D'INTERVENTO ADOTTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 , PARAGRAFI 1 E 3 , E DELL'ARTICOLO 10 , PARAGRAFO 1 , DEL REGOLAMENTO N . 1009/67/CEE ,

A ) I QUANTITATIVI DI ZUCCHERO BIANCO OFFERTI MA NON ANCORA PRESI IN CARICO DALL'ORGANISMO D'INTERVENTO ;

B ) I QUANTITATIVI DI ZUCCHERO BIANCO PRESI IN CARICO DALL'ORGANISMO D'INTERVENTO ;

C ) I QUANTITATIVI DI ZUCCHERO BIANCO PRESI IN CARICO DALL'ORGANISMO D'INTERVENTO OGGETTO DI UN CONTRATTO DI MAGAZZINAGGIO CON IL VENDITORE E LE CONDIZIONI DI DETTO CONTRATTO ;

D ) I QUANTITATIVI DI ZUCCHERO BIANCO VENDUTI DALL'ORGANISMO D'INTERVENTO ;

E ) LE CORREZIONI DA APPORTARE ALLE COMUNICAZIONI EFFETTUATE PRECEDENTEMENTE E RIPRESE DA A ) A D ) .

2 . PER LO ZUCCHERO GREGGIO , LE COMUNICAZIONI DI CUI AL PARAGRAFO 1 SONO EFFETTUATE DA OGNI STATO MEMBRO NEL PIU BREVE TERMINE .

ARTICOLO 2

OGNI STATO MEMBRO COMUNICA ALLA COMMISSIONE SU RICHIESTA DI QUEST'ULTIMA :

1 . UN ELENCO DEI MAGAZZINI RICONOSCIUTI IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 2 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 447/68 E LE LORO CARATTERISTICHE ;

2 . UN ELENCO DEI QUANTITATIVI DI ZUCCHERO BIANCO E DI ZUCCHERO GREGGIO PRESI IN CARICO DALL'ORGANISMO D'INTERVENTO :

A ) RIPARTITI SECONDO I MAGAZZINI DI GIACENZA DI CUI AL PUNTO 1 ;

B ) RIPARTITI SECONDO I MAGAZZINI DI GIACENZA DIVERSI DA QUELLI INDICATI AL PUNTO 1 , CON LE CARATTERISTICHE DI DETTI MAGAZZINI ;

INOLTRE TALE ELENCO SPECIFICA PER I SUDDETTI QUANTITATIVI DI ZUCCHERO :

A ) LE LORO CARATTERISTICHE ;

B ) IL LORO CONDIZIONAMENTO ;

C ) I TERMINI DEL CONTRATTO DI MAGAZZINAGGIO .

ARTICOLO 3

OGNI STATO MEMBRO COMUNICA ALLA COMMISSIONE , PER QUANTO RIGUARDA LE MISURE D'INTERVENTO ADOTTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 , PARAGRAFO 2 , DEL REGOLAMENTO N . 1009/67/CEE :

1 . OGNI SETTIMANA , PER LA SETTIMANA PRECEDENTE , I QUANTITATIVI DI ZUCCHERO BIANCO E DI ZUCCHERO GREGGIO PER I QUALI E STATO RILASCIATO UN TITOLO DI PREMIO DI DENATURAZIONE ;

2 . AL PIU TARDI , ALLA FINE DI OGNI MESE , PER IL MESE CIVILE PRECEDENTE , I QUANTITATIVI DI ZUCCHERO BIANCO E DI ZUCCHERO GREGGIO PER I QUALI E DOVUTO UN PREMIO DI DENATURAZIONE ;

3 . DIETRO RICHIESTA DELLA COMMISSIONE STESSA , UN ELENCO , PER UN DETERMINATO PERIODO DEI QUANTITATIVI DI ZUCCHERO BIANCO E DI ZUCCHERO GREGGIO DENATURATO , RIPARTITI SECONDO UNO DEI PROCEDIMENTI INDICATI NELL'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2061/69 .

ARTICOLO 4

OGNI STATO MEMBRO COMUNICA ALLA COMMISSIONE PER QUANTO RIGUARDA LE MISURE D'INTERVENTO ADOTTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 , PARAGRAFO 6 , DEL REGOLAMENTO N . 1009/67/CEE :

1 . AL PIU TARDI ALLA FINE DI OGNI MESE , PER IL MESE CIVILE PRECEDENTE , I QUANTITATIVI DI ZUCCHERO BIANCO , DI ZUCCHERO GREGGIO E DI SCIROPPI , ESPRESSI IN ZUCCHERO BIANCO PER I QUALI :

A ) E STATO RILASCIATO UN TITOLO DI RESTITUZIONE ALLA PRODUZIONE ;

B ) E DOVUTA UNA RESTITUZIONE ALLA PRODUZIONE ;

AI FINI DELLA LORO COMUNICAZIONE , I QUANTITATIVI DI CUI SOPRA SONO RIPARTITI , TENUTO CONTO DELLA LORO DESTINAZIONE O DELLA LORO UTILIZZAZIONE , SECONDO GLI ALLEGATI I , II E III DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 765/68 ;

2 . DIETRO RICHIESTA DELLA COMMISSIONE STESSA , UN ELENCO , PER UN DETERMINATO PERIODO , DEI QUANTITATIVI DI ZUCCHERO BIANCO , DI ZUCCHERO GREGGIO E DI SCIROPPI , ESPRESSI IN ZUCCHERO BIANCO E RIPARTITI SECONDO I PRODOTTI DI CUI AGLI ALLEGATI I , II E III DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 765/68 , PER LA CUI FABBRICAZIONE DETTI QUANTITATIVI SONO STATI UTILIZZATI .

