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Document 31969D0494
69/494/EEC: Council Decision of 16 December 1969 on the progressive standardisation of agreements concerning commercial relations between Member States and third countries and on the negotiation of Community agreements
69/494/CEE: Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari
69/494/CEE: Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari
GU L 326 del 29.12.1969, p. 39–42
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL, ES, PT, FI, SV)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1969(II) pag. 603 - 606
In force
69/494/CEE: Decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1969, concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari
Gazzetta ufficiale n. L 326 del 29/12/1969 pag. 0039 - 0042
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 1 pag. 0046
edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0586
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 1 pag. 0046
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0603
edizione speciale greca: capitolo 11 tomo 1 pag. 0110
edizione speciale spagnola: capitolo 11 tomo 1 pag. 0069
edizione speciale portoghese: capitolo 11 tomo 1 pag. 0069
++++ ( 1 ) GU n . C 160 del 18 . 12 . 1969 , pag . 17 . ( 2 ) GU n . 71 del 4 . 11 . 1961 , pag . 1274/61 . ( 3 ) GU n . 71 del 4 . 11 . 1961 , pag . 1274/61 . ( 4 ) GU n . 71 del 4 . 11 . 1961 , pag . 1273/61 . DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 1969 concernente la graduale uniformazione degli accordi relativi alle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e la negoziazione degli accordi comunitari ( 69/494/CEE ) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE . visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea , in particolare gli articoli 111 e 113 , vista la proposta della Commissione ( 1 ) , visto il parere del Parlamento europeo , considerando che , a norma della decisione del Consiglio , del 9 ottobre 1961 , relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali con i paesi terzo ( 2 ) , la durata di detti accordi non puo superare la durata del periodo transitorio ; considerando che a norma dell'articolo 113 , paragrafo 3 , del trattato , qualora , dopo lo spirare del periodo transitorio , si debbano negoziare accordi relativi alle relazioni commerciali con paesi terzi , la Commissione presenta raccomandazioni al Consiglio , che l'autorizza ad aprire i negoziati necessari ; considerando che e necessario instaurare una procedura che consenta di assicurare il carattere progressivo della sostituzione degli accordi nazionali con accordi comunitari ; considerando che , se da una parte ogni negoziato mirante alla stipulazione di nuovi trattati , accordi o intese o ad una modifica di quelli esistenti deve essere condotto , dopo il periodo transitorio , secondo una procedura comunitaria , dall'altra non è pero escluso che i trattati , accordi ed intese in vigore possano essere espressamente o tacitamente prorogati , in via provvisoria , anche oltre il periodo transitorio , a condizione che il rinnovo di tali atti non costituisca un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune ; considerando che per accertare l'esistenza di queste condizioni e opportuno procedere sul piano comunitario a una consultazione preliminare tra gli Stati membri e la Commissione ; considerando che , qualora negoziati comunitari non possano aver luogo , è opportuno prevedere un coordinamento sul piano comunitario delle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi ; considerando , tuttavia , che in taluni casi eccezionali , ove per la Comunità non fosse ancora possibile negoziare e un'interruzione nelle relazioni convenzionali possa compromettere , a danno della Comunità e degli Stati membri , lo sviluppo delle relazioni commerciali con il paese terzo in questione , occorre prevedere , a titolo transitorio e per un periodo limitato , la possibilità di negoziazione da parte degli Stati membri ; considerando che per evitare che ostacolino l'attuazione della politica commerciale comune , tali negoziati devono essere condotti dagli Stati membri in base alle conclusioni a cui si è pervenuti precedentemente , secondo una procedura comunitaria , che comprenda le clausole fondamentali dell'acordo da negoziare ; considerando che è necessario verificare prima della stipulazione di ciascun accordo che i risultati dei negoziati siano conformi alle conclusioni comuni ; considerando che per agevolare l'applicazione delle disposizioni contemplate è opportuno prevedere