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Document 62022TN0046

Causa T-46/22: Ricorso proposto il 25 gennaio 2022 — Esedra/Parlamento

GU C 109 del 7.3.2022, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 109 del 7.3.2022, p. 19–20 (GA)

7.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 109/34


Ricorso proposto il 25 gennaio 2022 — Esedra/Parlamento

(Causa T-46/22)

(2022/C 109/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Esedra (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: M. Vastmans, avvocata)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso di annullamento ricevibile e fondato;

di conseguenza:

annullare la decisione del Parlamento europeo di aggiudicare l’appalto di cui trattasi alla SAS PEOPLE & BABY e di respingere l’offerta della SRL ESEDRA;

risarcire la SRL ESEDRA per il danno subito a causa di tale decisione illegittima;

condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la decisione del Parlamento europeo del 26 novembre 2021, che reca rigetto dell’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito della gara d’appalto n. PE PERS 2021 027, relativa alla gestione completa della struttura destinata alla prima infanzia del Parlamento europeo a Bruxelles, sita in rue Wayenberg, e che aggiudica l’appalto alla SAS People & Baby, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziari applicabili al bilancio generale dell’Unione, sulla violazione dell’articolo 170 TFUE, sulla violazione dell’articolo 16.1. del capitolato d’oneri del bando di gara, sulla violazione dei principi generali di diritto e, più in particolare, dei principi de minuto, della motivazione formale e del patere legem ipse fecisti e dell’errore manifesto di valutazione.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 3.13. del capitolato d’oneri, sulla violazione del decreto, del 21 febbraio 2019, diretto a rafforzare la qualità e l’accessibilità dei locali d’accoglienza destinati alle la prima infanzia nella comunità francese e del decreto, del 2 maggio 2019, del Governo della comunità francese che fissa il regime di autorizzazione e di sovvenzione degli asili nido, dei servizi dei locali d’accoglienza destinati ai bambini e dei servizi di puericultura indipendenti e/o del decreto, del 22 novembre 2013, del governo fiammingo, recante le condizioni di autorizzazione e la politica di qualità per i servizi di accoglienza per le famiglie e per i gruppi di neonati e bambini, sulla violazione dei principi generali di diritto e, più in particolare, dei principi de minuto, del patere legem ipse fecisti e dell’errore manifesto di valutazione.


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