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Document 62022TA0065

    Causa T-65/22: Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — PS/BEI («Funzione pubblica – Personale della BEI – Previdenza sociale – Regime di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali – Invalidità totale e permanente – Origine professionale della malattia – Contratto stipulato con una compagnia di assicurazioni – Portata degli obblighi che restano a carico della BEI»)

    GU C 155 del 2.5.2023, p. 52–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.5.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 155/52


    Sentenza del Tribunale dell’8 marzo 2023 — PS/BEI

    (Causa T-65/22) (1)

    («Funzione pubblica - Personale della BEI - Previdenza sociale - Regime di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Invalidità totale e permanente - Origine professionale della malattia - Contratto stipulato con una compagnia di assicurazioni - Portata degli obblighi che restano a carico della BEI»)

    (2023/C 155/66)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: PS (rappresentante: S. Orlandi, avvocato)

    Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: K. Carr e E. Manoukian, agenti, assistite da A. Dal Ferro, avvocato)

    Oggetto

    Con ricorso fondato sull'articolo 270 TFUE e sull'articolo 50 bis dello statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, il ricorrente chiede, in primo luogo, l'annullamento della decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 12 luglio 2021 nei limiti in cui gli ha negato il pagamento di EUR 233 500 a titolo di danni materiali e morali, in secondo luogo, la condanna della BEI a corrispondergli un indennizzo per la malattia professionale di cui è asseritamente affetto e, in terzo luogo, la condanna della BEI al pagamento della somma di EUR 24 000 come risarcimento del danno morale dedotto in considerazione del suo stato di salute.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    PS è condannato alle spese.


    (1)  GU C 128 del 21.3.2022.


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