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Document 52023XG0505(01)
Communication from the Government of the Republic of Poland concerning Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council on the conditions for granting and using authorizations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons 2023/C 160/04
Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi 2023/C 160/04
Comunicato del governo della Repubblica di Polonia sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi 2023/C 160/04
PUB/2023/508
GU C 160 del 5.5.2023, pp. 15–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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5.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 160/15 |
COMUNICATO DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA
sulla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
(2023/C 160/04)
Bando di gara per la presentazione di offerte ai fini dell'attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti petroliferi e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di «Gryfice»
SEZIONE I: BASE GIURIDICA
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1. |
Articolo 49, paragrafo 2, della legge geologica e mineraria (Gazzetta ufficiale polacca del 2022, punto 1072, e successive modifiche) |
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2. |
Regolamento del Consiglio dei Ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per l’attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché per l’estrazione di idrocarburi da giacimenti (Gazzetta ufficiale polacca del 2015, punto 1171) |
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3. |
Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3; GU UE, edizione speciale polacca, serie 6, vol. 2, pag. 262) |
SEZIONE II: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Nome: Ministero del Clima e dell'Ambiente
Indirizzo postale: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Varsavia, Polonia;
Tel. +48 223692449;
Fax +48 223692460
Sito Internet www.gov.pl/web/klimat
SEZIONE III: OGGETTO DELLA PROCEDURA
1) Settore di attività per il quale viene attribuita la concessione
Concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di «Gryfice», parte dei blocchi 62, 82 e 83.
2) Territori entro i cui confini viene svolta l’attività
I confini dell'area cui si riferisce l'appalto sono definiti dalle linee che congiungono i punti secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:
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N. del punto |
X [PL-1992] |
Y [PL-1992] |
|
1 |
691 055,17 |
219 674,19 |
|
2 |
692 737,14 |
221 619,12 |
|
3 |
693 771,09 |
224 785,26 |
|
4 |
695 846,05 |
233 241,52 |
|
5 |
697 800,71 |
239 098,78 |
|
6 |
689 034,77 |
237 808,88 |
|
7 |
688 700,54 |
245 043,47 |
|
8 |
687 684,41 |
264 181,99 |
|
9 |
684 723,09 |
259 134,45 |
|
10 |
673 948,18 |
266 614,09 |
|
11 |
675 598,09 |
237 055,20 |
|
12 |
673 865,95 |
223 383,30 |
|
13 |
673 409,40 |
219 824,29 |
|
14 |
677 185,11 |
213 499,78 |
|
15 |
687 174,95 |
217 946,87 |
|
16 |
685 637,43 |
221 987,20 |
|
17 |
688 367,49 |
223 047,42 |
|
18 |
689 636,16 |
219 042,50 |
ad eccezione del poligono definito ai punti da 19 a 23:
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N. del punto |
X [PL-1992] |
Y [PL-1992] |
|
19 |
679 335,20 |
223 870,95 |
|
20 |
679 746,86 |
224 268,31 |
|
21 |
679 040,45 |
224 478,55 |
|
22 |
678 251,69 |
224 485,63 |
|
23 |
678 251,81 |
224 056,04 |
La superficie della proiezione verticale dell'area cui si riferisce l'appalto è di 747,96 km2.Il limite inferiore dei territori è una profondità di 5 000 m.
L’obiettivo dei lavori da effettuare nelle formazioni del permiano e del carbonifero è di documentare i giacimenti di petrolio e gas naturale nell'area sopra descritta e di estrarne petrolio e gas naturale.
3) Periodo di presentazione delle offerte:
Le offerte devono pervenire alla sede del ministero del Clima e dell'Ambiente entro le ore 12.00 (CET/CEST) ed entro 180 giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
4) Condizioni dettagliate della gara d’appalto e criteri per la valutazione e ponderazione delle offerte al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 49k della legge geologica e mineraria del 9 giugno 2011
Le offerte possono essere presentate da entità che siano state oggetto di una decisione favorevole nella procedura di qualificazione conformemente all'articolo 49a, paragrafo 16, punto 1, della legge geologica e mineraria, sia a titolo individuale, che in qualità di operatore nel caso in cui diverse entità presentino una domanda di concessione congiunta.
