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Document 62018TB0201

Causa T-201/18: Ordinanza del Tribunale del 28 ottobre 2021 — Diusa Rendering e Assograssi / Commissione («Sanità pubblica – Disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili – Divieto di esportazione di fertilizzanti organici e di ammendanti derivati da materiali di categoria 2 – Mancato avvio, da parte della Commissione, della procedura finalizzata a riesaminare il divieto – Ricorso per carenza – Proposta di un progetto di misure che pongono fine alla carenza – Non luogo a statuire»)

GU C 513 del 20.12.2021, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 513/26


Ordinanza del Tribunale del 28 ottobre 2021 — Diusa Rendering e Assograssi / Commissione

(Causa T-201/18) (1)

(«Sanità pubblica - Disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili - Divieto di esportazione di fertilizzanti organici e di ammendanti derivati da materiali di categoria 2 - Mancato avvio, da parte della Commissione, della procedura finalizzata a riesaminare il divieto - Ricorso per carenza - Proposta di un progetto di misure che pongono fine alla carenza - Non luogo a statuire»)

(2021/C 513/39)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrenti: Diusa Rendering Srl (Piacenza, Italia) e Assograssi — Associazione Nazionale Produttori Grassi e Proteine Animali (Buccinasco, Italia) (rappresentante: M. Moretto, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Bianchi, W. Farrell e B. Eggers, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 265 TFUE e diretta a far dichiarare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dall’avviare la procedura di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU 1999, L 184, pag. 23), affinché fosse riesaminato il divieto di esportazione di fertilizzanti organici e di ammendanti derivati da materiali di categoria 2 stabilito dall’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale) (GU 2009, L 300, pag. 1).

Dispositivo

1)

Non vi è luogo a statuire sul presente ricorso.

2)

La Commissione europea sopporterà le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Diusa Rendering Srl e dalla Assograssi — Associazione Nazionale Produttori Grassi e Proteine Animali.


(1)  GU C 166 del 14.5.2018.


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