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Document 62021CA0477
Case C-477/21, MÁV-START: Judgment of the Court (Second Chamber) of 2 March 2023 (request for a preliminary ruling from the Miskolci Törvényszék — Hungary) — IH v MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (Reference for a preliminary ruling — Social policy — Protection of the safety and health of workers — Organisation of working time — Article 31(2) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union — Directive 2003/88/EC — Articles 3 and 5 — Daily rest and weekly rest — National legislation providing for a minimum weekly rest period of 42 hours — Obligation to grant daily rest — Rules for granting)
Causa C-477/21, MÁV-START: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Miskolci Törvényszék — Ungheria) — IH / MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2003/88/CE – Articoli 3 e 5 – Riposo giornaliero e riposo settimanale – Normativa nazionale che prevede un periodo di riposo settimanale minimo di quarantadue ore – Obbligo di concedere il riposo giornaliero – Modalità di concessione)
Causa C-477/21, MÁV-START: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Miskolci Törvényszék — Ungheria) — IH / MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2003/88/CE – Articoli 3 e 5 – Riposo giornaliero e riposo settimanale – Normativa nazionale che prevede un periodo di riposo settimanale minimo di quarantadue ore – Obbligo di concedere il riposo giornaliero – Modalità di concessione)
GU C 155 del 2.5.2023, pp. 15–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.5.2023 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 155/15 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Miskolci Törvényszék — Ungheria) — IH / MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
(Causa C-477/21 (1), MÁV-START)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Direttiva 2003/88/CE - Articoli 3 e 5 - Riposo giornaliero e riposo settimanale - Normativa nazionale che prevede un periodo di riposo settimanale minimo di quarantadue ore - Obbligo di concedere il riposo giornaliero - Modalità di concessione)
(2023/C 155/17)
Lingua processuale: l’ungherese
Giudice del rinvio
Miskolci Törvényszék
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: IH
Resistente: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Dispositivo
1) |
L’articolo 5 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, letto alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: il riposo giornaliero previsto all’articolo 3 di tale direttiva non fa parte del periodo di riposo settimanale di cui a detto articolo 5, ma si aggiunge ad esso. |
2) |
Gli articoli 3 e 5 della direttiva 2003/88, letti alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che: qualora una normativa nazionale preveda un periodo di riposo settimanale che supera la durata di trentacinque ore consecutive, si deve concedere al lavoratore, in aggiunta a tale periodo, il riposo giornaliero quale garantito dall’articolo 3 di detta direttiva. |
3) |
L’articolo 3 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che: quando a un lavoratore è concesso un periodo di riposo settimanale, esso ha altresì il diritto di beneficiare di un periodo di riposo giornaliero che preceda detto periodo di riposo settimanale. |