Le offerte ricevute saranno valutate dalla commissione aggiudicatrice sulla base dei seguenti criteri:
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30 %: |
portata e calendario dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie; |
|
20 %: |
portata e calendario del prelievo obbligatorio di campioni ottenuti nel corso delle operazioni geologiche ed in particolare del carotaggio; |
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20 %: |
capacità finanziarie che offrano una garanzia adeguata per la realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e le fonti e le modalità di finanziamento dell’attività prevista, compresa la ripartizione tra fondi propri e fondi provenienti da capitali esterni; |
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20 %: |
tecnologia proposta per l’esecuzione dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie e il ricorso a tecniche innovative elaborate per il progetto in questione; |
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5 %: |
capacità tecniche per la realizzazione delle attività relative alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti e, in particolare, la disponibilità di un potenziale adeguato di risorse tecniche, organizzative, logistiche e umane (di cui il 2 % destinato alla collaborazione nell’ambito dello sviluppo e della messa in pratica di soluzioni innovative per la prospezione, la ricerca e l’estrazione di idrocarburi da giacimenti con enti di ricerca scientifica che svolgono ricerche sulla geologia della Polonia; strumenti di analisi, tecnologie e metodi per la prospezione dei giacimenti, che tengano conto della specificità delle condizioni geologiche della Polonia e che possano essere ad esse applicati); |
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5 %: |
esperienza acquisita nella realizzazione delle attività relative, rispettivamente, alla prospezione e ricerca di giacimenti di idrocarburi e all’estrazione di idrocarburi da giacimenti, nonché all’estrazione di idrocarburi da giacimenti, che garantisca la sicurezza delle attività, la protezione della vita e della salute umana e animale e la tutela dell’ambiente. |
Se, al termine della valutazione delle offerte sulla base dei criteri di cui sopra, due o più offerte ottengono lo stesso punteggio, il criterio supplementare utilizzato per operare una scelta definitiva tra le offerte è l'importo della remunerazione per l'usufrutto minerario dovuta per la fase di prospezione e ricerca.
5) Contenuto minimo delle informazioni geologiche:
Ai fini della presentazione di un'offerta per la gara d'appalto non è necessario dimostrare di avere il diritto di utilizzare informazioni geologiche.
Qualora passi alla fase di estrazione, l’impresa che si aggiudica l’appalto è tenuta a fornire prove che dimostrino l'esistenza del diritto di utilizzare informazioni geologiche nella misura necessaria per svolgere l'attività.
6) Data di inizio delle attività
L'inizio delle attività oggetto della concessione deve avvenire entro 14 giorni dalla data in cui la decisione di attribuzione della concessione diventa definitiva.
7) Condizioni per l’attribuzione della concessione
Conformemente all'articolo 49x, paragrafo 2a, della legge geologica e mineraria, l’aggiudicatario che effettua le attività di prospezione, ricerca dei giacimenti di idrocarburi ed estrazione di idrocarburi in zone marittime della Repubblica di Polonia è tenuto a costituire una garanzia destinata a far fronte agli eventuali reclami che dovessero insorgere a seguito dello svolgimento di tali attività. La garanzia viene costituita dopo la notifica della decisione che autorizza il piano di gestione del sito minerario di cui all'articolo 108, paragrafo 11, della legge geologica e mineraria, entro la data di inizio della gestione del sito minerario.
L'importo della garanzia a titolo delle attività svolte sulla base del piano di gestione del sito minerario ammonta a 80 000 000 di PLN (a lettere: ottanta milioni di PLN).
