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Document 52021XC1210(01)
Communication from the commission on the application of Article 107 and 108 of the Treaty on the Functioning of the European Union to short-term export credit insurance 2021/C 497/02
Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine 2021/C 497/02
Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine 2021/C 497/02
C/2021/8705
GU C 497 del 10.12.2021, pp. 5–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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10.12.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 497/5 |
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine
(2021/C 497/02)
1. Introduzione
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1. |
Le sovvenzioni all’esportazione possono incidere negativamente sulla concorrenza nel mercato tra potenziali fornitori concorrenti di beni e servizi. Per questo motivo la Commissione, in quanto custode dell’osservanza delle regole di concorrenza del trattato, ha sempre fortemente condannato tali sovvenzioni per gli scambi all’interno dell’Unione e per le esportazioni al di fuori dell’Unione. L’obiettivo della presente comunicazione è chiarire come la Commissione valuta il sostegno degli Stati membri all’assicurazione del credito all’esportazione ai sensi delle norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato. |
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2. |
La Commissione si è avvalsa del suo potere per emanare orientamenti sugli aiuti di Stato nel settore dell’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine, nell’intento di far fronte alle distorsioni effettive o potenziali della concorrenza nel mercato interno, non solo fra esportatori in diversi Stati membri (nel commercio all’interno e all’esterno dell’Unione), ma anche tra assicuratori del credito all’esportazione che operano nell’Unione. Nel 1997 la Commissione ha fissato i principi dell’intervento statale nella Comunicazione agli Stati membri, a norma dell’articolo 93, paragrafo 1, del trattato CE, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (1) (la «comunicazione del 1997»). Tale comunicazione, i cui principi dovevano essere applicati con efficacia quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1998, è stata successivamente modificata e il suo periodo d’applicazione è stato prorogato nel 2001 (2), 2004 (3), 2005 (4) e 2010 (5). I suoi principi sono stati applicati fino al 31 dicembre 2012. |
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3. |
Alla luce dell’esperienza acquisita con l’applicazione dei principi della comunicazione del 1997, in particolare durante la crisi finanziaria fra il 2009 e il 2011, era risultato opportuno rivedere la politica della Commissione in tale settore. La Commissione aveva pertanto adottato una nuova Comunicazione della Commissione che modifica l’allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (6) (la «comunicazione del 2012»). I principi della comunicazione del 2012 dovevano, in linea di massima, essere applicati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2018 (7). L’allegato della comunicazione del 2012 è stato successivamente modificato più volte (8) e il periodo di applicazione della comunicazione era stato esteso nel 2018 (9) e nel 2020 (10). La scadenza di tale periodo d’applicazione è ora prevista al 31 dicembre 2021. |
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4. |
Nel 2019 la Commissione ha avviato una valutazione della comunicazione del 2012 nell’ambito del controllo dell’adeguatezza del pacchetto di modernizzazione degli aiuti di Stato, degli orientamenti in materia di trasporti ferroviari e dell’assicurazione dei crediti all’esportazione a breve termine (11). I risultati della valutazione hanno evidenziato che, in linea di principio, le norme funzionano bene, ma che sono necessari alcuni miglioramenti di lieve entità per tener conto degli sviluppi del mercato. La presente comunicazione riprende pertanto i principi enunciati nella comunicazione del 2012 apportandovi solo alcuni adeguamenti tecnici. |
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5. |
Le regole enunciate nella presente comunicazione contribuiranno a garantire che gli aiuti di Stato non falsino la concorrenza tra assicuratori del credito all’esportazione privati e pubblici, o che beneficiano del sostegno statale. Contribuiranno inoltre a creare condizioni di parità tra gli esportatori. |
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6. |
La presente comunicazione fornisce agli Stati membri indicazioni più dettagliate sui principi su cui la Commissione intende basare l’interpretazione degli articoli 107 e 108 del trattato e la loro applicazione all’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine. Essa si propone di rendere la politica della Commissione in questo settore quanto più trasparente possibile e di garantire prevedibilità e pari trattamento. A tal fine stabilisce una serie di condizioni che devono ricorrere quando gli assicuratori statali intendono inserirsi sul mercato dell’assicurazione del credito all’esportazione a medio termine per i rischi assicurabili sul mercato. |
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7. |
I rischi che, in linea di principio, non sono assicurabili sul mercato esulano dall’ambito d’applicazione della presente comunicazione. |
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8. |
La sezione 2 riguarda l’ambito d’applicazione della presente comunicazione e contiene le pertinenti definizioni. La sezione 3 verte sull’applicabilità dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e sul generale divieto di concessione di aiuti di Stato per l’assicurazione del credito all’esportazione riguardante i rischi assicurabili sul mercato. La sezione 4, infine, prevede alcune eccezioni all’ambito dei rischi assicurabili sul mercato e specifica le condizioni alle quali il sostegno statale per l’assicurazione dei rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato può essere compatibile con il mercato interno. |
