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Document 62021CN0606

    Causa C-606/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Paris (Francia) il 30 settembre 2021 — Doctipharma SAS / Union des Groupements de pharmaciens d’officine (UDGPO), Pictime Coreyre

    GU C 513 del 20.12.2021, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 513/23


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour d'appel de Paris (Francia) il 30 settembre 2021 — Doctipharma SAS / Union des Groupements de pharmaciens d’officine (UDGPO), Pictime Coreyre

    (Causa C-606/21)

    (2021/C 513/33)

    Lingua processuale: il francese

    Giudice del rinvio

    Cour d'appel de Paris

    Parti

    Attrice: Doctipharma SAS

    Convenuta: Union des Groupements de pharmaciens d’officine (UDGPO), Pictime Coreyre

    Questioni pregiudiziali

    Se l’attività della Doctipharma esercitata mediante il, e a partire dal, suo sito www.doctipharma.fr, debba essere qualificata come «servizio della società dell’informazione» ai sensi della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998 (1).

    Se, in tale ipotesi, l’attività della Doctipharma esercitata mediante il, e a partire dal, suo sito www.doctipharma.fr, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 85 quater della direttiva europea del 6 novembre 2001 (2), come modificata dalla direttiva dell’8 giugno 2011.

    Se l’articolo 85 quater della direttiva del 6 novembre 2001, come modificata dalla direttiva dell’8 giugno 2011, debba essere interpretato nel senso che il divieto, derivante da un’interpretazione degli articoli L.5125-25 e L.5125-26 del codice della salute pubblica, dell’attività della Doctipharma esercitata mediante il, e a partire dal, suo sito internet www.doctipharma.fr, costituisca una restrizione giustificata da motivi di tutela della salute pubblica.

    In caso contrario, se l’articolo 85 quater della direttiva del 6 novembre 2011, come modificata dalla direttiva dell’8 giugno 2011, debba essere interpretato nel senso che esso autorizza l’attività della Doctipharma esercitata mediante il, e a partire dal, suo sito www.doctipharma.fr.

    Se, in tale ipotesi, il divieto dell’attività della Doctipharma, derivante dall’interpretazione data dalla Cour de cassation (Corte di cassazione) degli articoli L.5125-25 e L.5125-26 del codice della salute pubblica, sia giustificato da motivi di tutela della salute pubblica ai sensi dell’articolo 85 quater della direttiva del 6 novembre 2001, come modificata dalla direttiva dell’8 giugno 2011.

    In caso contrario, se l’articolo 85 quater della direttiva del 6 novembre 2001, come modificata dalla direttiva dell’8 giugno 2011, debba essere interpretato nel senso che autorizza l’attività di «servizio della società dell’informazione» offerta dalla Doctipharma.


    (1)  Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU 1998, L 204, pag. 37).

    (2)  Direttiva 2001/83/CE del Parlamento e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).


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