In caso di approvazione da parte dell'organo amministrativo competente in materia di miniere di altri piani di gestione del sito minerario, che prevedono l'esecuzione di nuove operazioni geologiche, come fori di trivellazione, l'importo della garanzia viene aumentato di 40 000 000 PLN (a lettere: quaranta milioni di PLN) per ogni nuovo foro di trivellazione.
Ai fini della costituzione di una garanzia, sono ammesse le seguenti forme:
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1. |
garanzia pecuniaria; |
|
2. |
fideiussioni bancarie o fideiussioni della cassa nazionale di risparmio e credito cooperativo, in quanto l’impegno da parte di tale cassa consiste sempre in un’obbligazione pecuniaria; |
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3. |
garanzie bancarie; |
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4. |
polizze di assicurazione; |
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5. |
garanzie costituite dai soggetti di cui all’articolo 6b, paragrafo 5, punto 2, della legge relativa all’istituzione dell’agenzia polacca di sviluppo delle attività imprenditoriali del 9 novembre 2000 (GU polacca del 2020, punto 299); |
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6. |
cambiali garantite da una banca o da una cassa cooperativa di risparmio e di credito; |
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7. |
pegni su titoli emessi dal Tesoro di Stato; |
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8. |
assicurazioni di responsabilità civile. |
8) Portata minima dei lavori geologici, comprese le operazioni geologiche e minerarie
Test sismici 2D (linea di eccitazione lunga 50 km.) o test sismici 3D (superficie dell'area di eccitazione di 25 km2);
esecuzione di 1 (un) foro di trivellazione della profondità massima di 5 000 m (pozzi di riferimento e di offset -TVD) con carotaggio obbligatorio di intervalli di prospettiva.
9) Periodo per il quale viene attribuita la concessione
Il periodo della concessione è di 30 anni ed è articolato in due fasi:
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1) |
la fase di prospezione e ricerca, che dura 5 anni a partire dalla data dell’attribuzione della concessione; |
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2) |
la fase di estrazione, che dura 25 anni e ha inizio a partire dalla data in cui è stata ottenuta una decisione di investimento. |
10) Condizioni specifiche per svolgere le attività e per garantire la sicurezza e la salute pubblica, la tutela dell’ambiente e una gestione razionale dei pozzi
L'inizio degli studi geofisici deve avvenire entro 24 giorni dalla data in cui la decisione di attribuzione della concessione diventa definitiva.
L'inizio delle operazioni geologiche (foro di trivellazione) deve avvenire entro 42 mesi dalla data in cui la decisione di attribuzione della concessione diventa definitiva.
In considerazione del fatto che l'area oggetto dell'appalto si trova in parte nelle acque marittime interne oppure sulla fascia costiera (fascia tecnica o fascia di protezione), per l'esecuzione delle attività si applicano condizioni dettagliate sulla base delle disposizioni del direttore della capitaneria di porto di Stettino del 21 ottobre 2022 (rif.: GPG-I.6211.78.22.DW(8):
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1. |
il divieto di svolgere qualsiasi attività nelle acque utilizzate per la navigazione al fine di garantire la sicurezza della navigazione delle acque i cui confini sono stabiliti sulla base di:
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2. |
il divieto di costruire strutture permanenti con lo status di isole artificiali, strutture o installazioni per l’estrazione di idrocarburi ai sensi dell’articolo 23 della legge del 21 marzo 1991 relativa alle zone marittime della Repubblica di Polonia e all’amministrazione marittima (GU del 2022, punto 457, e successive modifiche) nell’area delle acque marittime interne; |
|
3. |
l’obbligo di collocare cavi e tubazioni a una profondità non inferiore a 3 metri sotto il fondo marino quando si intende utilizzare cavi per la prospezione, la ricerca e a l’estrazione di idrocarburi in acque marittime interne. |
La realizzazione del programma dei lavori cui si riferisce la concessione non deve violare i diritti dei proprietari terrieri e non esenta dall'obbligo di conformarsi alle altre condizioni stabilite dalla legge, in particolare dalla legge geologica e mineraria, e agli obblighi per quanto riguarda la gestione del territorio, la tutela dell'ambiente, dei terreni agricoli e boschivi, della natura, delle acque e dei rifiuti.
