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Document 52022AT40135(03)
Opinion of the Advisory Committee on restrictive agreements and dominant positions at its meeting on 30 November 2021 concerning a draft ordinary decision relating to Case AT.40135 – FOREX (Sterling Lads) Rapporteur: Portugal 2022/C 185/06
Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti reso nella riunione del 30 novembre 2021 concernente un progetto di decisione ordinaria riguardante il Caso AT.40135 — FOREX (Sterling Lads) Relatore: Portogallo 2022/C 185/06
Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti reso nella riunione del 30 novembre 2021 concernente un progetto di decisione ordinaria riguardante il Caso AT.40135 — FOREX (Sterling Lads) Relatore: Portogallo 2022/C 185/06
C/2021/8612
GU C 185 del 6.5.2022, p. 55–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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6.5.2022 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 185/55 |
Parere del comitato consultivo in materia di accordi restrittivi e posizioni dominanti reso nella riunione del 30 novembre 2021 concernente un progetto di decisione ordinaria riguardante il Caso AT.40135 — FOREX (Sterling Lads)
Relatore: Portogallo
(2022/C 185/06)
1.
Il comitato consultivo (tredici Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che il comportamento anticoncorrenziale di cui al progetto di decisione ordinaria (scambio di informazioni) costituisce un accordo e/o una pratica concordata tra imprese ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.
2.
Il comitato consultivo (tredici Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che l’impresa oggetto del progetto di decisione ordinaria ha partecipato a una violazione unica e continuata dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE, come specificato nel progetto di decisione.
3.
Il comitato consultivo (tredici Stati membri) concorda con la Commissione sul fatto che lo scopo dell’accordo e/o della pratica concordata era restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE.
4.
Il comitato consultivo (tredici Stati membri) concorda con la valutazione della Commissione in merito alla durata dell’infrazione.
5.
Il comitato consultivo (tredici Stati membri) concorda con la Commissione sulla necessità di infliggere un’ammenda al destinatario del progetto di decisione ordinaria.
6.
Il comitato consultivo (tredici Stati membri) concorda con la Commissione sul calcolo dell’indicatore del valore delle vendite affinché siano applicati al caso gli orientamenti del 2006 per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003.
7.
Il comitato consultivo (tredici Stati membri) concorda con la Commissione in merito all’importo definitivo dell’ammenda.
8.
Il comitato consultivo (tredici Stati membri) raccomanda la pubblicazione del presente parere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.