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Document 31969D0494

    69/494/CEE: Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari

    GU L 326 del 29.12.1969, p. 39–42 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1969(II) pag. 603 - 606

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1969/494/oj

    31969D0494

    69/494/CEE: Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari

    Gazzetta ufficiale n. L 326 del 29/12/1969 pag. 0039 - 0042
    edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 1 pag. 0046
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0586
    edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 1 pag. 0046
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0603
    edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 1 pag. 0110
    edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 1 pag. 0069
    edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 1 pag. 0069


    ++++

    ( 1 ) GU n . C 160 del 18 . 12 . 1969 , pag . 17 .

    ( 2 ) GU n . 71 del 4 . 11 . 1961 , pag . 1274/61 .

    ( 3 ) GU n . 71 del 4 . 11 . 1961 , pag . 1274/61 .

    ( 4 ) GU n . 71 del 4 . 11 . 1961 , pag . 1273/61 .

    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 16 dicembre 1969

    concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali

    degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione

    degli accordi comunitari

    ( 69/494/CEE )

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE .

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 111 e 113 ,

    vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo ,

    considerando che , a norma della decisione del Consiglio , del 9 ottobre 1961 , relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali con i paesi terzo ( 2 ) , la durata di detti accordi non puo superare la durata del periodo transitorio ;

    considerando che a norma dell'articolo 113 , paragrafo 3 , del trattato , qualora , dopo lo spirare del periodo transitorio , si debbano negoziare accordi relativi alle relazioni commerciali con paesi terzi , la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio , che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari ;

    considerando che e necessario instaurare una procedura che consenta di assicurare il carattere progressivo della sostituzione degli accordi nazionali con accordi comunitari ;

    considerando che , se da una parte ogni negoziato mirante alla stipulazione di nuovi trattati , accordi o intese o ad una modifica di quelli esistenti deve essere condotto , dopo il periodo transitorio , secondo una procedura comunitaria , dall'altra non è pero escluso che i trattati , accordi ed intese in vigore possano essere espressamente o tacitamente prorogati , in via provvisoria , anche oltre il periodo transitorio , a condizione che il rinnovo di tali atti non costituisca un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune ;

    considerando che per accertare l'esistenza di queste condizioni e opportuno procedere sul piano comunitario a una consultazione preliminare tra gli Stati membri e la Commissione ;

    considerando che , qualora negoziati comunitari non possano aver luogo , è opportuno prevedere un coordinamento sul piano comunitario delle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi ;

    considerando , tuttavia , che in taluni casi eccezionali , ove per la Comunità non fosse ancora possibile negoziare e un'interruzione nelle relazioni convenzionali possa compromettere , a danno della Comunità e degli Stati membri , lo sviluppo delle relazioni commerciali con il paese terzo in questione , occorre prevedere , a titolo transitorio e per un periodo limitato , la possibilità di negoziazione da parte degli Stati membri ;

    considerando che per evitare che ostacolino l'attuazione della politica commerciale comune , tali negoziati devono essere condotti dagli Stati membri in base alle conclusioni a cui si è pervenuti precedentemente , secondo una procedura comunitaria , che comprenda le clausole fondamentali dell'acordo da negoziare ;

    considerando che è necessario verificare prima della stipulazione di ciascun accordo che i risultati dei negoziati siano conformi alle conclusioni comuni ;

    considerando che per agevolare l'applicazione delle disposizioni contemplate è opportuno prevedere consultazioni tra gli Stati membri e la Commissione ;

    considerando che è opportuno istituire il Comitato speciale previsto all'articolo 113 del trattato ,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

    TITOLO 1

    Proroga espressa o tacita degli accordi in vigore

    Articolo 1

    Gli Stati membri informano la Commissione dei trattati , accordi e intese bilaterali relativi alle relazioni commerciali con i pacsi terzi , a norma dell'articolo 113 , e di cui è necessario prevedere la proroga espressa o tacita ; la Commissione ne informa gli altri Stati membri .