La categoria minima per la prospezione dei giacimenti di petrolio e gas naturale è la categoria C.
11) Modello di contratto di usufrutto minerario
Modello di contratto in allegato.
12) Informazioni sull’importo della remunerazione per l’usufrutto minerario
L'importo minimo della remunerazione per l'usufrutto minerario per l'area di «Gryfice» per il periodo quinquennale di base è di 183 235,24 PLN (a lettere: centottantatremiladuecentotrentacinque zloty e ventiquattro groszy 24/100) l'anno.
Le modalità di pagamento figurano nell'allegato di cui al punto 10.
13) Informazioni sui criteri che l’offerta deve soddisfare e documenti necessari per la presentazione delle offerte
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1. |
Le offerte devono specificare:
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2. |
Le offerte presentate nell’ambito di una procedura di gara devono soddisfare i criteri e le condizioni definiti nel bando relativo a tale procedura. |
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3. |
L’offerta deve essere accompagnata dai seguenti documenti:
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4. |
Nell’offerta gli offerenti possono, di loro iniziativa, fornire informazioni complementari o accludere documenti supplementari. |
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5. |
I documenti presentati dall’offerente devono essere gli originali oppure copie certificate conformi degli originali, conformemente alle disposizioni del codice di procedura amministrativa. Tale obbligo non riguarda le copie dei documenti che devono essere allegati all’offerta e che sono stati redatti dall’amministrazione aggiudicatrice. |
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6. |
I documenti in lingua straniera devono essere presentati insieme a una traduzione in polacco effettuata da un traduttore giurato. |
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7. |
L’offerta deve essere presentata in busta o plico sigillati recanti l’indicazione del nome (denominazione sociale) dell’offerente e l’oggetto della gara. |
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8. |
Le offerte presentate dopo la scadenza del termine saranno rispedite al mittente senza essere aperte. |
14) Informazioni sulla costituzione della garanzia, sul suo importo e termini di pagamento
L'offerente deve costituire una garanzia dell'importo di 1 000 PLN (a lettere: mille zloty 00/100) prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
SEZIONE IV INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE
IV.1) Commissione aggiudicatrice
La composizione di tale commissione e il suo regolamento interno sono definiti dal regolamento del Consiglio dei Ministri, del 28 luglio 2015, relativo alla procedura di aggiudicazione per l'attribuzione di una concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di idrocarburi e l'estrazione di idrocarburi da giacimenti nonché per l'estrazione di idrocarburi da giacimenti (GU del 2015, punto 1171). La commissione aggiudicatrice presenta all'amministrazione aggiudicatrice, per approvazione, una relazione sulla procedura di gara che, insieme alle offerte e a tutti i documenti relativi alla gara, è accessibile alle altre entità che presentano offerte.
IV.2) Spiegazioni supplementari
Entro 14 giorni dalla pubblicazione del bando di gara gli interessati possono chiedere all'amministrazione aggiudicatrice spiegazioni sulle condizioni specifiche dell'appalto. Entro 14 giorni dalla data in cui riceve la richiesta, l'amministrazione aggiudicatrice pubblica il contenuto della spiegazione nel Bollettino di informazione pubblica sulla pagina pertinente del servizio interessato.
