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Документ 52021IP0133

    Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil, acibenzolar-s-metile, Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03, emamectina, flonicamid, flutolanil, fosetil, imazamox e oxathiapiprolin in o su determinati prodotti (D068354/04 — 2021/2608(RPS))

    GU C 506 del 15.12.2021г., стр. 23—25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 506/23


    P9_TA(2021)0133

    Obiezione a un atto di esecuzione: tenore massimo di residui per talune sostanze, tra cui il flonicamid

    Risoluzione del Parlamento europeo del 27 aprile 2021 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil, acibenzolar-s-metile, Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03, emamectina, flonicamid, flutolanil, fosetil, imazamox e oxathiapiprolin in o su determinati prodotti (D068354/04 — 2021/2608(RPS))

    (2021/C 506/05)

    Il Parlamento europeo,

    visto il progetto di regolamento della Commissione che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di acequinocil, acibenzolar-s-metile, Bacillus subtilis ceppo IAB/BS03, emamectina, flonicamid, flutolanil, fosetil, imazamox e oxathiapiprolin in o su determinati prodotti (D063854/04,

    visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, e l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

    visto il parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, reso il 18 febbraio 2020,

    vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (2),

    visto il parere motivato adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 27 maggio 2019 e pubblicato il 2 agosto 2019 (3),

    visto il parere motivato adottato dall'EFSA il 17 agosto 2018 e pubblicato il 25 settembre 2018 (4),

    visto il parere motivato adottato dall'EFSA il 29 agosto 2018 e pubblicato il 18 settembre 2018 (5),

    viste le conclusioni adottate dall'EFSA il 18 dicembre 2009 e pubblicate il 7 maggio 2010 (6),

    visto il parere del 5 giugno 2013 (7) del comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche,

    visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 5, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (8),

    visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del suo regolamento,

    vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,

    A.

    considerando che la comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020 dal titolo «Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente» (9) promuove una «transizione globale verso sistemi agroalimentari sostenibili, in linea con gli obiettivi della presente strategia e gli obiettivi di sviluppo sostenibile»;

    B.

    considerando che il flonicamid è un insetticida sistemico selettivo che agisce interferendo con l'alimentazione, il movimento e altri comportamenti degli insetti e li porta a morire di fame e di sete (10);

    C.

    considerando che il periodo di approvazione della sostanza attiva flonicamid è già stato prorogato attraverso il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2069 della Commissione (11);

    D.

    considerando che il comitato per la valutazione dei rischi dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, nel suo parere del 5 giugno 2013 (12), riferisce in merito ai risultati degli esperimenti sui ratti che comportano un aumento del peso placentale, un'apertura vaginale ritardata, una riduzione del peso dell'utero e delle ovaie, una diminuzione dell'estradiolo e un aumento dei livelli di LH, ma li considera non correlati o non pertinenti; considerando che l'autorità competente della Danimarca osserva «chiari effetti sulle malformazioni viscerali che avvengono a dosi non tossiche per la madre nei conigli» (13);

    E.

    considerando che la decisione interlocutoria sul riesame della registrazione (caso n. 7436), del 14 dicembre 2020, dell'Agenzia degli Stati Uniti per la protezione dell'ambiente (EPA) relativa al flonicamid stabilisce che «[è] impossibile effettuare una valutazione più completa del rischio per le api senza disporre di dati di livello superiore sugli impollinatori», che «lo studio di livello I disponibile sulla tossicità orale acuta non è sufficiente per un'analisi quantitativa e attualmente non esistono studi di livello II e III sull'effetto del flonicamid per gli impollinatori» e che «i requisiti in materia di prove di tossicità orale acuta per le api mellifere adulte e di dati di livello II e III (vale a dire, studi in condizioni naturali o semi-naturali) sulle api mellifere restano ancora disattesi» (14);

    F.

    considerando che il Procuratore generale della California, Xavier Becerra, nelle sue osservazioni del 2 novembre 2020 (15) sulla proposta di decisione interlocutoria sul riesame della registrazione, critica il fatto che l'EPA non disponga di informazioni sufficienti per caratterizzare i rischi del flonicamid per gli impollinatori;

    G.

    considerando che il Procuratore generale spiega inoltre, facendo riferimento alla valutazione del rischio ecologico dell'EPA, che un nuovo studio sulla tossicità cronica per le api mellifere adulte comprendeva un periodo di osservazione prolungato destinato a esaminare la tossicità tardiva del flonicamid, dal momento che gli effetti sono spesso osservati solo dopo molti giorni dopo, successivamente alla morte per fame; che il nuovo studio ha rilevato che il flonicamid è estremamente tossico per le api adulte; che, sulla base di tali risultati, l'EPA ha stabilito che gli usi registrati del flonicamid esporterebbero le api a dosi da 17 a 51 volte la quantità di flonicamid in grado di causare danni sostanziali; che, durante il periodo prolungato di osservazione, la mortalità ha continuato ad aumentare in tutte le concentrazioni sperimentali in funzione della dose; che la mortalità non si è stabilizzata prima della fine del periodo prolungato di osservazione nelle componenti dello studio relative al flonicamid;

