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Document 62020CA0245

Causa C-245/20: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Midden-Nederland — Paesi Bassi) — X, Z/Autoriteit Persoonsgegevens [Rinvio pregiudiziale – Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Competenza dell’autorità di controllo – Articolo 55, paragrafo 3 – Operazioni di trattamento effettuate dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali – Nozione – Documenti di un procedimento giurisdizionale, messi a disposizione di un giornalista, contenenti dati personali]

GU C 198 del 16.5.2022, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.5.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 198/5


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 24 marzo 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Midden-Nederland — Paesi Bassi) — X, Z/Autoriteit Persoonsgegevens

(Causa C-245/20) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 - Competenza dell’autorità di controllo - Articolo 55, paragrafo 3 - Operazioni di trattamento effettuate dalle autorità giurisdizionali nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali - Nozione - Documenti di un procedimento giurisdizionale, messi a disposizione di un giornalista, contenenti dati personali)

(2022/C 198/06)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Midden-Nederland

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: X, Z

Convenuta: Autoriteit Persoonsgegevens

Dispositivo

L’articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che il fatto che un organo giurisdizionale metta temporaneamente a disposizione dei giornalisti documenti di un procedimento giurisdizionale, contenenti dati personali, al fine di consentire loro di riferire in modo più completo sullo svolgimento di tale procedimento rientra nell’esercizio, da parte di tale organo giurisdizionale, delle sue «funzioni giurisdizionali», ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 297 del 7.9.2020.


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