IV.3) Spiegazioni supplementari
Informazioni complete sull'area oggetto della procedura di gara sono state raccolte dal servizio geologico polacco in un pacchetto di dati geologici ai fini delle procedure di gara per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti (Pakiet danych geologicznych do postępowania przetargowego na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego ze złóż) Area di «Gryfice», che è consultabile sul sito Internet del ministero del Clima e dell’Ambiente all'indirizzo: https://bip.mos.gov.pl/koncesje-geologiczne/przetargi-na-koncesje-na-poszukiwanie-rozpoznawanie-i-wydobywanie-weglowodorow/piata-runda-przetargow-2021/
oppure presso
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il «Departament Geologii i Koncesji Geologicznych» (dipartimento di «Geologia e concessioni geologiche») |
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Ministero del Clima e dell'Ambiente |
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ul. Wawelska 52/54, |
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00-922 Varsavia |
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POLONIA |
Tel. +48 223692449
Fax +48 223692460
CONTRATTO
di usufrutto minerario per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di «Gryfice» (di seguito «il contratto»)
stipulato a Varsavia, il …, tra:
il Tesoro di Stato - il ministro del Clima e dell'Ambiente, a cui nome e per cui conto agisce sulla base del mandato … …, («Tesoro di Stato»),
e
… (l'impresa) con sede a … (indirizzo completo), iscritto nel registro giudiziario nazionale… con il numero …, con un capitale sociale di …, rappresentato da …, di seguito: «il titolare del diritto di usufrutto minerario»,
(«la parte» oppure congiuntamente «le parti»),
in relazione a quanto segue.
Articolo 1
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1. |
Il tesoro di Stato, in qualità di proprietario esclusivo della parte interna della crosta terrestre dei territori compresi tra le comunità rurali di: Świerzno, Karnice, Rewal e Brojce, le comunità urbane e rurali di: Wolin, Kamień Pomorski, Dziwnów, Golczewo, Płoty, Trzebiatów e Gryfice nella regione della Pomerania occidentale, i cui confini sono definiti dalle linee che congiungono i punti (1-18) secondo le seguenti coordinate del sistema PL-1992:
ad eccezione del poligono definito ai punti da 19 a 23:
concede al titolare del diritto di usufrutto minerario l'usufrutto minerario dei territori sopra descritti, delimitati, dall'alto, dal limite inferiore dei terreni e, dal basso, da una profondità di 5 000 m, a condizione che il titolare del diritto di usufrutto minerario ottenga la concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l'estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell'area di «Gryfice» entro un anno dalla stipula del contratto. |
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2. |
Qualora la condizione relativa all’ottenimento della concessione di cui al paragrafo 1 non sia soddisfatta, gli obblighi contrattuali decadono. |
|
3. |
Nell’area di cui al paragrafo 1 il titolare del diritto di usufrutto minerario è autorizzato:
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|
4. |
La superficie della proiezione verticale dell’area sopra descritta è di 747,96 km2. |
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5. |
Il diritto all’usufrutto minerario autorizza il titolare del diritto di usufrutto minerario a utilizzare l’area di cui all’articolo 1 allo scopo di prospezione e ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e a svolgere in tale area tutte le operazioni e attività necessarie a tal fine, conformemente alla legislazione in vigore e in particolare alla legge geologica e mineraria, del 9 giugno 2011 GU del 2022, punto 1072 e successive modifiche), di seguito legge geologica e mineraria, e alle decisioni prese sulla base di tale legge. |
Articolo 2
Il titolare del diritto di usufrutto minerario dichiara di non sollevare obiezioni sugli elementi di fatto e di diritto dell'oggetto dei diritti di usufrutto minerario.
Articolo 3
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1. |
Il contratto ha effetto a partire dal giorno dell’ottenimento della concessione. |
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2. |
L’usufrutto ha una durata di 30 anni: 5 per la fase di prospezione e ricerca e 25 per la fase di estrazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10. |
|
3. |
Il diritto all’usufrutto minerario si estingue qualora la concessione scada, venga ritirata o annullata, qualunque ne sia il motivo. |
Articolo 4
Il titolare del diritto di usufrutto minerario s'impegna a comunicare per iscritto al Tesoro di Stato tutti gli eventuali cambiamenti che determinino una modifica della denominazione, della sede e dell'indirizzo, della forma organizzativa e dei numeri di registrazione o identificazione oppure i cambiamenti relativi al trasferimento della concessione ad un'altra entità, all'avvio di una procedura di fallimento, a una dichiarazione di fallimento o all'avvio di procedure di ristrutturazione. In tali eventualità il Tesoro di Stato può chiedere opportune spiegazioni. La notifica deve avvenire entro 30 giorni dal verificarsi delle circostanze di cui sopra.
