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Document 31968R0784

    Regolamento (CEE) n. 784/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalità di calcolo dei prezzi cif dello zucchero bianco e dello zucchero greggio

    GU L 145 del 27.6.1968, p. 10–12 (DE, FR, IT, NL)
    edizione speciale inglese: serie I tomo 1968(I) pag. 161 - 162

    Altre edizioni speciali (DA, EL, ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006; abrogato da 32006R0951

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/784/oj

    31968R0784

    Regolamento (CEE) n. 784/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalità di calcolo dei prezzi cif dello zucchero bianco e dello zucchero greggio

    Gazzetta ufficiale n. L 145 del 27/06/1968 pag. 0010 - 0012
    edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0153
    edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0161
    edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 3 pag. 0068
    edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 2 pag. 0142
    edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 2 pag. 0142


    ++++

    ( 1 ) GU N . 308 DEL 18 . 12 . 1967 , PAG . 1 .

    ( 2 ) GU N . L 89 DEL 10 . 4 . 1968 , PAG . 3 .

    REGOLAMENTO ( CEE ) N . 784/68 DELLA COMMISSIONE

    DEL 26 GIUGNO 1968

    CHE STABILISCE LE MODALITA DI CALCOLO DEI PREZZI CIF DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE ,

    VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA ,

    VISTO IL REGOLAMENTO N . 1009/67/CEE DEL CONSIGLIO , DEL 18 DICEMBRE 1967 , RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ( 1 ) , IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 13 , PARAGRAFO 4 ,

    CONSIDERANDO CHE , A NORMA DELL'ARTICOLO 13 , PARAGRAFO 4 , DEL REGOLAMENTO N . 1009/67/CEE , VENGONO STABILITE LE MODALITA DEL CALCOLO DEI PREZZI CIF E DELL'ADEGUAMENTO PER EVENTUALI DIFFERENZE DI QUALITA RISPETTO ALLA QUALITA TIPO ;

    CONSIDERANDO CHE , A NORMA DEI PARAGRAFI 1 E 2 DELLO STESSO ARTICOLO , LE POSSIBILITA D'ACQUISTO PIU FAVOREVOLI PER LO ZUCCHERO BIANCO E LO ZUCCHERO GREGGIO SUL MERCATO MONDIALE VENGONO STABILITE REGOLARMENTE PER UN DETERMINATO LUOGO DI TRANSITO DI FRONTIERA DELLA COMUNITA ;

    CONSIDERANDO CHE A TAL FINE E NECESSARIO CHE LA COMMISSIONE TENGA CONTO DI TUTTE LE INFORMAZIONI DI CUI VIENE A CONOSCENZA DIRETTAMENTE O PER IL TRAMITE DEGLI STATI MEMBRI ; CHE , AI FINI DELL'OBIETTIVITA E DELLA RAPPRESENTATIVITA DEI PREZZI CIF DA CALCOLARE , E NECESSARIO ESCLUDERE TALUNE INFORMAZIONI DAL CALCOLO DEI PREZZI CIF , SPECIE SE TRATTASI SOLTANTO DI PICCOLE QUANTITA O DI MERCE NON SANA E MERCANTILE ;

    CONSIDERANDO CHE SOVENTE I PREZZI D'OFFERTA PER LO ZUCCHERO BIANCO E LO ZUCCHERO GREGGIO NON SONO INTESI PER MERCE ALLA RINFUSA CIF ROTTERDAM E CHE E PERTANTO NECESSARIO PREVEDERE GLI ADEGUAMENTI DEL CASO ; CHE PER I PRESCRITTI ADEGUAMENTI DEI PREZZI D'OFFERTA ALLA QUALITA TIPO E OPPORTUNO APPLICARE PER LO ZUCCHERO BIANCO GLI STESSI COEFFICIENTI PREVISTI PER L'INTERVENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 9 , PARAGRAFO 8 , DEL REGOLAMENTO N . 1009/67/CEE ; CHE PER LO ZUCCHERO GREGGIO E INDICATO PROCEDERE ALLA MOLTIPLICAZIONE PER UN COEFFICIENTE CORRETTORE CHE TENGA CONTO DEL RENDIMENTO ;

