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Document 62023TN0319
Case T-319/23: Action brought on 8 June 2023 — Net Technologies Finland v Commission
Causa T-319/23: Ricorso proposto l’8 giugno 2023 — Net Technologies Finland / Commissione
Causa T-319/23: Ricorso proposto l’8 giugno 2023 — Net Technologies Finland / Commissione
GU C 286 del 14.8.2023, p. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
14.8.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 286/31 |
Ricorso proposto l’8 giugno 2023 — Net Technologies Finland / Commissione
(Causa T-319/23)
(2023/C 286/42)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Net Technologies Finland Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: S. Pappas e A. Pappas, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione europea adottata sulla base dell’articolo 299 TFUE il 27 marzo 2023 (e notificata alla ricorrente il 29 marzo 2023) relativa al recupero dell’importo di EUR 188 477,27 dalla Net Technologies Finland Oy; e |
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condannare la convenuta alle proprie spese nonché alle spese della ricorrente nel presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso di annullamento si sostiene che la decisione impugnata è illegittima, essendo illegittima la sua motivazione. Ciò in quanto detta motivazione è basata sulle note di addebito del 7 maggio 2020 e sulle conclusioni della relazione contabile definitiva che sarebbero illegittime. A tal fine, vengono dedotti due motivi di annullamento.
1. |
Il primo motivo di annullamento si divide in due parti:
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2. |
Nel contesto del secondo motivo di annullamento si sostiene che, anche supponendo che i criteri della guida FP7 fossero applicabili, essi sono stati applicati erroneamente. In altri termini, le conclusioni della relazione contabile definitiva e le note di addebito adottate sulla sua base sono inficiate da errori di valutazione. Essendo basata su tali elementi, la decisione impugnata è anch’essa inficiata dagli stessi errori di valutazione e viola l’obbligo, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, di esaminare attentamente tutti gli elementi del caso. |