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Document 31968R0784
Regulation (EEC) No 784/68 of the Commission of 26 June 1968 laying down detailed rules for calculating c.i.f. prices for white sugar and raw sugar
Regolamento (CEE) n. 784/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalità di calcolo dei prezzi cif dello zucchero bianco e dello zucchero greggio
Regolamento (CEE) n. 784/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalità di calcolo dei prezzi cif dello zucchero bianco e dello zucchero greggio
GU L 145 del 27.6.1968, p. 10–12
(DE, FR, IT, NL) Altre edizioni speciali
(DA, EL, ES, PT, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
edizione speciale inglese: serie I tomo 1968(I) pag. 161 - 162
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006; abrogato da 32006R0951
Regolamento (CEE) n. 784/68 della Commissione, del 26 giugno 1968, che stabilisce le modalità di calcolo dei prezzi cif dello zucchero bianco e dello zucchero greggio
Gazzetta ufficiale n. L 145 del 27/06/1968 pag. 0010 - 0012
edizione speciale danese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0153
edizione speciale inglese: serie I capitolo 1968(I) pag. 0161
edizione speciale greca: capitolo 03 tomo 3 pag. 0068
edizione speciale spagnola: capitolo 03 tomo 2 pag. 0142
edizione speciale portoghese: capitolo 03 tomo 2 pag. 0142
++++ ( 1 ) GU N . 308 DEL 18 . 12 . 1967 , PAG . 1 . ( 2 ) GU N . L 89 DEL 10 . 4 . 1968 , PAG . 3 . REGOLAMENTO ( CEE ) N . 784/68 DELLA COMMISSIONE DEL 26 GIUGNO 1968 CHE STABILISCE LE MODALITA DI CALCOLO DEI PREZZI CIF DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO LA COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE , VISTO IL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA , VISTO IL REGOLAMENTO N . 1009/67/CEE DEL CONSIGLIO , DEL 18 DICEMBRE 1967 , RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ( 1 ) , IN PARTICOLARE L'ARTICOLO 13 , PARAGRAFO 4 , CONSIDERANDO CHE , A NORMA DELL'ARTICOLO 13 , PARAGRAFO 4 , DEL REGOLAMENTO N . 1009/67/CEE , VENGONO STABILITE LE MODALITA DEL CALCOLO DEI PREZZI CIF E DELL'ADEGUAMENTO PER EVENTUALI DIFFERENZE DI QUALITA RISPETTO ALLA QUALITA TIPO ; CONSIDERANDO CHE , A NORMA DEI PARAGRAFI 1 E 2 DELLO STESSO ARTICOLO , LE POSSIBILITA D'ACQUISTO PIU FAVOREVOLI PER LO ZUCCHERO BIANCO E LO ZUCCHERO GREGGIO SUL MERCATO MONDIALE VENGONO STABILITE REGOLARMENTE PER UN DETERMINATO LUOGO DI TRANSITO DI FRONTIERA DELLA COMUNITA ; CONSIDERANDO CHE A TAL FINE E NECESSARIO CHE LA COMMISSIONE TENGA CONTO DI TUTTE LE INFORMAZIONI DI CUI VIENE A CONOSCENZA DIRETTAMENTE O PER IL TRAMITE DEGLI STATI MEMBRI ; CHE , AI FINI DELL'OBIETTIVITA E DELLA RAPPRESENTATIVITA DEI PREZZI CIF DA CALCOLARE , E NECESSARIO ESCLUDERE TALUNE INFORMAZIONI DAL CALCOLO DEI PREZZI CIF , SPECIE SE TRATTASI SOLTANTO DI PICCOLE QUANTITA O DI MERCE NON SANA E MERCANTILE ; CONSIDERANDO CHE SOVENTE I PREZZI D'OFFERTA PER LO ZUCCHERO BIANCO E LO ZUCCHERO GREGGIO NON SONO INTESI PER MERCE ALLA RINFUSA CIF ROTTERDAM E CHE E PERTANTO NECESSARIO PREVEDERE GLI ADEGUAMENTI DEL CASO ; CHE PER I PRESCRITTI ADEGUAMENTI DEI PREZZI D'OFFERTA ALLA QUALITA TIPO E OPPORTUNO APPLICARE PER LO ZUCCHERO BIANCO GLI STESSI COEFFICIENTI PREVISTI PER L'INTERVENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 9 , PARAGRAFO 8 , DEL REGOLAMENTO N . 