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Document 62022TN0032

Causa T-32/22: Ricorso proposto il 19 gennaio 2022 — Vyatsky Plywood Mill/Commissione

GU C 109 del 7.3.2022, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 109 del 7.3.2022, p. 17–17 (GA)

7.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 109/32


Ricorso proposto il 19 gennaio 2022 — Vyatsky Plywood Mill/Commissione

(Causa T-32/22)

(2022/C 109/42)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Vyatsky Plywood Mill OOO (Kirov, Russia) (rappresentanti: M. Krestiyanova e N. Tuominen, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare integralmente il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 della Commissione, dell’8 novembre 2021, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia (1), nella parte in cui esso riguarda la ricorrente;

condannare la convenuta alle spese del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato gli articoli 3 e 4 del regolamento di base (2), sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione non avendo preso in considerazione le osservazioni delle «associazioni europee del legno compensato» nella sua determinazione della definizione del prodotto, della composizione e della definizione dell’industria dell’Unione, e avrebbe violato il principio di buona amministrazione. In realtà, in qualità di autorità imparziale incaricata dell’inchiesta, la Commissione avrebbe dovuto concentrarsi di propria iniziativa sulle prove addotte dalle associazioni europee del legno compensato, verificarle e fornire un’adeguata valutazione giuridica e fattuale nel contesto della definizione del prodotto, che costituirebbe un elemento essenziale di un’inchiesta antidumping che incide su tutte le risultanze. La Commissione avrebbe altresì di fatto respinto/ignorato qualsiasi prova o argomento della ricorrente riguardante le osservazioni delle associazioni europee del legno compensato.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l’articolo 3 del regolamento di base effettuando un’analisi dei prezzi errata nel contesto dell’accertamento del pregiudizio e del nesso di causalità. In primo luogo, la Commissione non avrebbe tenuto conto dell’andamento dei prezzi successivo al periodo dell’inchiesta e non avrebbe preso in debita considerazione l’evidente segmentazione del mercato. In secondo luogo, la Commissione avrebbe omesso di valutare l’effetto dell’accesso da parte dell’industria dell’Unione alla principale materia prima, l’impatto delle importazioni da paesi terzi e qualsiasi potenziale discriminazione nei confronti della Russia.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe violato l’articolo 21 del regolamento di base, in quanto l’imposizione di misure antidumping sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia sarebbe contraria all’interesse generale dell’Unione. L’industria dell’Unione, gli importatori indipendenti e gli utilizzatori saranno esposti a una penuria di legno compensato di betulla di alta qualità, rispettoso dell’ambiente e a prezzi abbordabili.

4.

Quarto motivo — dedotto in subordine, ove il Tribunale ritenga che il regolamento impugnato non debba essere annullato — vertente sul fatto che la Commissione sarebbe incorsa in un errore manifesto di valutazione imponendo la misura nella sua forma attuale, che sarebbe contraria all’interesse dell’Unione. L’oggetto del procedimento sarebbe meglio servito se le misure assumessero la forma di un dazio variabile basato su un dazio ad valorem con un massimale rappresentato da un prezzo minimo all’importazione.


(1)  GU 2021, L 394, pag. 7.

(2)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU 2016, L 176, pag. 21).


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