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Document 62023TN0319

Causa T-319/23: Ricorso proposto l’8 giugno 2023 — Net Technologies Finland / Commissione

GU C 286 del 14.8.2023, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 286/31


Ricorso proposto l’8 giugno 2023 — Net Technologies Finland / Commissione

(Causa T-319/23)

(2023/C 286/42)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Net Technologies Finland Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: S. Pappas e A. Pappas, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea adottata sulla base dell’articolo 299 TFUE il 27 marzo 2023 (e notificata alla ricorrente il 29 marzo 2023) relativa al recupero dell’importo di EUR 188 477,27 dalla Net Technologies Finland Oy; e

condannare la convenuta alle proprie spese nonché alle spese della ricorrente nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso di annullamento si sostiene che la decisione impugnata è illegittima, essendo illegittima la sua motivazione. Ciò in quanto detta motivazione è basata sulle note di addebito del 7 maggio 2020 e sulle conclusioni della relazione contabile definitiva che sarebbero illegittime. A tal fine, vengono dedotti due motivi di annullamento.

1.

Il primo motivo di annullamento si divide in due parti:

nella prima parte si spiega che le conclusioni della revisione contabile definitiva e, per estensione, le note di addebito sono illegittime in quanto risultano dall’applicazione di una norma che non era giuridicamente vincolante, e dunque, inapplicabile. Come spiegato nel contesto di fatto, i revisori dell’Agenzia esecutiva europea per la ricerca (REA) sono giunti alla conclusione che i costi dei consulenti interni erano inammissibili applicando i criteri della guida FP7 come se fossero condizioni vincolanti. Tuttavia, la guida FP7 non è vincolante;

nella seconda parte si sostiene che, nel caso di specie, il principio della buona fede non può giustificare l’applicabilità della guida FP7 nonostante la sua natura non vincolante.

2.

Nel contesto del secondo motivo di annullamento si sostiene che, anche supponendo che i criteri della guida FP7 fossero applicabili, essi sono stati applicati erroneamente. In altri termini, le conclusioni della relazione contabile definitiva e le note di addebito adottate sulla sua base sono inficiate da errori di valutazione. Essendo basata su tali elementi, la decisione impugnata è anch’essa inficiata dagli stessi errori di valutazione e viola l’obbligo, sancito dall’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali, di esaminare attentamente tutti gli elementi del caso.


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