Articolo 5
Il contratto non pregiudica i diritti di terzi e, in particolare, dei proprietari terrieri e non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dall'obbligo di soddisfare quanto prescritto dalla legge, in particolare per quanto riguarda la prospezione e la ricerca di minerali e la tutela e l'uso delle risorse dell'ambiente.
Articolo 6
Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di concedere, all'interno del territorio di cui all'articolo 1, paragrafo 1, diritti di usufrutto minerario per lo svolgimento di attività diverse da quelle oggetto del presente contratto secondo modalità che non violino i diritti del titolare del diritto di usufrutto minerario.
Articolo 7
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1. |
Il titolare del diritto di usufrutto minerario verserà al Tesoro di Stato, a titolo di remunerazione per il diritto di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario (calcolato come 12 mesi consecutivi), i seguenti importi:
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2. |
Se la data per il versamento della remunerazione dovuta per un determinato anno di usufrutto minerario cade tra il 1° gennaio e il 1° marzo, il titolare del diritto di usufrutto è tenuto a pagare entro il 1° marzo. Se la remunerazione è soggetta a indicizzazione conformemente ai paragrafi 3 - 5, il titolare del diritto di usufrutto minerario effettua il pagamento non prima della data di pubblicazione dell’indice di cui al paragrafo 3 e tenendone debitamente conto. |
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3. |
La remunerazione di cui al paragrafo 1 è soggetta a indicizzazione sulla base degli indici annuali dei prezzi delle merci e dei servizi di consumo stabiliti per il periodo che va dalla stipula del presente contratto all’anno che precede il termine per il versamento della remunerazione, pubblicati dal Presidente dell’Ufficio statistico centrale di Stato sul Monitor Polski (Gazzetta ufficiale polacca). Se tale indice per un determinato anno è pari o inferiore a zero, non vi sarà indicizzazione per quell’anno. |
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4. |
Se il termine per il versamento della remunerazione cade nello stesso anno di calendario in cui è stato concluso il contratto, la remunerazione non è soggetta a indicizzazione. |
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5. |
Se il contratto è stato stipulato e ha preso effetto l’anno che precede l’anno della data per il pagamento della remunerazione, quest’ultima non è soggetta a indicizzazione se il titolare del diritto di usufrutto minerario la versa entro l’anno di calendario in cui il contratto è stato stipulato e ha preso effetto. |
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6. |
Se il titolare del diritto di usufrutto minerario perde i diritti di usufrutto minerario oggetto del contratto prima della scadenza dei termini di cui all’articolo 3, paragrafo 2, è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto i cui diritti egli ha perduto. Tuttavia, nel caso in cui la perdita dell’usufrutto sia avvenuta in conseguenza del ritiro di una concessione oppure per le ragioni di cui all’articolo 10, paragrafi 1, 3 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario è tenuto a versare la remunerazione per l’intero anno dell’usufrutto per la fase di prospezione e ricerca di cui all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 3, indipendentemente dalla penalità contrattuale di cui all’articolo 10, paragrafo 2. La remunerazione deve essere versata entro 30 giorni dalla data della perdita dell’usufrutto. La perdita dell’usufrutto non esenta il titolare del diritto di usufrutto minerario dagli obblighi connessi all’oggetto dell’usufrutto minerario, e in particolare alla tutela dei giacimenti, a lui incombenti per quanto riguarda la tutela dell’ambiente. |
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7. |
I versamenti relativi alla remunerazione devono essere effettuati dal titolare del diritto di usufrutto minerario sul conto bancario del ministero del Clima dell’Ambiente, presso la Banca nazionale di Polonia (Narodowy Bank Polski), numero: 07 1010 1010 0006 3522 3100 0000, con la causale "Diritto di usufrutto minerario relativo alla concessione per la prospezione e la ricerca di giacimenti di petrolio e gas naturale e per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti dell’area di «Gryfice».
