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Document 62021CN0548

Causa C-548/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Tirol (Austria) il 6 settembre 2021 — C.G. / Bezirkshauptmannschaft Landeck

GU C 109 del 7.3.2022, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 109 del 7.3.2022, p. 6–6 (GA)

7.3.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 109/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Tirol (Austria) il 6 settembre 2021 — C.G. / Bezirkshauptmannschaft Landeck

(Causa C-548/21)

(2022/C 109/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesverwaltungsgericht Tirol

Parti

Ricorrente: C.G.

Convenuto: Bezirkshauptmannschaft Landeck

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 15, paragrafo 1 (eventualmente in combinato disposto con l’articolo 5) della direttiva 2002/58 (1), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE (2), letto alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che l’accesso delle autorità pubbliche ai dati conservati nei telefoni cellulari comporta un’ingerenza nei diritti fondamentali sanciti da detti articoli della Carta che presenta una gravità tale che il suddetto accesso deve essere limitato, in materia di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, alla lotta contro la criminalità grave.

2)

Se l’articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, debba essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, quale l’articolo 18 in combinato disposto con l’articolo 99, paragrafo 1, della Strafprozessordnung (codice di procedura penale), in forza della quale le autorità preposte alla sicurezza si procurano autonomamente, nel corso di un’indagine penale, un accesso completo e non controllato a tutti i dati digitali conservati in un telefono cellulare, senza l’autorizzazione di un giudice o di un’entità amministrativa indipendente.

3)

Se l’articolo 47 della Carta, eventualmente in combinato disposto con gli articoli 41 e 52 della Carta dei diritti fondamentali, sotto il profilo della parità delle armi e sotto il profilo di un mezzo di ricorso effettivo, debba essere inteso nel senso che osta a una normativa di uno Stato membro, quale l’articolo 18 in combinato disposto con l’articolo 99, paragrafo 1, della Strafprozessordnung (codice di procedura penale), la quale consenta di analizzare digitalmente un telefono cellulare senza che l’interessato ne sia informato preventivamente o, almeno, successivamente all’esecuzione della misura.


(1)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU 2002, L 201, pag. 37)

(2)  Direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei consumatori (GU 2009, L 337, pag. 11).


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