1009/67/CEE ; CHE PER LO ZUCCHERO GREGGIO E INDICATO PROCEDERE ALLA MOLTIPLICAZIONE PER UN COEFFICIENTE CORRETTORE CHE TENGA CONTO DEL RENDIMENTO ; CONSIDERANDO CHE ALL'ATTO DELL'ESAME DELLE OFFERTE DI ZUCCHERO GREGGIO DI BARBABIETOLA NON SARANNO IN GENERE DISPONIBILI I RISULTATI DELLE ANALISI CHE , A NORMA DELL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 2 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 431/68 DEL CONSIGLIO , DEL 9 APRILE 1968 , CHE DETERMINA LA QUALITA TIPO PER LO ZUCCHERO GREGGIO ED IL LUOGO DI TRANSITO DI FRONTIERA DELLA COMUNITA PER IL CALCOLO DEI PREZZI CIF NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO ( 2 ) , DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE PER IL CALCOLO DEL RENDIMENTO ; CHE I DATI NECESSARI , A NORMA DEL PARAGRAFO 3 DELLO STESSO ARTICOLO , PER IL CALCOLO DEL RENDIMENTO DELLO ZUCCHERO GREGGIO DI CANNA SONO TUTTAVIA DISPONIBILI IN LINEA GENERALE PER TUTTE LE OFFERTE DI ZUCCHERO GREGGIO ; CHE LE DIFFERENZE POSSIBILI NEL CALCOLO DEL RENDIMENTO DELLO ZUCCHERO GREGGIO DI BARBABIETOLA EFFETTUATO SECONDO LE MODALITA DI CUI AL PARAGRAFO 3 DELLO STESSO ARTICOLO POSSONO ESSERE TRASCURATE NEL CALCOLO DEI PREZZI CIF E CHE E PERTANTO OPPORTUNO CALCOLARE IL RENDIMENTO DEI DUE TIPI DI ZUCCHERO IN CONFORMITA DEL PARAGRAFO 3 DEL SUDDETTO ARTICOLO ; CONSIDERANDO CHE , PER EVITARE CHE IL MERCATO DELLA COMUNITA SIA PERTURBATO DA BRUSCHE E RILEVANTI VARIAZIONI DEI PRELIEVI CHE NON RIFLETTONO LE EFFETTIVE VARIAZIONI DEI PREZZI DEL MERCATO MONDIALE , E OPPORTUNO PREVEDERE CHE , IN DETERMINATE CONDIZIONI , LA COMMISSIONE PUO , ECCEZIONALMENTE E PER UN PERIODO LIMITATO , MANTENERE INVARIATO IL LIVELLO DI UN PREZZO CIF ; CONSIDERANDO CHE , PER EVITARE CHE IL MERCATO DELLA COMUNITA SIA PERTURBATO DA IMPORTAZIONI DI ZUCCHERO DI FATTURA O DI CONDIZIONAMENTO PARTICOLARI , E NECESSARIO , IN DETERMINATE CONDIZIONI , CALCOLARE UN PREZZO CIF SPECIALE PER TALI IMPORTAZIONI ; CONSIDERANDO CHE LE MISURE PREVISTE NEL PRESENTE REGOLAMENTO SONO CONFORMI AL PARERE DEL COMITATO DI GESTIONE PER LO ZUCCHERO , HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO : ARTICOLO 1 LA COMMISSIONE STABILISCE I PREZZI CIF DELLO ZUCCHERO BIANCO E DELLO ZUCCHERO GREGGIO SULLA BASE DELLE POSSIBILITA D'ACQUISTO PIU FAVOREVOLI SUL MERCATO MONDIALE . TALI PREZZI SONO RILEVATI CONFORMEMENTE AGLI ARTICOLI DA 2 A 5 . ARTICOLO 2 NELLA RILEVAZIONE DELLE POSSIBILITA D'ACQUISTO PIU FAVOREVOLI SUL MERCATO MONDIALE VIENE TENUTO CONTO DI TUTTE LE INFORMAZIONI RIGUARDANTI 1 . LE OFFERTE FATTE SUL MERCATO MONDIALE , 2 . I CORSI REGISTRATI ALLE BORSE IMPORTANTI PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLO ZUCCHERO , 3 . I PREZZI CONSTATATI SU IMPORTANTI MERCATI