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Document 62022TN0028

Causa T-28/22: Ricorso proposto il 14 gennaio 2022 — Ryanair / Commissione

GU C 109 del 7.3.2022, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 109 del 7.3.2022, p. 16–16 (GA)

7.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 109/31


Ricorso proposto il 14 gennaio 2022 — Ryanair / Commissione

(Causa T-28/22)

(2022/C 109/41)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, S. Rating e G.-I. Metaxas-Maranghidis, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della convenuta del 26 luglio 2021 relativa all’aiuto di Stato SA.63203 (2021/N) — Germania — Aiuto alla ristrutturazione della Condor; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.

1.

Primo motivo di ricorso, secondo il quale la convenuta ha commesso un errore di diritto e l’aiuto di Stato controverso esula dall’ambito di applicazione ratione materiae degli orientamenti in materia di salvataggio e ristrutturazione (1), in quanto la Condor Flugdienst GmbH (in prosieguo: la «Condor») viene rilevata da un gruppo aziendale più grande e, inoltre, le sue difficoltà non sono intrinseche e sono il risultato di una ripartizione arbitraria dei costi.

2.

Secondo motivo di ricorso, secondo il quale la convenuta ha omesso di dimostrare un fallimento del mercato e difficoltà di ordine sociale.

3.

Terzo motivo di ricorso, secondo il quale la convenuta ha omesso di presentare un confronto con uno scenario alternativo credibile che non comporti un aiuto di Stato e non dimostra che la Condor ha esaurito tutte le opzioni di mercato.

4.

Quarto motivo di ricorso, secondo il quale la decisione impugnata non dimostra che il piano di ristrutturazione sia realistico, coerente e di ampia portata e possa ripristinare la redditività a lungo termine della Condor senza fare ricorso ad ulteriori aiuti di Stato per un periodo di tempo ragionevole.

5.

Quinto motivo di ricorso, secondo il quale la decisione impugnata non dimostra l’adeguatezza dell’aiuto di Stato rispetto ai danni causati dalla crisi del COVID-19.

6.

Sesto motivo di ricorso, secondo il quale la decisione impugnata non dimostra la proporzionalità dell’aiuto di Stato rispetto ai danni causati dalla crisi del COVID-19.

7.

Settimo motivo di ricorso, secondo il quale la decisione impugnata non esamina adeguatamente gli effetti negativi dell’aiuto di Stato.

8.

Ottavo motivo di ricorso, secondo il quale la decisione impugnata ha violato specifiche disposizioni del TFUE e i principi generali del diritto dell’Unione che hanno presieduto alla liberalizzazione del trasporto aereo nell’Unione europea dalla fine degli anni ‘80 (ossia il principio di non discriminazione, il principio di libera prestazione dei servizi — applicato al trasporto aereo mediante il regolamento n. 1008/2008 (2) — e la libertà di stabilimento).

9.

Nono motivo di ricorso, secondo il quale la convenuta ha omesso di avviare un procedimento di indagine formale nonostante gravi difficoltà e ha violato i diritti procedurali della ricorrente.

10.

Decimo motivo di ricorso, secondo il quale la convenuta ha violato il suo obbligo di motivazione.


(1)  Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU 2014, C 249, pagg. 1-28).

(2)  Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2008, L 293, pagg. 3-20).


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