consultazioni tra gli Stati membri e la Commissione ; considerando che è opportuno istituire il Comitato speciale previsto all'articolo 113 del trattato , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE TITOLO 1 Proroga espressa o tacita degli accordi in vigore Articolo 1 Gli Stati membri informano la Commissione dei trattati , accordi e intese bilaterali relativi alle relazioni commerciali con i pacsi terzi , a norma dell'articolo 113 , e di cui è necessario prevedere la proroga espressa o tacita ; la Commissione ne informa gli altri Stati membri . La comunicazione deve pervenire alla Commissione al piu tardi tre mesi prima della proroga o dello scadere del termine di denuncia dell'atto in questione . Articolo 2 Successivamente alla ricezione di questa comunicazione si procede a una consultazione preliminare su richiesta di uno Stato membro oppure su iniziativa della Commissione . La consultazione ha inizio nelle tre settimane successive alla ricezione , da parte della Commissione , sia della comunicazione di cui all'articolo 1 , comma secondo , sia della richiesta di uno Stato membro . La consultazione mira , in particolare , ad accertare se gli atti bilaterali che devono essere prorogati espressamente o tacitamente contengano disposizioni concernenti la politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 113 , e , in caso affermativo , se tali disposizioni possano costituire un ostacolo all'attuazione della suddetta politica . La consultazione deve estendersi agli atti in vigore stipulati dagli altri Stati membri con il paese terzo interessato . Articolo 3 Qualora , a conclusione di questa consultazione , si costati che le disposizioni degli atti da prorogare espressamente o tacitamente _ pur avendo attinenza alla politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 113 _ non costituirebbero , durante il periodo di proroga previsto , un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune , la Commissione puo proporre al consiglio di autorizzare , in deroga all'articolo 1 della decisione del Consiglio , del 9 ottobre 1961 , relativa all'uniformazione della durata degli accordi commerciali con i paesi terzi ( 3 ) , lo Stato membro o gli Stati membri interessati a prorogare espressamente o tacitamente per un periodo da determinare le disposizioni di cui trattasi degli atti che sono stati oggetto della consultazione . Tale periodo non puo superare la durata di un anno . Tuttavia , qualora gli atti in questione contengano una clausola di riserva comunitaria o una clausola di denuncia annuale , la proroga espressa o tacita puo essere autorizzata per una durata maggiore . Articolo 4 Qualora , a conclusione della consultazione , si costati che alcune disposizioni degli atti da prorogare espressamente o tacitamente potrebbero costituire , durante il periodo di proroga previsto , un ostacolo all'attuazione della politica commerciale comune , specialmente a causa delle disparità fra le politiche degli Stati membri , la Commissione presenta al Consiglio una relazione particolaregulata . La relazione è corredata delle opportune proposte e , ove occorra , di raccomandazioni voltre ad ottenere l'autorizzazione per la Commissione ad aprire negoziati comunitari con i paesi terzi in questione . Per la negoziazione degli accordi si applicano le disposizioni del titolo II . TITOLO II Negoziazione degli accordi con i paesi terzi Articolo 5 Quando uno Stato membro ritiene di dover negoziare un trattato , un accordo o un'intesa bilaterali riguardante dell'articolo 113 , ne informa la Commissione , che ne informa gli altri Stati membri . La Commissione stessa puo suggerire tale negoziazione . Gli Stati membri e la Commissione tengono conto delle domande e delle iniziative nei paesi terzi . Articolo 6 Ricevute le informazioni , la Commissione predispone le proposte o raccomandazioni in virtù dell'articolo 113 del trattato . A tal fine essa : 1 . accerta se le disposizioni da negoziare riguardino la politica commerciale ai sensi dell'articolo 113 del trattato ; 2 . esamina se sussistano le condizioni per l'apertura di negoziati comunitari e se questi siano opportuni ; 3 . esamina , eventualmente , se ancora non sussistono le condizioni per l'apertura di negoziati comunitari o se questi non appaiono opportuni , l'opportunita di un coordinamento , mediante un'azione comunitaria autonoma , delle relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi . Articolo 7 Qualora risulti che talune disposizioni da negoziare riguardano la politica commerciale della Comunità , la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una