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Document 62021CA0477

Causa C-477/21, MÁV-START: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Miskolci Törvényszék — Ungheria) — IH / MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori – Organizzazione dell’orario di lavoro – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Direttiva 2003/88/CE – Articoli 3 e 5 – Riposo giornaliero e riposo settimanale – Normativa nazionale che prevede un periodo di riposo settimanale minimo di quarantadue ore – Obbligo di concedere il riposo giornaliero – Modalità di concessione)

GU C 155 del 2.5.2023, pp. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.5.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 155/15


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Miskolci Törvényszék — Ungheria) — IH / MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

(Causa C-477/21 (1), MÁV-START)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori - Organizzazione dell’orario di lavoro - Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Direttiva 2003/88/CE - Articoli 3 e 5 - Riposo giornaliero e riposo settimanale - Normativa nazionale che prevede un periodo di riposo settimanale minimo di quarantadue ore - Obbligo di concedere il riposo giornaliero - Modalità di concessione)

(2023/C 155/17)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Miskolci Törvényszék

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: IH

Resistente: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.

Dispositivo

1)

L’articolo 5 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, letto alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

il riposo giornaliero previsto all’articolo 3 di tale direttiva non fa parte del periodo di riposo settimanale di cui a detto articolo 5, ma si aggiunge ad esso.

2)

Gli articoli 3 e 5 della direttiva 2003/88, letti alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

devono essere interpretati nel senso che:

qualora una normativa nazionale preveda un periodo di riposo settimanale che supera la durata di trentacinque ore consecutive, si deve concedere al lavoratore, in aggiunta a tale periodo, il riposo giornaliero quale garantito dall’articolo 3 di detta direttiva.

3)

L’articolo 3 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

quando a un lavoratore è concesso un periodo di riposo settimanale, esso ha altresì il diritto di beneficiare di un periodo di riposo giornaliero che preceda detto periodo di riposo settimanale.


(1)  GU C 471 del 22.11.2021.


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