DEI PAESI TERZI , 4 . LE OPERAZIONI DI VENDITA CONCLUSE NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI DI CUI LA COMMISSIONE ABBIA AVUTO CONOSCENZA DIRETTAMENTE O PER IL TRAMITE DEGLI STATI MEMBRI . ARTICOLO 3 NELLA RILEVAZIONE DELLE POSSIBILITA D'ACQUISTO PIU FAVOREVOLI SUL MERCATO MONDIALE NON VIENE TENUTO CONTO DELLE INFORMAZIONI 1 . QUANDO NON RIGUARDANO MERCE SANA E MERCANTILE OPPURE 2 . QUANDO LE POSSIBILITA D'ACQUISTO AL PREZZO INDICATO NELL'OFFERTA RIGUARDANO SOLTANTO UNA QUANTITA LIMITATA NON RAPPRESENTATIVA DEL MERCATO OPPURE 3 . QUANDO L'EVOLUZIONE GENERALE DEI PREZZI O LE INFORMAZIONI DISPONIBILI INDUCANO LA COMMISSIONE A SUPPORRE CHE IL PREZZO INDICATO NELL'OFFERTA NON SIA RAPPRESENTATIVO DELLA TENDENZA EFFETTIVA DEL MERCATO . ARTICOLO 4 1 . I PREZZI NON INTESI PER MERCE ALLA RINFUSA CIF ROTTERDAM VENGONO ADEGUATI . 2 . NELL'ADEGUAMENTO VIENE TENUTO CONTO IN PARTICOLARE DELLE DIFFERENZE DEL COSTO DI TRASPORTO TRA IL PORTO D'IMBARCO FINO AL PORTO DI DESTINAZIONE DA UN LATO E IL PORTO D'IMBARCO FINO A ROTTERDAM DALL'ALTRO . 3 . SE IL PREZZO E INTESO PER MERCE IN SACCHI , ESSO VIENE RIDOTTO DI 0,60 UNITA DI CONTO PER 100 CHILOGRAMMI . ARTICOLO 5 1 . NELL'ADEGUAMENTO DI PREZZI CHE NON SI RIFERISCONO ALLA QUALITA TIPO , SI APPLICANO A ) PER LO ZUCCHERO BIANCO LE MAGGIORAZIONI O LE RIDUZIONI STABILITE AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO N . 1009/67/CEE ; B ) PER LO ZUCCHERO GREGGIO DEI COEFFICIENTI CORRETTORI OTTENUTI DIVIDENDO 92 PER LA PERCENTUALE DEL RENDIMENTO DELLO ZUCCHERO AL QUALE SI APPLICA IL PREZZO . 2 . IL RENDIMENTO VIENE CALCOLATO SECONDO IL METODO DI CUI ALL'ARTICOLO 1 , PARAGRAFO 3 , DEL REGOLAMENTO ( CEE ) N . 431/68 . ARTICOLO 6 UN PREZZO CIF , ECCEZIONALMENTE E PER UN PERIODO LIMITATO , PUO ESSERE MANTENUTO AD UN LIVELLO INVARIATO QUANDO IL PREZZO D'OFFERTA PER UNA DATA QUALITA O UNA DATA ORIGINE , CHE HA SERVITO DI BASE PER STABILIRE IL PRECEDENTE PREZZO CIF NON E PERVENUTO A CONOSCENZA DELLA COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE DEL SUCCESSIVO PREZZO CIF E QUANDO I PREZZI D'OFFERTA DISPONIBILI , RITENUTI DALLA COMMISSIONE NON SUFFICIENTEMENTE RAPPRESENTATIVI DELLA TENDENZA EFFETTIVA DEL MERCATO , DETERMINEREBBERO MODIFICHE BRUSCHE E RILEVANTI DEL PREZZO CIF . ARTICOLO 7 QUALORA IL PREZZO DI OFFERTA DELLO ZUCCHERO DI FATTURA O CONDIZIONAMENTO PARTICOLARI , DOPO DETRAZIONE DELLE SPESE CORRISPONDENTI A TALE FATTURA O CONDIZIONAMENTO PARTICOLARI E DOPO ADEGUAMENTO AL PREZZO CIF ROTTERDAM , SIA INFERIORE AL PREZZO CIF STABILITO A NORMA DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI DA 2 A 6 , PER TALE ZUCCHERO PARTICOLARE , VIENE CALCOLATO UN PREZZO CIF SPECIALE BASATO SUL SUO PREZZO D'OFFERTA . ARTICOLO 8 IL PRESENTE REGOLAMENTO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE . IL PRESENTE REGOLAMENTO E OBBLIGATORIO IN TUTTI I SUOI ELEMENTI E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO DEGLI STATI MEMBRI . FATTO A BRUXELLES , IL 26 GIUGNO 1968 . PER LA COMMISSIONE IL PRESIDENTE JEAN REY