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Documento 62022TA0093

Causa T-93/22: Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Ramazani Shadary/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo – Congelamento dei capitali – Restrizione in materia di ammissione sui territori degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate – Diritto di essere ascoltato – Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi – Errore manifesto di valutazione – Perpetuarsi delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive»)

GU C 155 del 2.5.2023, pagg. 54-55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/54


Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — Ramazani Shadary/Consiglio

(Causa T-93/22) (1)

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo - Congelamento dei capitali - Restrizione in materia di ammissione sui territori degli Stati membri - Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone interessate - Diritto di essere ascoltato - Prova della fondatezza dell’inserimento e del mantenimento negli elenchi - Errore manifesto di valutazione - Perpetuarsi delle circostanze di fatto e di diritto alla base dell’adozione delle misure restrittive»)

(2023/C 155/70)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Emmanuel Ramazani Shadary (Kinshasa, Repubblica democratica del Congo) (rappresentanti: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme e T. Payan, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: S. Lejeune e B. Driessen, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, il ricorrente chiede l’annullamento, da una parte, della decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 75) e, dall’altra, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (GU 2021, L 443, pag. 3), nella parte in cui tali atti lo riguardano.

Dispositivo

1)

La decisione (PESC) 2021/2181 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che modifica la decisione 2010/788/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2177 del Consiglio, del 9 dicembre 2021, che attua l’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo, sono annullati nella parte in cui tali atti riguardano il sig. Emmanuel Ramazani Shadary.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea è condannato alle spese.


(1)  GU C 148 del 4.4.2022.


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