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Document 62022CB0629

Causa C-629/22, Migrationsverket: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 26 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Göteborg — Svezia) — A.L. / Migrationsverket (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Politica di immigrazione – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Articolo 6, paragrafo 2 – Decisione di rimpatrio accompagnata da un divieto d’ingresso di durata triennale – Cittadino di un paese terzo titolare di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro – Rifiuto da parte dell’autorità di polizia nazionale di consentire a detto cittadino di recarsi nel territorio di tale altro Stato membro prima di adottare la decisione di rimpatrio nei suoi confronti)

GU C 286 del 14.8.2023, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.8.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 286/14


Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 26 aprile 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Göteborg — Svezia) — A.L. / Migrationsverket

(Causa C-629/22 (1), Migrationsverket)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Politica di immigrazione - Direttiva 2008/115/CE - Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare - Articolo 6, paragrafo 2 - Decisione di rimpatrio accompagnata da un divieto d’ingresso di durata triennale - Cittadino di un paese terzo titolare di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro - Rifiuto da parte dell’autorità di polizia nazionale di consentire a detto cittadino di recarsi nel territorio di tale altro Stato membro prima di adottare la decisione di rimpatrio nei suoi confronti)

(2023/C 286/16)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Förvaltningsrätten i Göteborg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: A.L.

Convenuto: Migrationsverket

Dispositivo

1)

L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare,

deve essere interpretato nel senso che:

le autorità competenti di uno Stato membro sono tenute a consentire a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel territorio di tale Stato membro è irregolare e in possesso di un titolo di soggiorno valido o di un’altra autorizzazione che conferisca un diritto di soggiorno rilasciati da un altro Stato membro di recarsi in quest’ultimo prima di adottare, se del caso, una decisione di rimpatrio nei suoi confronti, anche qualora tali autorità ritengano probabile che detto cittadino non adempierà alla richiesta di recarsi in tale altro Stato membro.

2)

L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115

deve essere interpretato nel senso che:

esigendo che gli Stati membri consentano ai cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel loro territorio è irregolare di recarsi nello Stato membro che ha loro rilasciato un titolo di soggiorno valido o un’altra autorizzazione che conferisce un diritto di soggiorno prima di adottare, se del caso, una decisione di rimpatrio nei loro confronti, esso è dotato di effetto diretto e può quindi essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali.

3)

L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2008/115

deve essere interpretato nel senso che:

qualora, in contrasto con tale disposizione, uno Stato membro non consenta a un cittadino di un paese terzo il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare di recarsi immediatamente nello Stato membro che gli ha rilasciato un titolo di soggiorno valido o un’altra autorizzazione che conferisce un diritto di soggiorno prima di adottare una decisione di rimpatrio, le autorità nazionali competenti, compresi i giudici nazionali investiti di un ricorso avverso tale decisione di rimpatrio e il divieto d’ingresso che la accompagna, sono tenute ad adottare tutte le misure necessarie per rimediare alla mancata osservanza, da parte di un’autorità nazionale, degli obblighi derivanti da detta disposizione.


(1)  GU C 482 del 19.12.2022.


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