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Document 62021CA0410

    Cause riunite C-410/21 e C-661/21, DRV Intertrans e a.: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van cassatie — Belgio) — Procedimento penale a carico di FU, DRV Intertrans BV (C-410/21), e Verbraeken J. en Zonen BV, PN (C-661/21) [Rinvio pregiudiziale – Lavoratori migranti – Sicurezza sociale – Legislazione applicabile – Regolamento (CE) n. 987/2009 – Articolo 5 – Certificato A 1 – Revoca provvisoria – Effetto vincolante – Certificato ottenuto o invocato in modo fraudolento – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), i) – Persone che esercitano abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri – Applicabilità della legislazione dello Stato membro della sede legale – Nozione di «sede legale» – Impresa che ha ottenuto una licenza di trasporto comunitaria in forza dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 – Incidenza – Licenza ottenuta o invocata in modo fraudolento]

    GU C 155 del 2.5.2023, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.5.2023   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 155/13


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 2 marzo 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van cassatie — Belgio) — Procedimento penale a carico di FU, DRV Intertrans BV (C-410/21), e Verbraeken J. en Zonen BV, PN (C-661/21)

    (Cause riunite C-410/21 e C-661/21 (1), DRV Intertrans e a.)

    (Rinvio pregiudiziale - Lavoratori migranti - Sicurezza sociale - Legislazione applicabile - Regolamento (CE) n. 987/2009 - Articolo 5 - Certificato A 1 - Revoca provvisoria - Effetto vincolante - Certificato ottenuto o invocato in modo fraudolento - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 13, paragrafo 1, lettera b), i) - Persone che esercitano abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri - Applicabilità della legislazione dello Stato membro della sede legale - Nozione di «sede legale» - Impresa che ha ottenuto una licenza di trasporto comunitaria in forza dei regolamenti (CE) n. 1071/2009 e (CE) n. 1072/2009 - Incidenza - Licenza ottenuta o invocata in modo fraudolento)

    (2023/C 155/15)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Hof van cassatie

    Parti nel procedimento penale principale

    FU, DRV Intertrans BV (C-410/21), e Verbraeken J. en Zonen BV, PN (C-661/21)

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012,

    deve essere interpretato nel senso che:

    un certificato A 1 rilasciato dall’istituzione competente di uno Stato membro vincola le istituzioni e i giudici dello Stato membro in cui l’attività è svolta anche nel caso in cui, a seguito di una domanda di riesame e di revoca inviata dall’istituzione competente di quest’ultimo Stato membro all’istituzione emittente, quest’ultima abbia dichiarato di sospendere provvisoriamente gli effetti vincolanti di detto certificato fino a quando non si sia pronunciata in via definitiva sulla domanda in parola. Tuttavia, in circostanze siffatte, un giudice dello Stato membro in cui l’attività è svolta, adito nell’ambito di un procedimento penale avviato a carico di persone sospettate di aver ottenuto o utilizzato in modo fraudolento il medesimo certificato A 1, può constatare l’esistenza di una frode e non tener conto quindi di tale certificato, ai fini di detto procedimento penale, purché, da un lato, sia trascorso un termine ragionevole senza che l’istituzione emittente abbia proceduto al riesame della fondatezza del rilascio di questo stesso certificato e senza che abbia preso posizione sugli elementi concreti presentati dall’istituzione competente dello Stato membro ospitante che facciano ritenere che il summenzionato certificato sia stato ottenuto o invocato in modo fraudolento, se del caso, annullando o revocando il certificato di cui trattasi, e, dall’altro, siano rispettate le garanzie inerenti al diritto ad un equo processo che devono essere accordate a dette persone.

    2)

    L’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento n. 465/2012, letto alla luce dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, nonché dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada,

    deve essere interpretato nel senso che:

    il possesso da parte di una società di una licenza comunitaria di trasporto su strada rilasciata dalle autorità competenti di uno Stato membro non costituisce la prova inconfutabile dell’esistenza della sede legale di detta società in tale Stato membro ai fini della determinazione, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, lettera b), i), del regolamento n. 883/2004, come modificato dal regolamento n. 465/2012, della legislazione nazionale in materia di sicurezza sociale applicabile.


    (1)  GU C 391 del 27.9.2021

    GU C 84 del 21.2.2022.


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