2. Ambito d’applicazione della comunicazione e definizioni
2.1. Ambito d’applicazione
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9. |
La Commissione applicherà i principi enunciati nella presente comunicazione solo all’assicurazione del credito all’esportazione con durata del rischio inferiore ai due anni. Tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni sono esclusi dall’ambito d’applicazione della presente comunicazione. |
2.2. Definizioni
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10. |
Ai fini della presente comunicazione si applicano le definizioni seguenti:
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3. Applicabilità dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato
3.1. Principi generali
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11. |
Ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato, «sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza». |
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12. |
Se gli assicuratori statali forniscono un’assicurazione del credito all’esportazione, tale assicurazione implica risorse statali. Il coinvolgimento dello Stato può dare agli assicuratori o agli esportatori un vantaggio selettivo e potrebbe così falsare o minacciare di falsare la concorrenza e incidere sugli scambi fra gli Stati membri. I principi esposti alle sezioni 3.2, 3.3 e alla sezione 4 intendono fornire indicazioni su come valutare tali misure ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. |
3.2. Aiuti a favore degli assicuratori
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13. |
Può configurarsi un aiuto di Stato se gli assicuratori statali godono di certi vantaggi rispetto agli assicuratori del credito privati. Tali vantaggi possono assumere varie forme e possono includere, ad esempio:
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3.3. Divieto di concessione di aiuti di Stato per i crediti all’esportazione
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14. |
I vantaggi elencati al punto 13 per gli assicuratori statali riguardo ai rischi assicurabili sul mercato incidono sugli scambi di servizi d’assicurazione del credito all’interno dell’Unione e si traducono in differenze fra le coperture assicurative offerte per i rischi assicurabili sul mercato nei diversi Stati membri. Tali effetti alterano le condizioni di concorrenza tra gli assicuratori dei vari Stati membri, con ripercussioni indirette sugli scambi all’interno dell’Unione, indipendentemente dal fatto che si tratti di esportazioni all’interno dell’Unione o verso paesi terzi (13). Per tali motivi, se gli assicuratori statali godono di tali vantaggi rispetto agli assicuratori del credito privati, non dovrebbero avere la possibilità di assicurare i rischi assicurabili sul mercato. È pertanto necessario determinare le condizioni alle quali gli assicuratori statali possono operare al fine di garantire che non beneficino di aiuti di Stato. |
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15. |
Talvolta i vantaggi per gli assicuratori statali vengono trasferiti, almeno in parte, anche agli esportatori. Tali vantaggi possono falsare la concorrenza e gli scambi e configurare aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Tuttavia, se sono soddisfatte le condizioni per l’assicurazione del credito all’esportazione contro rischi assicurabili sul mercato conformemente alla sezione 4.3 della presente comunicazione, la Commissione riterrà che gli esportatori non ne traggano nessun vantaggio indebito. |
4. Condizioni per la fornitura di assicurazione del credito all’esportazione contro rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato
4.1. Principi generali
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16. |
Come indicato al punto 14 gli assicuratori statali, se godono dei vantaggi di cui al punto 13 rispetto agli assicuratori del credito privati, non possono in linea di principio coprire rischi assicurabili sul mercato. Nei casi in cui gli assicuratori statali o le loro controllate intendano coprire tali rischi deve essere garantito che essi non beneficino, direttamente o indirettamente, di aiuti di Stato. Devono quindi detenere fondi propri pari ad un determinato importo (margine di solvibilità, compreso il fondo di garanzia), prevedere accantonamenti tecnici (una riserva di perequazione) e devono aver previamente ricevuto la necessaria autorizzazione di cui alla direttiva 2009/138/CEE. Devono inoltre, come minimo, avere un’amministrazione e una contabilità separate per la copertura dei rischi assicurabili sul mercato e di quelli non assicurabili sul mercato con il sostegno dello Stato o per conto dello Stato, al fine di dimostrare che non ricevono aiuti di Stato per l’assicurazione dei rischi assicurabili sul mercato. La contabilità relativa alle polizze stipulate dall’assicuratore per conto proprio dovrà essere conforme alle disposizioni della direttiva 91/674/CEE del Consiglio (14). |
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17. |
Gli Stati membri che offrano copertura riassicurativa ad un assicuratore del credito all’esportazione mediante partecipazione a contratti di riassicurazione del settore privato relativi a rischi sia assicurabili che non assicurabili sul mercato devono essere in grado di dimostrare che tale regime non comporta aiuti di Stato quali indicati al punto 13, lettera f). |
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18. |
Gli assicuratori statali possono fornire assicurazioni del credito all’esportazione per rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato alle condizioni previste alla sezione 4 della presente comunicazione. |
4.2. Eccezioni rispetto all’ambito d’applicazione dei rischi assicurabili sul mercato: rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato
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19. |
