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Document 62022CN0175
Case C-175/22: Request for a preliminary ruling from the Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) lodged on 8 March 2022 — Criminal proceedings against BK
Causa C-175/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) l’8 marzo 2022 — Procedimento penale a carico di BK
Causa C-175/22: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) l’8 marzo 2022 — Procedimento penale a carico di BK
GU C 191 del 10.5.2022, p. 24-24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 191 del 10.5.2022, p. 20-20
(GA)
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10.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 191/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) l’8 marzo 2022 — Procedimento penale a carico di BK
(Causa C-175/22)
(2022/C 191/31)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Spetsializiran nakazatelen sad
Parte nel procedimento principale
BK
Questioni pregiudiziali
Se l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2012/13 (1) osti a un’interpretazione giurisprudenziale di disposizioni nazionali — l’articolo 301, paragrafo 1, punto 2, in combinato disposto con l’articolo 287, paragrafo 1, del Nakazatelno protsesualen kodeks (codice di procedura penale bulgaro) — secondo la quale il giudice può, nella sua sentenza, attribuire ai fatti una qualificazione giuridica diversa da quella indicata nell’atto d’accusa, purché non si tratti di una qualificazione come reato punito più severamente, a ragione del fatto che l’imputato non è stato correttamente informato della nuova e diversa qualificazione giuridica prima della pronuncia della sentenza e non ha potuto difendersi in relazione ad essa.
In caso di riposta positiva, se l’articolo 47, secondo comma, della Carta vieti al giudice di informare l’imputato della possibilità che pronunci la sua decisione di merito anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica dei fatti, e di dargli, inoltre, la possibilità di predisporre la propria difesa, poiché l’iniziativa di tale diversa qualificazione giuridica non proviene dal pubblico ministero.
(1) Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (GU 2012, L 142, pag. 1).