    H.

    considerando che l'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce il principio di precauzione, definendolo come uno dei principi fondamentali dell'Unione;

    I.

    considerando che l'articolo 168, paragrafo 1, TFUE, stabilisce che «nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana»;

    J.

    considerando che la direttiva n. 2009/128/CE mira a conseguire un uso sostenibile degli antiparassitari nell'Unione, riducendo i rischi e gli effetti dell'impiego di tali sostanze sulla salute umana e animale e sull'ambiente e promuovendo il ricorso alla difesa fitosanitaria integrata e l'adozione di approcci o tecniche diversi, quali le alternative di natura non chimica agli antiparassitari;

    K.

    considerando che, nella definizione dei livelli massimi di residui (LMR), è opportuno prendere in considerazioni gli effetti cumulativi e sinergici ed è di fondamentale importanza sviluppare urgentemente modalità adeguate per tale valutazione;

    L.

    considerando che il progetto di regolamento prevede un aumento dei livelli massimi di residui per il flonicamid da 0,03 mg/kg, che corrisponde all'attuale limite di rilevazione, a 0,7 mg/kg per le fragole, a 1 mg/kg per le more di rovo e i lamponi, a 0,7 mg/kg per le rose canine, le rose di gelso, gli azzeruoli, le bacche di sambuco e altra piccola frutta e bacche, a 0,8 mg/kg per i mirtilli, i mirtilli rossi, i ribes a grappoli, l'uva spina, a 0,3 mg/kg per altri ortaggi a radice e tubero in generale, a 0,6 mg/kg per i ravanelli, a 0,07 mg/kg per le lattughe e insalate e a 0,8 mg/kg per i legumi secchi;

    1.

    si oppone all'adozione del progetto di regolamento della Commissione;

    2.

    ritiene che il progetto di regolamento della Commissione non sia compatibile con la finalità e il contenuto del regolamento (CE) n. 396/2005;

    3.

    riconosce il lavoro che l'EFSA sta svolgendo sulle metodologie di valutazione dei rischi cumulativi ma osserva anche che il problema della valutazione degli effetti cumulativi degli antiparassitari e dei residui è noto da decine di anni; chiede pertanto all'EFSA e alla Commissione di risolvere il problema con estrema urgenza;

    4.

    propone di mantenere gli LMR per il flonicamid a 0,03 mg/kg;

    5.

    chiede alla Commissione di ritirare il progetto di regolamento e di presentare al comitato un nuovo progetto;

    6.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

    (1)  GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

    (2)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

    (3)  EFSA reasoned opinion on modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in strawberries and other berries (Parere motivato dell'EFSA sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di flonicamid nelle fragole e in altre bacche), EFSA Journal 2019; 17(7):5745, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5745

    (4)  EFSA reasoned opinion on modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in various crops (Parere motivato dell'EFSA sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di flonicamid in diverse piante), EFSA Journal 2018; 16(9):5410, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5410

    (5)  EFSA reasoned opinion on modification of the existing maximum residue levels for flonicamid in various root crops (Parere motivato dell'EFSA sulla modifica dei vigenti livelli massimi di residui di flonicamid in diverse piante da radice), EFSA Journal 2018; 16(9):5414, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5414

    (6)  EFSA conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flonicamid (Conclusioni EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva flonicamid come antiparassitario), EFSA Journal 2010; 8(5):1445, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1445

    (7)  Opinion of 5 June 2013 of the Committee for Risk Assessment proposing harmonised classification and labelling at EU level of flonicamid (Parere del 5 giugno 2013 del comitato di valutazione dei rischi che propone di armonizzare la classificazione e l'etichettatura del flonicamid a livello dell'UE), https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95

    (8)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (9)  COM(2020)0381.

    (10)  https://www.regulations.gov/document/EPA-HQ-OPP-2014-0777-0041

    (11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2069 della Commissione, del 13 novembre 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive flonicamid (IKI-220), metalaxil, penoxsulam e proquinazid (GU L 295 del 14.11.2017, pag. 51).

    (12)  Opinion of 5 June 2013 of the Committee for Risk Assessment proposing harmonised classification and labelling at EU level of flonicamid (Parere del 5 giugno 2013 del comitato di valutazione dei rischi che propone di armonizzare la classificazione e l'etichettatura del flonicamid a livello dell'UE), https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95

    (13)  Annex 2 to Opinion of 5 June 2013 of the Committee for Risk Assessment proposing harmonised classification and labelling at EU level of flonicamid (Allegato 2 al parere del 5 giugno 2013 del comitato di valutazione dei rischi che propone di armonizzare la classificazione e l'etichettatura del flonicamid a livello dell'UE), https://echa.europa.eu/documents/10162/1e59e8be-0905-5fc1-8e76-a35628fa5833

    (14)  Docket Number EPA-HQ-OPP-2014-0777, https://www.regulations.gov/document/EPA-HQ-OPP-2014-0777-0041, pag. 13 e pag. 18.

    (15)  https://oag.ca.gov/sites/default/files/FINAL%20Flonicamid%20PID%20Comment%Letter.pdf


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