Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2022P0007

    Ricorso proposto il 3 giugno 2022 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda (Causa E-7/22) 2022/C 271/10

    GU C 271 del 14.7.2022, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.7.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 271/11


    Ricorso proposto il 3 giugno 2022 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro l'Islanda

    (Causa E-7/22)

    (2022/C 271/10)

    In data 3 giugno 2022 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro l'Islanda l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Kyrre Isaksen, Ingibjörg-Ólöf Vilhjálmsdóttir e Melpo-Menie Joséphidès, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Avenue des Arts 19H, B-1000 Bruxelles (Belgio).

    L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

    1.

    dichiarare che, omettendo d’integrare nell’ordinamento giuridico interno gli atti elencati qui di seguito, quali adattati dal protocollo 1 dell’accordo SEE, l’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 7 dell’accordo SEE:

    a.

    regolamento delegato (UE) 2016/2022 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alle informazioni per la registrazione delle imprese di paesi terzi e al formato delle informazioni da fornire ai clienti, di cui al punto 31bag dell'allegato IX dell'accordo SEE;

    b.

    regolamento delegato (UE) 2017/568 della Commissione, del 24 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative all'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione su mercati regolamentati, di cui al punto 31bak dell'allegato IX dell'accordo SEE;

    c.

    regolamento delegato (UE) 2017/575 della Commissione, dell'8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui dati che le sedi di esecuzione devono pubblicare sulla qualità dell'esecuzione delle operazioni, di cui al punto 31bar dell'allegato IX dell'accordo SEE;

    d.

    regolamento delegato (UE) 2017/576 della Commissione, dell'8 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla pubblicazione annuale da parte delle imprese di investimento delle informazioni sull'identità delle sedi di esecuzione e sulla qualità dell'esecuzione, di cui al punto 31bas dell'allegato IX dell'accordo SEE;

    e.

    regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati, di cui al punto 31baz dell'allegato IX dell'accordo SEE;

    f.

    regolamento delegato (UE) 2017/585 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per gli standard e il formato dei dati di riferimento relativi agli strumenti finanziari e le misure tecniche in relazione alle disposizioni che devono adottare l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e le autorità competenti, di cui al punto 31bazb dell'allegato IX dell'accordo SEE;

    g.

    regolamento delegato (UE) 2017/586 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sullo scambio di informazioni tra le autorità competenti ai fini della cooperazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini, di cui al punto 31bazc dell'allegato IX dell'accordo SEE;

    h.

    regolamento delegato (UE) 2017/1018 della Commissione, del 29 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni che devono essere comunicate dalle imprese di investimento, dai gestori del mercato e dagli enti creditizi, di cui al punto 31bazp dell'allegato IX dell'accordo SEE;

    i.

    regolamento delegato (UE) 2017/1799 della Commissione, del 12 giugno 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di talune banche centrali di paesi terzi dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione nel quadro dell'esecuzione della politica monetaria, dei cambi e di stabilità finanziaria, di cui al punto 31bazt dell'allegato IX dell'accordo SEE;

    j.

    regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni e i requisiti per l'autorizzazione delle imprese di investimento, di cui al punto 31bazu dell'allegato IX dell'accordo SEE;

    k.

    regolamento delegato (UE) 2017/2194 della Commissione, del 14 agosto 2017, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda gli ordini a pacchetto, di cui al punto 31bazz dell'allegato IX dell'accordo SEE;

    l.

    regolamento di esecuzione (UE) 2016/824 della Commissione, del 25 maggio 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il contenuto e il formato della descrizione del funzionamento dei sistemi multilaterali di negoziazione e dei sistemi organizzati di negoziazione e della notifica all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari, di cui al punto 31bad dell'allegato IX dell'accordo SEE;

    m.

    regolamento di esecuzione (UE) 2017/953 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e la tempistica delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato delle sedi di negoziazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari, di cui al punto 31bazk dell'allegato IX dell'accordo SEE;

    n.

    regolamento di esecuzione (UE) 2017/980 della Commissione, del 7 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la collaborazione nelle attività di vigilanza, per le verifiche in loco, le indagini e lo scambio di informazioni tra autorità competenti conformemente alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al punto 31bazl dell'allegato IX dell'accordo SEE;

    o.

    regolamento di esecuzione (UE) 2017/981 della Commissione, del 7 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per la consultazione delle altre autorità competenti prima di concedere l'autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al punto 31bazm dell'allegato IX dell'accordo SEE;

    p.

    regolamento di esecuzione (UE) 2017/988 della Commissione, del 6 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per le modalità di collaborazione in relazione ad una sede di negoziazione le cui operazioni hanno un'importanza sostanziale in uno Stato membro ospitante, di cui al punto 31bazn dell'allegato IX dell'accordo SEE;

    q.

    regolamento di esecuzione (UE) 2017/1093 della Commissione, del 20 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato delle relazioni sulle posizioni da parte delle imprese di investimento e dei gestori del mercato, di cui al punto 31bazq dell'allegato IX dell'accordo SEE;

    r.

    regolamento di esecuzione (UE) 2017/1111 della Commissione, del 22 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l'invio di informazioni sulle sanzioni e sulle misure in conformità alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al punto 31bazs dell'allegato IX dell'accordo SEE;

    s.

    regolamento di esecuzione (UE) 2017/1944 della Commissione, del 13 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per le modalità della consultazione tra le autorità competenti interessate in relazione alla notifica di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un'impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE e della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al punto 31bazv dell'allegato IX dell'accordo SEE;

    t.

    regolamento di esecuzione (UE) 2017/1945 della Commissione, del 19 giugno 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le comunicazioni da parte delle imprese di investimento richiedenti e autorizzate, nonché destinate alle stesse, ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al punto 31bazw dell'allegato IX dell'accordo SEE;

    u.

    regolamento di esecuzione (UE) 2017/2382 della Commissione, del 14 dicembre 2017, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda formati standard, modelli e procedure per la trasmissione delle informazioni ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al punto 31bazze dell'allegato IX dell'accordo SEE;

    v.

    regolamento delegato (UE) 2019/462 della Commissione, del 30 gennaio 2019, che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/1799 per quanto riguarda l'esenzione della Banca d'Inghilterra dai requisiti di trasparenza pre- e post-negoziazione di cui al regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, di cui al punto 31bazt dell'allegato IX dell'accordo SEE;

    2.

    condannare l’Islanda al pagamento delle spese processuali.

    Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

    Con il presente ricorso l’Autorità di vigilanza EFTA mira a ottenere la dichiarazione che l’Islanda ha omesso di adottare le misure necessarie per integrare nell’ordinamento giuridico interno taluni atti inerenti al quadro normativo dei mercati degli strumenti finanziari inseriti nell’allegato IX (Servizi finanziari) dell’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE») con decisioni nn. 85/2019 e 100/2019 del Comitato misto SEE.

    L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di integrare gli atti nell’ordinamento giuridico interno, l’Islanda sia venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 7 dell’accordo SEE.


    Top