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Document 62021CA0174

Causa C-174/21: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica di Bulgaria (Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2008/50/CE – Qualità dell’aria ambiente – Sentenza della Corte che accerta un inadempimento – Articolo 260, paragrafo 2, TFUE – Obbligo di prendere le misure che l’esecuzione di una tale sentenza comporta – Inadempimento di tale obbligo dedotto dalla Commissione europea – Mancanza di chiarezza della lettera di diffida in ordine alla questione se la sentenza dovesse ancora essere eseguita alla data di riferimento – Principio della certezza del diritto – Irricevibilità)

GU C 164 del 8.5.2023, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 164/5


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 marzo 2023 — Commissione europea / Repubblica di Bulgaria

(Causa C-174/21) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2008/50/CE - Qualità dell’aria ambiente - Sentenza della Corte che accerta un inadempimento - Articolo 260, paragrafo 2, TFUE - Obbligo di prendere le misure che l’esecuzione di una tale sentenza comporta - Inadempimento di tale obbligo dedotto dalla Commissione europea - Mancanza di chiarezza della lettera di diffida in ordine alla questione se la sentenza dovesse ancora essere eseguita alla data di riferimento - Principio della certezza del diritto - Irricevibilità)

(2023/C 164/06)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: M. Noll-Ehlers e I. Zaloguin, agenti)

Convenuta: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: inizialmente L. Zaharieva, T. Mitova e M. Georgieva, successivamente L. Zaharieva e T. Mitova, agenti)

Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

2)

La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Repubblica di Bulgaria.

3)

La Repubblica di Polonia sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 206 del 31.5.2021.


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