Viene considerata data di pagamento la data dell'accreditamento dell'importo sul conto del Tesoro di Stato. |
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8. |
La remunerazione di cui al paragrafo 1 non è soggetta all’imposta sulle merci e i servizi. In caso di modifiche legislative che portino le attività oggetto del presente contratto a diventare soggette a imposizione fiscale oppure in caso di un cambiamento dell’interpretazione delle norme pertinenti che porti all’imposizione dell’IVA per tali attività, l’importo della remunerazione sarà aumentato dell’importo dell’imposta dovuta. |
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9. |
Il tesoro di Stato comunicherà per iscritto al titolare del diritto di usufrutto minerario l’eventuale modifica del numero di conto di cui al paragrafo 7. |
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10. |
La remunerazione per l’usufrutto minerario è dovuta al Tesoro di Stato indipendentemente dal profitto che il titolare del diritto di usufrutto può ricavare dall’esercizio di tali diritti. |
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11. |
Il titolare del diritto di usufrutto minerario invia al Tesoro di Stato copia delle prove attestanti il versamento della remunerazione di cui al paragrafo 1, entro 7 giorni dal versamento della stessa. |
Articolo 8
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1. |
Dopo che il titolare del diritto di usufrutto minerario ha ottenuto una decisione sull’investimento che specifica le condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti, le parti sono tenute a firmare, entro 30 giorni dalla data della decisione, un allegato al contratto che stabilisca le condizioni di esecuzione del contratto durante la fase di estrazione e l’importo della remunerazione per i diritti di usufrutto minerario nell’area di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per ogni anno di usufrutto minerario durante la fase di estrazione. |
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2. |
Qualora entro il termine di 30 giorni dalla data della decisione di investimento che specifica le condizioni per l’estrazione di petrolio e gas naturale dai giacimenti non venga stipulato, l’allegato di cui all’articolo 1 il diritto all’usufrutto minerario si estingue. |
Articolo 9
Il titolare del diritto di usufrutto minerario può usufruire dei diritti di usufrutto minerario di cui all'articolo 1, paragrafo 1, solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione scritta del Tesoro di Stato.
Articolo 10
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1. |
Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario violi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 4 del contratto, il Tesoro di Stato è autorizzato a dare risoluzione immediata del contratto senza che il titolare del diritto di usufrutto minerario abbia diritto a far valere rivendicazioni patrimoniali. Non è tuttavia possibile risolvere il contratto qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia venuto meno ai propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore. |
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2. |
Qualora il contratto venga risolto per le ragioni di cui ai paragrafi 1 e 4, il titolare del diritto di usufrutto minerario pagherà al Tesoro di Stato una penalità contrattuale pari al 25 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca, come specificato all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, indicizzata secondo le modalità di cui all’articolo 7, paragrafo 3. |
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3. |
Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario sia in ritardo con il pagamento della remunerazione di oltre 7 giorni rispetto ai termini stabiliti dall’articolo 7, paragrafi 1 e 2, il Tesoro di Stato ingiunge al titolare del diritto di usufrutto minerario di versare la remunerazione dovuta entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell’ingiunzione di pagamento, pena la risoluzione immediata del contratto. |
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4. |
Qualora il titolare del diritto di usufrutto minerario non informi il Tesoro di Stato in merito alle circostanze di cui all’articolo 4 entro 30 giorni dal verificarsi delle stesse, il Tesoro di Stato può infliggere al titolare del diritto di usufrutto minerario una penalità contrattuale pari al 5 % della remunerazione per l’intero periodo di usufrutto durante la fase di prospezione e ricerca per ogni volta che tali informazioni non siano state fornite oppure risolvere il contratto per intero o in parte entro un termine di 30 giorni, con effetto dalla fine del mese di calendario. |