relazione particolareggiata , corredata di raccomandazioni volte a ottenere per la Commissione stessa l'autorizzazione ad apire i negoziati necessari o di proposte per un'azione comunitaria autonoma . Articolo 8 I negoziati sono condotti dalla Commissione in consultazione con il Comitato speciale designato dal Consiglio , conformemente all'articolo 113 del trattato , per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio puo impartirle . Tale Comitato è composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante dello Stato membro cui spetta la presidenza del Consiglio . Esso puo essere consultato dalla Commissione in merito a un eventuale programma di negoziati . La Commissione partecipa a tutti i suoi lavori e puo chiederne la convocazione in qualsiasi momento . TITOLO III Disposizioni transitorie concernenti casi eccezionali e disposizioni finali Articolo 9 In deroga alle disposizioni del titolo II , e fino al 31 dicembre 1972 , il Consiglio , in via eccezionale , puo autorizzare , su proposta della Commissione e previa consultazione obbligatoria , negoziati bilateral tra gli Stati membri e taluni paesi terzi , quando i negoziati comunitari a norma dello articolo 113 del trattato non appaiono ancora possibili . Le disposizioni del presente articolo si applicano quando , per motivi particolari , uno Stato membro ritiene di dover negoziare con un paese terzo , per evitare ogni discontinuità nelle relazioni commerciali convenzionali , prima che il regime comunitario menzionato nel titolo II sia completamente instaurato . Articolo 10 11 : i ) comporta un coordinamento che dovrà perseguire lo scopo garantire il buon funzionamento e il rafforzamento del mercato comune , di tener conto dei legittimi interesse degli Stati membri per quanto riguarda sia le importazioni sia lo riguarda sia le importazioni sia lo sviluppo delle esportazioni , e di contribuire alla instaurazione di criteri uniformi di politica commerciale comune nei confronti dei paesi in questione : ii ) si estende particolarmente a tutte le disposizioni fondamentali di natura commerciale degli accordi considerati ; iii ) deve essere ripresa durante i negoziati ove lo sviluppo dei negoziati stessi lo renda necessario , specialmente se lo Stato membro interessato intende allontanarsi dalle linee direttrici stabilite durante la consultazione ; iv ) deve condurre _ cosi per i punti i ) e ii ) come per il punto iii ) _ alle conclusioni che serviranno come linee direttrici allo Stato membro durante i negoziati . Articolo 11 Le consultazioni di cui agli articoli 2 e 10 si effettuano in seno al Comitato previsto dalla decisione del Consiglio del 9 ottobre 1961 relativa ad una procedura di consultazione sulle trattative per la conclusione di accordi concernenti le relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi e sulle modifiche al regime di liberalizzazione nei confronti dei paesi terzi ( 1 ) . Articolo 12 Il Consiglio , deliberando su proposta della Commissione e a maggioranza qualificata , puo autorizzare gli Stati membri ad aprire i negoziati con i paesi terzi in questione in base alle conclusioni emerse nel quadro della procedura di cui all'articolo 10 . Articolo 13 Al termine dei negoziati lo Stato membro interessato ne comunica i risultati alla Commissione e ne informa gli altri Stati membri . Qualora nei cinque giorni feriali successivi alla comunicazione alla Commissione nessuno Stato membro abbia formulato alla Commissione obiezioni in merito all'accordo previsto né abbia informato lo Stato membro interessato , la Commissione , se da parte sua non ha obiezioni da formulare , informa immediatamente il Consiglio e gli altri Stati membri . Non appena ricevuta tale comunicazione , l'accordo in questione puo essere stipulato . Negli altri casi la stipulazione dell'accordo puo avvenire solo previa autorizzazione decisa dal Consiglio , che delibera su proposta della Commissione e a mag gioranza qualificata . Articolo 14 La presente decisione è applicabile a decorrere dal 1 * gennaio 1970 . Articolo 15 Le disposizioni della decisione del Consiglio , del 9 ottobre 1961 , relativa alla procedura di consultazione sulle trattative per la conclusione di accordi concernenti le relazioni commerciali degli Stati membri con i paesi terzi , sono modificate dalle disposizioni della presente decisione , nella misura in cui sussista fra esse incompatibilita . Articolo 16 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione . Fatto a Bruxelles , addi 16 dicembre 1969 . Per il Consiglio Il Presidente H . J . DE KOSTER