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Dokument 62021TN0785

Causa T-785/21: Ricorso proposto il 20 dicembre 2021 — SC Ha Ha Ha Production / EUIPO — The Smiley Company (SMILEY)

GU C 109 del 7.3.2022, S. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 109 del 7.3.2022, S. 11–11 (GA)

7.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 109/24


Ricorso proposto il 20 dicembre 2021 — SC Ha Ha Ha Production / EUIPO — The Smiley Company (SMILEY)

(Causa T-785/21)

(2022/C 109/33)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: SC Ha Ha Ha Production SRL (Calinesti, Romania) (rappresentante: O. Anghel, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: The Smiley Company SPRL (Bruxelles, Belgio)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Richiedente del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo «SMILEY» — Domanda di registrazione n. 17 569 641

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione

Decisioni impugnate: Decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 settembre 2021 nel procedimento R 2936/2019-5, recante la revoca della propria decisione del 15 gennaio 2021, nonché decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 21 ottobre 2021 nel procedimento R 2936/2019-5

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’EUIPO del 23 settembre 2021, recante la revoca della propria decisione del 15 gennaio 2021;

annullare la decisione della quinta commissione di ricorso del 21 ottobre 2021, affinché venga registrato come marchio dell’Unione europea il marchio SMILEY di cui alla domanda n. 17 569 641 per la classe di prodotti e servizi 41;

condannare il convenuto e, se del caso, la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese del procedimento, ivi incluse le spese sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

Violazione dell’articolo 103 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;

violazione dei principi generali del diritto dell’Unione europea.


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