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Document 62023TN0369

Causa T-369/23: Ricorso proposto il 5 luglio 2023 — Hypo Vorarlberg Bank / SRB

GU C 314 del 4.9.2023, pp. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.9.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 314/11


Ricorso proposto il 5 luglio 2023 — Hypo Vorarlberg Bank / SRB

(Causa T-369/23)

(2023/C 314/14)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Hypo Vorarlberg Bank AG (Bregenz, Austria) (rappresentanti: G. Eisenberger, A. Brenneis e J. Holzmann, Rechtsanwälte)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 2 maggio 2023, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2023 al Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2023/23), inclusi gli allegati, e, in ogni caso, la parte di detta decisione riguardante essa ricorrente, nonché

condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 102 della direttiva 2014/59/UE (1), degli articoli 69 e 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 (2), degli articoli 3 e 4, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63 (3), nonché del principio di proporzionalità, a causa della inesatta fissazione del livello-obiettivo, in quanto il convenuto avrebbe stabilito, in contrasto con il quadro normativo di diritto dell’Unione, un livello-obiettivo eccessivo.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 70, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 806/2014, dell’articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, degli articoli 6, paragrafi da 1 a 6, 7, paragrafo 2, e 20, nonché dell’allegato II del regolamento delegato (UE) 2015/63, a causa della mancata applicazione di tre indicatori di rischio, in quanto il convenuto, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione, non avrebbe applicato gli indicatori di rischio costituiti da «fondi propri e passività ammissibili detenuti dall’ente in eccesso rispetto al requisito minimo in materia», «complessità» e «possibilità di risoluzione».

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 6, paragrafi 5 e 7, e 7, paragrafo 4, nonché dell’allegato I, fase 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63 per inesatta applicazione e ponderazione dell’indicatore di rischio «appartenenza a un sistema di tutela istituzionale» (IPS), in particolare per il fatto che non sarebbe stata effettuata una valutazione dell’IPS.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali a causa dell’insufficiente motivazione della decisione

La decisione impugnata violerebbe l’obbligo di motivazione imposto dall’articolo 296, secondo comma, TFUE nonché dall’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in quanto non sarebbero stati rispettati i requisiti fissati dalla Corte di giustizia nella causa C-584/20 P (4) riguardo alla portata dell’obbligo di motivazione.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali a causa dell’insufficiente motivazione in merito all’esaurimento di margini essenziali di discrezionalità

La decisione impugnata violerebbe l’obbligo di motivazione imposto dall’articolo 296, secondo comma, TFUE, nonché l’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera c), della Carta, in quanto, in riferimento ai margini di discrezionalità del convenuto, non sarebbe stato chiarito per quali motivi le varie valutazioni sono state effettuate dal convenuto. Pertanto, non potrebbe escludersi che il convenuto abbia esercitato in modo arbitrario il proprio potere discrezionale.

6.

Sesto motivo, vertente sulla violazione di forme sostanziali a causa della mancata audizione e del misconoscimento del diritto ad essere ascoltati

Alla ricorrente non sarebbe stato riconosciuto il diritto ad essere ascoltata, in violazione dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, lettera a), della Carta, e ciò sia prima dell’adozione della decisione impugnata, che prima dell’adozione del decreto di fissazione dei contributi basato su tale decisione. Anche la consultazione effettuata dal convenuto non avrebbe reso possibile prendere posizione in maniera effettiva e completa in merito al concreto conteggio dei contributi.

7.

Settimo motivo, vertente sull’illegittimità del regolamento delegato (UE) 2015/63 quale fondamento autorizzativo per la decisione impugnata, nonché sull’illegittimità della metodica stabilita nel regolamento delegato (UE) 2015/63 per l’adeguamento del rischio, nonché dei margini di discrezionalità concessi al SRB.

Gli articoli da 4 a 7, 9, 17 e 20, nonché gli allegati I e II del regolamento delegato (UE) 2015/63, sui quali si fonda la decisione impugnata, darebbero vita ad un sistema di fissazione dei contributi opaco e inadeguato, che si porrebbe in contrasto con gli articoli 16, 17, 41 e 47 della Carta e che non garantirebbe il rispetto degli articoli 20 e 21 della Carta nonché l’osservanza dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto.

8.

Ottavo motivo, vertente sull’illegittimità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 (5) quale base per la decisione impugnata

La decisione impugnata violerebbe i Trattati, per il fatto che l’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 eccederebbe i limiti tracciati dall’articolo 70, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 806/2014 in combinato disposto con l’articolo 291 TFUE, e che sia il regolamento di esecuzione che la base autorizzativa sarebbero privi di una motivazione conforme all’articolo 296, secondo comma, TFUE.

9.

Nono motivo, vertente sull’illegittimità della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014 quale base autorizzativa per il regolamento delegato (UE) 2015/63 nonché per il regolamento di esecuzione (UE) 2015/81, e dunque per la decisione impugnata

In via subordinata viene fatta valere l’illegittimità di quelle disposizioni della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014 che imporrebbero in maniera vincolante il sistema di contributi introdotto con il regolamento delegato 2015/63 e che consentirebbero al convenuto margini di discrezionalità eccessivamente ampi. Nella misura in cui tali disposizioni, e in particolare l’articolo 69, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 e l’articolo 102, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/59/UE, non sarebbero suscettibili di un’interpretazione conforme al diritto primario, esse si porrebbero in contrasto con il principio dell’obbligo di motivazione degli atti giuridici, con il principio della certezza del diritto, nonché con i Trattati (in particolare l’articolo 1, paragrafo 2, TUE e gli articoli 15, 296 e 298 TFUE) e con la Carta (in particolare gli articoli 16, 17, 41, 42 e 47 della Carta).


(1)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).

(2)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

(4)  Sentenza del 15 luglio 2021, Commissione/Landesbank Baden-Württemberg e SRB, C-584/20 P e C-621/20 P, EU:C:2021:601.

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).


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