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Dokument 31969R2273

    Regolamento (CEE) n. 2273/69 della Commissione, del 14 novembre 1969, che modifica il regolamento n. 785/67/CEE relativo alle modalità d' acquisto dell' olio d' oliva da parte degli organismi d' intervento

    GU L 287 del 15.11.1969, S. 25–26 (DE, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (DA, EN, EL)

    Rechtlicher Status des Dokuments Nicht mehr in Kraft, Datum des Endes der Gültigkeit: 31/10/1980

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1969/2273/oj

    31969R2273

    Regolamento (CEE) n. 2273/69 della Commissione, del 14 novembre 1969, che modifica il regolamento n. 785/67/CEE relativo alle modalità d' acquisto dell' olio d' oliva da parte degli organismi d' intervento

    Gazzetta ufficiale n. L 287 del 15/11/1969 pag. 0025 - 0026
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0467
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1969(II) pag. 0478
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 4 pag. 0256


    ++++

    ( 1 ) GU n . 172 del 30 . 9 . 1966 , pag . 3025/66 .

    ( 2 ) GU n . L 314 del 31 . 12 . 1968 , pag . 1 .

    ( 3 ) GU n . 264 del 31 . 10 . 1967 , pag . 11 .

    ( 4 ) GU n . L 288 del 28 . 11 . 1968 , pag . 16 .

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 2273/69 DELLA COMMISSIONE

    del 14 novembre 1969

    che modifica il regolamento n . 785/67/CEE relativo alle modalità d'acquisto dell'olio

    d'oliva da parte degli organismi d'intervento

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ,

    visto il regolamento n . 136/66/CEE del Consiglio , del 22 settembre 1966 , relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ( 1 ) , modificato per ultimo dal regolamento ( CEE ) n . 2146/68 ( 2 ) , in particolare l'articolo 11 , paragrafo 5 ,

    considerando che il regolamento n . 785/67/CEE della Commissione , del 30 ottobre 1967 , relativo alle modalita d'acquisto dell'olio d'oliva da parte degli organismi d'intervento ( 3 ) , modificato dal regolamento ( CEE ) n . 1896/68 ( 4 ) , ha fissato le quantità minime al di sotto delle quali l'organismo d'intervento non cetta l'offerta , tenendo conto della proporzione delle varie qualità nella produzione totale d'olio d'oliva vergine , da un laco , e della struttura dell'industria di trasformazione delle olive e delle sanse dall'altro ;

    considerando che è opportuno semplificare l'applicazione del regime d'intervento aumentando le quantità minime fissate dal regolamento n . 785/67/CEE ;

    considerando che il prezzo d'intervento è fissato nella fase del commercio all'ingrosso ed è pertanto opportuno fissare le quantità minime a un livello che si avvicini il più possibile alle quantità che formano oggetto delle transazioni in tale fase ;

    considerando che , tenuto conto degli usi commerciali , è opportuno apportare talune modifiche ai tenori massimi in acqua e in impurità e a quelli a partire dai quali sono applicate le detrazioni di peso ;

    considerando che il regime del regolamento n . 785/67/CEE è suscettibile d'essere rivisto per la campagna 1970/1971 ; che è opportuno quindi limitare la validità del citato regolamento alla campagna in corso ;

    considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per i grassi ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    Articolo 1

    Il testo dell'articolo 1 del regolamento n . 785/67/CEE è sostituito dal seguente testo :

    " L'intervento ai sensi dell'articolo 11 , paragrafo 1 , del regolamento n . 136/66/CEE è limitato agli oli d'oliva di cui ai punti 1 e 4 dell'allegato del suddetto regolamento , ad eccezione dell'olio il cui tenore in acidi grassi liberi , espresso in acido oleico , è superiore a 16 grammi per 100 grammi , e degli oli il cui tenore in acqua e in impurita è superiore :

    _ all'1 % per gli oli vergini extra , fini e correnti ,

    _ all'1 , 5 % per gli oli vergini lampanti ,

    _ al 2 % per gli oli di sansa . "

    Articolo 2

    Il testo dell'articolo 2 del regolamento n . 785/67/CEE e sostituito dal seguente testo :

    " Ciascun detentore d'olio d'oliva d'origine comunitaria di cui all'articolo 1 puo offrire detto olio all'organismo d'intervento .

    Ogni partita offerta deve concernere come minimo le quantita qui di seguito riportate :

    _ 400 kg , se l'olio offerto rientra in una delle qualità di cui al punto 1 a ) , b ) o c ) dell'allegato del regolamento n . 136/66/CEE ;

    _ 1500 kg , se l'olio offerto rientra nella qualita di cui al punto 1 d ) del suddetto allegato , o se la partita offerta è frazionata in due o piu parti delle differenti qualità di cui al punto 1 dello stesso allegato ;

    _ 5000 kg , se l'olio offerto rientra nella qualità di cui al punto 4 del suddetto allegato . "

    Articolo 3

    Il testo dell'articolo 3 , paragrafo 1 , secondo comma , del regolamento n . 785/67/CEE è sostituito dal seguente testo :

    " Il pagamento viene effettuato per la quantità di olio consegnata previa detrazione del peso di acqua e di impurità eccedente lo 0,2 % per gli oli d'oliva vergini e lo 0,5 % per gli oli di sansa . "

    Articolo 4

    Il testo dell'articolo 8 del regolamento n . 785/67/CEE è completato dal seguente comma :

    " Esso è applicabile fino al 31 ottobre 1970 , "

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee .

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri .

    Fatto a Bruxelles , il 14 novembre 1969 .

    Per la Commissione

    Il Presidente

    Jean REY

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