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5. |
Il contratto vincola il titolare del diritto di usufrutto minerario fino alla data della sua estinzione, ritiro o annullamento e non può essere da lui risolto. |
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6. |
La risoluzione del contratto ha validità solo se avviene in forma scritta. |
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7. |
Le parti accettano di comune accordo che, in caso di risoluzione del contratto da parte del Tesoro di Stato, la remunerazione versata per l’usufrutto minerario di cui all’articolo 7, paragrafo 1, non sarà rimborsata. |
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8. |
Il Tesoro di Stato si riserva il diritto di chiedere un risarcimento danni oltre alla penalità contrattuale a titolo generale, qualora l’importo del danno subito dal Tesoro di Stato sia superiore alla penalità contrattuale. |
Articolo 11
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1. |
Le parti forniscono i seguenti dati di contatto da utilizzare per la corrispondenza:
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2. |
Le parti sono tenute a comunicarsi reciprocamente senza indugio e per iscritto le eventuali modifiche dei dati di contatto di cui al paragrafo 1. Tale modifica non richiede un allegato al contratto. La corrispondenza inviata in cui vengono forniti i più recenti dati di contatto di una parte deve essere considerata come effettivamente consegnata all’altra parte. |
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3. |
Ciascuna delle parti consegnerà la corrispondenza all’altra parte personalmente, a mezzo di corriere postale o per lettera raccomandata utilizzando i più recenti dati di contatto forniti da tale parte. |
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4. |
Le lettere raccomandate inviate ai più recenti dati di contatto della parte e rimandate indietro dall’ufficio postale o dal servizio di corriere postale, in quanto non ritirate dal destinatario entro i termini, saranno considerate come effettivamente consegnate una volta trascorsi quattordici giorni dal giorno del primo tentativo di consegna. |
Articolo 12
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1. |
Le parti non sono responsabili per il mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto dovuti a cause di forza maggiore, qualora possa essere dimostrato che i danni provocati da tali cause hanno avuto un ruolo nel mancato adempimento degli obblighi. Per cause di forza maggiore si intendono eventi esterni, che le parti non potevano prevedere o evitare, che rendono impossibile eseguire il contratto, del tutto o in parte, in maniera permanente o per un determinato periodo, contro le quali la parte non poteva intervenire esercitando la dovuta diligenza e che non sono il risultato di errori o negligenza della parte interessata. |
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2. |
In caso di forza maggiore le parti adottano immediatamente tutte le misure necessarie per giungere a un accordo sul modo di affrontare la situazione. |
Articolo 13
Il titolare del diritto di usufrutto minerario può chiedere una proroga dell'intero contratto o di una sua parte, unicamente in forma scritta.
Articolo 14
In caso di risoluzione del contratto il titolare del diritto di usufrutto minerario non ha il diritto di reclamare al Tesoro di Stato un aumento del valore dell'oggetto dei diritti di usufrutto.
Articolo 15
Per la risoluzione di eventuali controversie relative al contratto è competente il tribunale che ha la giurisdizione territoriale per la sede del Tesoro di Stato.
Articolo 16
Il presente contratto è subordinato al diritto polacco e, in particolare, alle disposizioni della legge geologica e mineraria e alle disposizioni del codice civile.
Articolo 17
Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico del titolare del diritto di usufrutto minerario.
Articolo 18
Sono valide soltanto le modifiche del contratto apportate per iscritto.
Articolo 19
Il contratto è stilato in tre esemplari identici (uno per il titolare del diritto di usufrutto minerario e due per il Tesoro di Stato).
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Il Tesoro di Stato |
Il titolare del diritto di usufrutto minerario |