    CONSIDERANDO CHE ALL'ATTO DELL'ESAME DELLE OFFERTE DI ZUCCHERO GREGGIO DI BARBABIETOLA NON SARANNO IN GENERE DISPONIBILI I RISULTATI DELLE ANALISI CHE , A NORMA DELL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 2 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 431/68 DEL CONSIGLIO , DEL 9 APRILE 1968 , CHE DETERMINA LA QUALITA TIPO PER LO ZUCCHERO GREGGIO ED IL LUOGO DI TRANSITO DI FRONTIERA DELLA COMUNITA PER IL CALCOLO DEI PREZZI CIF NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ( 2 ) , DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE PER IL CALCOLO DEL RENDIMENTO ; CHE I DATI NECESSARI , A NORMA DEL PARAGRAFO 3 DELLO STESSO ARTICOLO , PER IL CALCOLO DEL RENDIMENTO DELLO ZUCCHERO GREGGIO DI CANNA SONO TUTTAVIA DISPONIBILI IN LINEA GENERALE PER TUTTE LE OFFERTE DI ZUCCHERO GREGGIO ; CHE LE DIFFERENZE POSSIBILI NEL CALCOLO DEL RENDIMENTO DELLO ZUCCHERO GREGGIO DI BARBABIETOLA EFFETTUATO SECONDO LE MODALITA DI CUI AL PARAGRAFO 3 DELLO STESSO ARTICOLO POSSONO ESSERE TRASCURATE NEL CALCOLO DEI PREZZI CIF E CHE E PERTANTO OPPORTUNO CALCOLARE IL RENDIMENTO DEI DUE TIPI DI ZUCCHERO IN CONFORMITA DEL PARAGRAFO 3 DEL SUDDETTO ARTICOLO ;

    CONSIDERANDO CHE , PER EVITARE CHE IL MERCATO DELLA COMUNITA SIA PERTURBATO DA BRUSCHE E RILEVANTI VARIAZIONI DEI PRELIEVI CHE NON RIFLETTONO LE EFFETTIVE VARIAZIONI DEI PREZZI DEL MERCATO MONDIALE , E OPPORTUNO PREVEDERE CHE , IN DETERMINATE CONDIZIONI , LA COMMISSIONE PUO , ECCEZIONALMENTE E PER UN PERIODO LIMITATO , MANTENERE INVARIATO IL LIVELLO DI UN PREZZO CIF ;

    CONSIDERANDO CHE , PER EVITARE CHE IL MERCATO DELLA COMUNITA SIA PERTURBATO DA IMPORTAZIONI DI ZUCCHERO DI FATTURA O DI CONDIZIONAMENTO PARTICOLARI , E NECESSARIO , IN DETERMINATE CONDIZIONI , CALCOLARE UN PREZZO CIF SPECIALE PER TALI IMPORTAZIONI ;

    CONSIDERANDO CHE LE MISURE PREVISTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO SONO CONFORMI AL PARERE DEL COMITATO DI GESTIONE PER LO ZUCCHERO ,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

    ARTICOLO 1

    LA COMMISSIONE STABILISCE I PREZZI CIF DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO SULLA BASE DELLE POSSIBILITA D'ACQUISTO PIU FAVOREVOLI SUL MERCATO MONDIALE . TALI PREZZI SONO RILEVATI CONFORMEMENTE AGLI ARTICOLI DA 2 A 5 .

    ARTICOLO 2

    NELLA RILEVAZIONE DELLE POSSIBILITA D'ACQUISTO PIU FAVOREVOLI SUL MERCATO MONDIALE VIENE TENUTO CONTO DI TUTTE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI

    1 . LE OFFERTE FATTE SUL MERCATO MONDIALE ,

    2 . I CORSI REGISTRATI ALLE BORSE IMPORTANTI PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLO ZUCCHERO ,

    3 . I PREZZI CONSTATATI SU IMPORTANTI MERCATI DEI PAESI TERZI ,

    4 . LE OPERAZIONI DI VENDITA CONCLUSE NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

    DI CUI LA COMMISSIONE ABBIA AVUTO CONOSCENZA DIRETTAMENTE O PER IL TRAMITE DEGLI STATI MEMBRI .

