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Document 62022TN0012

Causa T-12/22: Ricorso proposto il 7 gennaio 2022 — Hasco TM/EUIPO — Esi (NATURCAPS)

GU C 109 del 7.3.2022, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 109 del 7.3.2022, p. 12–13 (GA)

7.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 109/27


Ricorso proposto il 7 gennaio 2022 — Hasco TM/EUIPO — Esi (NATURCAPS)

(Causa T-12/22)

(2022/C 109/37)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Hasco TM sp. z o.o. sp.k. (Breslavia, Polonia) (rappresentante: M. Krekora, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Esi Srl (Albisola Superiore, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso: Marchio dell’Unione europea denominativo «NATURCAPS» — Marchio dell’Unione europea n. 16 289 795

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 9 novembre 2021 nel procedimento R 617/2021-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;

annullare la decisione impugnata;

condannare l’EUIPO e l’interveniente alle spese del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 64, paragrafo 2, dell’articolo 47, paragrafo 2, e dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 1 dell’accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, con l’articolo 1, punto 2, della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, con l’articolo 2, lettera a) della direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 giugno 2002 e con l’articolo 24 Trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (2003);

violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


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