TITOLO II

SCAMBI

ARTICOLO 5

OGNI STATO MEMBRO COMUNICA ALLA COMMISSIONE PER QUANTO RIGUARDA GLI SCAMBI CON I PAESI TERZI

1 . OGNI SETTIMANA , PER LA SETTIMANA PRECEDENTE , I QUANTITATIVI DI ZUCCHERO BIANCO , DI ZUCCHERO GREGGIO E DI MELASSO , PER I QUALI E STATO RILASCIATO UN TITOLO DI IMPORTAZIONE O UN TITOLO D'ESPORTAZIONE ;

2 . AL PIU TARDI ALLA FINE DI OGNI MESE , PER IL MESE CIVILE PRECEDENTE , I QUANTITATIVI DI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 1 , LETTERA D , DEL REGOLAMENTO N . 1009/67/CEE , PER I QUALI E STATO RILASCIATO UN TITOLO D'IMPORTAZIONE O UN TITOLO D'ESPORTAZIONE ;

3 . AL PIU TARDI ALLA FINE DEL MESE DI LUGLIO DI OGNI ANNO , PER LA CAMPAGNA SACCARIFERA PRECEDENTE , I QUANTITATIVI DI BARBABIETOLE E DI CANNE DA ZUCCHERO PER I QUALI E STATO RILASCIATO UN TITOLO D'IMPORTAZIONE O UN TITOLO D'ESPORTAZIONE ;

4 . AL PIU TARDI ALLA FINE DI OGNI MESE , PER IL MESE CIVILE PRECEDENTE , I QUANTITATIVI DI ZUCCHERO BIANCO , DI ZUCCHERO GREGGIO E DI MELASSO IMPORTATI O ESPORTATI CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 11 , PARAGRAFO 1 , DEL REGOLAMENTO N . 1009/67/CEE ;

5 . AL PIU TARDI ALLA FINE DEL MESE DI LUGLIO DI OGNI ANNO , PER LA CAMPAGNA SACCARIFERA PRECEDENTE , I QUANTITATIVI DI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 1 , LETTERA D , DEL REGOLAMENTO N . 1009/67/CEE , IMPORTATI O ESPORTATI CONFORMEMENTE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ARTICOLO 11 , PARAGRAFO 1 , DEL SOPRADETTO REGOLAMENTO .

ARTICOLO 6

OGNI STATO MEMBRO COMUNICA ALLA COMMISSIONE , AL PIU TARDI ALLA FINE DI OGNI MESE , PER IL MESE CIVILE PRECEDENTE , I QUANTITATIVI DI ZUCCHERO BIANCO INTRODOTTI NELLO STATO MEMBRO IN CAUSA IN REGIME DI TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO ATTIVO QUALE RISULTA DEFINITO ALL'ARTICOLO 19 , PARAGRAFO 4 , DEL REGOLAMENTO N . 1009/67/CEE .

ARTICOLO 7

OGNI STATO MEMBRO COMUNICA ALLA COMMISSIONE , PER QUANTO RIGUARDA GLI SCAMBI CON GLI ALTRI STATI MEMBRI :

1 . AL PIU TARDI ALLA FINE DI OGNI MESE , PER IL MESE CIVILE PRECEDENTE , I QUANTITATIVI DI ZUCCHERO BIANCO , DI ZUCCHERO GREGGIO E DI MELASSO PROVENIENTI DA UN ALTRO STATO MEMBRO O USCITI A DESTINAZIONE DI UN ALTRO STATO MEMBRO ;

2 . AL PIU TARDI , ALLA FINE DEL MESE DI LUGLIO DI OGNI ANNO , PER LA CAMPAGNA SACCARIFERA PRECEDENTE , I QUANTITATIVI DI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 1 , LETTERA D , DEL REGOLAMENTO N . 1009/67/CEE ED I QUANTITATIVI DI BARBABIETOLE DA ZUCCHERO PROVENIENTI DA UN ALTRO STATO MEMBRO O USCITI A DESTINAZIONE DI UN ALTRO STATO MEMBRO .

TITOLO III

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 8

AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO PER SETTIMANA PRECEDENTE S'INTENDE IL PERIODO DI RIFERIMENTO COMPRESO TRA IL GIOVEDI E IL MERCOLEDI INCLUSO .

ARTICOLO 9

LA COMMISSIONE TIENE A DISPOSIZIONE DEGLI STATI MEMBRI I DATI COMUNICATI AI SENSI DEL PRESENTE REGOLAMENTO .

TUTTAVIA , AI DATI RISULTANTI DA TALI COMUNICAZIONI E CONCERNENTI UNA IMPRESA , LE SUE ISTALLAZIONI TECNICHE , LA NATURA ED IL VOLUME DELLA SUA PRODUZIONE O ALLE COMUNICAZIONI CHE PERMETTEREBBERO DI RISALIRE AI SOPRADETTI DATI , POSSONO AVERE ACCESSO SOLO LE PERSONE CHE , IN SENO ALLA COMMISSIONE , SONO INCARICATE DEL MERCATO DELLO ZUCCHERO . QUESTI DATI NON POSSONO ESSERE TRASMESSI A TERZI .

ARTICOLO 10

IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL TERZO GIORNO SEGUENTE LA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE .

IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI .

FATTO A BRUXELLES , IL 26 MAGGIO 1970 .

PER LA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE

JEAN REY

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