    ARTICOLO 3

    NELLA RILEVAZIONE DELLE POSSIBILITA D'ACQUISTO PIU FAVOREVOLI SUL MERCATO MONDIALE NON VIENE TENUTO CONTO DELLE INFORMAZIONI

    1 . QUANDO NON RIGUARDANO MERCE SANA E MERCANTILE

    OPPURE

    2 . QUANDO LE POSSIBILITA D'ACQUISTO AL PREZZO INDICATO NELL'OFFERTA RIGUARDANO SOLTANTO UNA QUANTITA LIMITATA NON RAPPRESENTATIVA DEL MERCATO

    OPPURE

    3 . QUANDO L'EVOLUZIONE GENERALE DEI PREZZI O LE INFORMAZIONI DISPONIBILI INDUCANO LA COMMISSIONE A SUPPORRE CHE IL PREZZO INDICATO NELL'OFFERTA NON SIA RAPPRESENTATIVO DELLA TENDENZA EFFETTIVA DEL MERCATO .

    ARTICOLO 4

    1 . I PREZZI NON INTESI PER MERCE ALLA RINFUSA CIF ROTTERDAM VENGONO ADEGUATI .

    2 . NELL'ADEGUAMENTO VIENE TENUTO CONTO IN PARTICOLARE DELLE DIFFERENZE DEL COSTO DI TRASPORTO TRA IL PORTO D'IMBARCO FINO AL PORTO DI DESTINAZIONE DA UN LATO E IL PORTO D'IMBARCO FINO A ROTTERDAM DALL'ALTRO .

    3 . SE IL PREZZO E INTESO PER MERCE IN SACCHI , ESSO VIENE RIDOTTO DI 0,60 UNITA DI CONTO PER 100 CHILOGRAMMI .

    ARTICOLO 5

    1 . NELL'ADEGUAMENTO DI PREZZI CHE NON SI RIFERISCONO ALLA QUALITA TIPO , SI APPLICANO

    A ) PER LO ZUCCHERO BIANCO LE MAGGIORAZIONI O LE RIDUZIONI STABILITE AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO N . 1009/67/CEE ;

    B ) PER LO ZUCCHERO GREGGIO DEI COEFFICIENTI CORRETTORI OTTENUTI DIVIDENDO 92 PER LA PERCENTUALE DEL RENDIMENTO DELLO ZUCCHERO AL QUALE SI APPLICA IL PREZZO .

    2 . IL RENDIMENTO VIENE CALCOLATO SECONDO IL METODO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 3 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 431/68 .

    ARTICOLO 6

    UN PREZZO CIF , ECCEZIONALMENTE E PER UN PERIODO LIMITATO , PUO ESSERE MANTENUTO AD UN LIVELLO INVARIATO QUANDO IL PREZZO D'OFFERTA PER UNA DATA QUALITA O UNA DATA ORIGINE , CHE HA SERVITO DI BASE PER STABILIRE IL PRECEDENTE PREZZO CIF NON E PERVENUTO A CONOSCENZA DELLA COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL SUCCESSIVO PREZZO CIF E QUANDO I PREZZI D'OFFERTA DISPONIBILI , RITENUTI DALLA COMMISSIONE NON SUFFICIENTEMENTE RAPPRESENTATIVI DELLA TENDENZA EFFETTIVA DEL MERCATO , DETERMINEREBBERO MODIFICHE BRUSCHE E RILEVANTI DEL PREZZO CIF .

    ARTICOLO 7

    QUALORA IL PREZZO DI OFFERTA DELLO ZUCCHERO DI FATTURA O CONDIZIONAMENTO PARTICOLARI , DOPO DETRAZIONE DELLE SPESE CORRISPONDENTI A TALE FATTURA O CONDIZIONAMENTO PARTICOLARI E DOPO ADEGUAMENTO AL PREZZO CIF ROTTERDAM , SIA INFERIORE AL PREZZO CIF STABILITO A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI DA 2 A 6 , PER TALE ZUCCHERO PARTICOLARE , VIENE CALCOLATO UN PREZZO CIF SPECIALE BASATO SUL SUO PREZZO D'OFFERTA .

    ARTICOLO 8

    IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE .

    IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI .

    FATTO A BRUXELLES , IL 26 GIUGNO 1968 .

    PER LA COMMISSIONE

    IL PRESIDENTE

    JEAN REY

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