    La comunicazione deve pervenire alla Commissione al piu tardi tre mesi prima della proroga o dello scadere del termine di denuncia dell'atto in questione .

    Articolo 2

    Successivamente alla ricezione di questa comunicazione si procede a una consultazione preliminare su richiesta di uno Stato membro oppure su iniziativa della Commissione .

    La consultazione ha inizio nelle tre settimane successive alla ricezione , da parte della Commissione , sia della comunicazione di cui all'articolo 1 , comma secondo , sia della richiesta di uno Stato membro .

    La consultazione mira , in particolare , ad accertare se gli atti bilaterali che devono essere prorogati espressamente o tacitamente contengano disposizioni concernenti la politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 113 , e , in caso affermativo , se tali disposizioni possano costituire un ostacolo all'attuazione della suddetta politica . La consultazione deve estendersi agli atti in vigore stipulati dagli altri Stati membri con il paese terzo interessato .

    Articolo 3

    Qualora , a conclusione di questa consultazione , si costati che le disposizioni degli atti da prorogare espressamente o tacitamente _ pur avendo attinenza alla politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 113 _ non costituirebbero , durante il periodo di proroga previsto , un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune , la Commissione puo proporre al consiglio di autorizzare , in deroga all'articolo 1 della decisione del Consiglio , del 9 ottobre 1961 , relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali con i paesi terzi ( 3 ) , lo Stato membro o gli Stati membri interessati a prorogare espressamente o tacitamente per un periodo da determinare le disposizioni di cui trattasi degli atti che sono stati oggetto della consultazione . Tale periodo non puo superare la durata di un anno .

    Tuttavia , qualora gli atti in questione contengano una clausola di riserva comunitaria o una clausola di denuncia annuale , la proroga espressa o tacita puo essere autorizzata per una durata maggiore .

    Articolo 4

    Qualora , a conclusione della consultazione , si costati che alcune disposizioni degli atti da prorogare espressamente o tacitamente potrebbero costituire , durante il periodo di proroga previsto , un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune , specialmente a causa delle disparità fra le politiche degli Stati membri , la Commissione presenta al Consiglio una relazione particolaregulata . La relazione è corredata delle opportune proposte e , ove occorra , di raccomandazioni voltre ad ottenere l'autorizzazione per la Commissione ad aprire negoziati comunitari con i paesi terzi in questione . Per la negoziazione degli accordi si applicano le disposizioni del titolo II .

    TITOLO II

    Negoziazione degli accordi con i paesi terzi

    Articolo 5

    Quando uno Stato membro ritiene di dover negoziare un trattato , un accordo o un'intesa bilaterali riguardante dell'articolo 113 , ne informa la Commissione , che ne informa gli altri Stati membri . La Commissione stessa puo suggerire tale negoziazione . Gli Stati membri e la Commissione tengono conto delle domande e delle iniziative nei paesi terzi .

    Articolo 6

    Ricevute le informazioni , la Commissione predispone le proposte o raccomandazioni in virtù dell'articolo 113 del trattato . A tal fine essa :

    1 . accerta se le disposizioni da negoziare riguardino la politica commerciale ai sensi dell'articolo 113 del trattato ;

    2 . esamina se sussistano le condizioni per l'apertura di negoziati comunitari e se questi siano opportuni ;

    3 . esamina , eventualmente , se ancora non sussistono le condizioni per l'apertura di negoziati comunitari o se questi non appaiono opportuni , l'opportunita di un coordinamento , mediante un'azione comunitaria autonoma , delle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi .

    Articolo 7

    Qualora risulti che talune disposizioni da negoziare riguardano la politica commerciale della Comunità , la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una relazione particolareggiata , corredata di raccomandazioni volte a ottenere per la Commissione stessa l'autorizzazione ad apire i negoziati necessari o di proposte per un'azione comunitaria autonoma .

    Articolo 8

    I negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con il Comitato speciale designato dal Consiglio , conformemente all'articolo 113 del trattato , per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio puo impartirle .

    Tale Comitato è composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante dello Stato membro cui spetta la presidenza del Consiglio .

    Esso puo essere consultato dalla Commissione in merito a un eventuale programma di negoziati . La Commissione partecipa a tutti i suoi lavori e puo chiederne la convocazione in qualsiasi momento .

    TITOLO III

    Disposizioni transitorie concernenti casi eccezionali e disposizioni finali

    Articolo 9

    In deroga alle disposizioni del titolo II , e fino al 31 dicembre 1972 , il Consiglio , in via eccezionale , puo autorizzare , su proposta della Commissione e previa consultazione obbligatoria , negoziati bilateral tra gli Stati membri e taluni paesi terzi , quando i negoziati comunitari a norma dello articolo 113 del trattato non appaiono ancora possibili .

    Le disposizioni del presente articolo si applicano quando , per motivi particolari , uno Stato membro ritiene di dover negoziare con un paese terzo , per evitare ogni discontinuità nelle relazioni commerciali convenzionali , prima che il regime comunitario menzionato nel titolo II sia completamente instaurato .

    Articolo 10 11 :

    i ) comporta un coordinamento che dovrà perseguire lo scopo garantire il buon funzionamento e il rafforzamento del mercato comune , di tener conto dei legittimi interesse degli Stati membri per quanto riguarda sia le importazioni sia lo riguarda sia le importazioni sia lo sviluppo delle esportazioni , e di contribuire alla instaurazione di criteri uniformi di politica commerciale comune nei confronti dei paesi in questione :

    ii ) si estende particolarmente a tutte le disposizioni fondamentali di natura commerciale degli accordi considerati ;

    iii ) deve essere ripresa durante i negoziati ove lo sviluppo dei negoziati stessi lo renda necessario , specialmente se lo Stato membro interessato intende allontanarsi dalle linee direttrici stabilite durante la consultazione ;

    iv ) deve condurre _ cosi per i punti i ) e ii ) come per il punto iii ) _ alle conclusioni che serviranno come linee direttrici allo Stato membro durante i negoziati .

    Articolo 11

    Le consultazioni di cui agli articoli 2 e 10 si effettuano in seno al Comitato previsto dalla decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961 relativa ad una procedura di consultazione sulle trattative per la conclusione di accordi concernenti le relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e sulle modifiche al regime di liberalizzazione nei confronti dei paesi terzi ( 1 ) .

    Articolo 12

    Il Consiglio , deliberando su proposta della Commissione e a maggioranza qualificata , puo autorizzare gli Stati membri ad aprire i negoziati con i paesi terzi in questione in base alle conclusioni emerse nel quadro della procedura di cui all'articolo 10 .

    Articolo 13

    Al termine dei negoziati lo Stato membro interessato ne comunica i risultati alla Commissione e ne informa gli altri Stati membri .

    Qualora nei cinque giorni feriali successivi alla comunicazione alla Commissione nessuno Stato membro abbia formulato alla Commissione obiezioni in merito all'accordo previsto né abbia informato lo Stato membro interessato , la Commissione , se da parte sua non ha obiezioni da formulare , informa immediatamente il Consiglio e gli altri Stati membri .

    Non appena ricevuta tale comunicazione , l'accordo in questione puo essere stipulato .

    Negli altri casi la stipulazione dell'accordo puo avvenire solo previa autorizzazione decisa dal Consiglio , che delibera su proposta della Commissione e a mag gioranza qualificata .

    Articolo 14

    La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1 * gennaio 1970 .

    Articolo 15

    Le disposizioni della decisione del Consiglio , del 9 ottobre 1961 , relativa alla procedura di consultazione sulle trattative per la conclusione di accordi concernenti le relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi , sono modificate dalle disposizioni della presente decisione , nella misura in cui sussista fra esse incompatibilita .

    Articolo 16

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione .

    Fatto a Bruxelles , addi 16 dicembre 1969 .

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    H . J . DE KOSTER

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