In deroga alla definizione di rischio «assicurabile sul mercato», certi rischi commerciali o politici, o entrambi, inerenti ad acquirenti residenti nei paesi elencati nell’allegato sono considerati temporaneamente non assicurabili sul mercato nei seguenti casi:
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20. |
Per ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza nel mercato interno, i rischi considerati temporaneamente non assicurabili sul mercato conformemente al punto 19 possono essere coperti da assicuratori statali, purché soddisfino le condizioni di cui alla sezione 4.3. |
4.3. Condizioni per la copertura di rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato
4.3.1. Qualità della copertura
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21. |
La qualità della copertura offerta dagli assicuratori statali deve essere conforme alle norme di mercato. In particolare, possono essere coperti solo i rischi economicamente giustificati, cioè i rischi accettabili in base a principi di assicurazione sani. La percentuale massima di copertura deve essere pari al 95 % per i rischi commerciali e i rischi politici e il termine costitutivo di sinistro non deve essere inferiore a 90 giorni. |
4.3.2. Principi di assicurazione
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22. |
Alla valutazione dei rischi devono sempre essere applicati sani principi di assicurazione. Di conseguenza, il rischio di operazioni finanziariamente non solide non deve essere ammissibile alla copertura assicurativa nell’ambito di regimi fruenti di sostegno pubblico. Per quanto riguarda tali principi, i criteri di accettazione dei rischi devono essere espliciti. Se esiste già una relazione d’affari, gli esportatori devono avere un’esperienza positiva per quanto riguarda le attività commerciali o i pagamenti, o entrambi. Gli acquirenti devono avere un registro dei sinistri vergine, il grado di probabilità del loro inadempimento deve essere accettabile, così come devono essere accettabili i loro rating finanziari interni o esterni. |
4.3.3. Tariffazione adeguata
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23. |
L’assunzione del rischio nei contratti di assicurazione del credito all’esportazione deve essere remunerata con un premio adeguato. Per ridurre al minimo l’esclusione degli assicuratori del credito privati, i premi medi nell’ambito di regimi sostenuti dallo Stato devono essere più elevati rispetto ai premi medi richiesti dagli assicuratori del credito privati per rischi simili. Questa condizione garantisce l’eliminazione graduale dell’intervento statale, poiché i premi più elevati assicureranno il ritorno degli esportatori verso gli assicuratori del credito privati non appena le condizioni di mercato lo consentiranno e non appena il rischio sarà di nuovo assicurabile sul mercato. |
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24. |
La tariffazione è considerata adeguata se viene applicato il premio di rischio annuale minimo (16) (premio «safe harbour») per la pertinente categoria di acquirenti determinata in base al rischio (17), quale figura nella tabella in appresso. Il premio «safe harbour» si applica a meno che gli Stati membri dimostrino che tali tassi siano inadeguati per il rischio in questione. Per le polizze sul fatturato totale, la categoria deve corrispondere al rischio medio inerente agli acquirenti cui si riferisce la polizza.
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25. |
Per quanto riguarda la coassicurazione, la riassicurazione parziale e la copertura complementare, la tariffazione è considerata adeguata solo se il premio applicato è superiore almeno del 30 % al premio per la copertura originaria fornita da un assicuratore del credito privato. |
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26. |
Perché la tariffazione sia considerata adeguata, al premio di rischio devono essere aggiunti i diritti amministrativi indipendentemente dalla durata del contratto. |
4.3.4. Trasparenza e rendicontazione
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27. |
Gli Stati membri devono pubblicare sui siti web degli assicuratori statali i regimi predisposti per i rischi considerati temporaneamente non assicurabili sul mercato conformemente al punto 19, specificando tutte le condizioni applicabili. |
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28. |
Essi devono presentare alla Commissione relazioni annuali sui rischi considerati temporaneamente non assicurabili sul mercato ai sensi del punto 19 e coperti da assicuratori statali, entro il 31 luglio dell’anno successivo all’intervento. |
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29. |
La relazione deve contenere le seguenti informazioni per ciascun regime:
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30. |
Le informazioni sono fornite in formato foglio di calcolo che consente di ricercare, estrarre e scaricare i dati e di pubblicarli agevolmente su internet, ad esempio in formato CSV o XML. Gli Stati membri devono pubblicare le relazioni sui siti web degli assicuratori statali. |
5. Norme procedurali
5.1. Principi generali
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31. |
I rischi di cui al punto 19, lettera a), possono essere coperti da assicuratori statali, alle condizioni di cui alla sezione 4.3. In tali casi non è necessaria la notifica alla Commissione. |
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32. |
I rischi di cui al punto 19, lettere b), c) e d), possono essere coperti da assicuratori statali, alle condizioni di cui alla sezione 4.3 e previa notifica alla Commissione e sua autorizzazione. |
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33. |
L’inosservanza di una delle condizioni di cui alla sezione 4.3 non implica che l’assicurazione o il regime d’assicurazione del credito all’esportazione siano automaticamente vietati. Se uno Stato membro intende derogare ad una delle condizioni di cui alla sezione 4.3, o se ha dubbi sul fatto che un determinato regime d’assicurazione del credito all’esportazione previsto soddisfi le condizioni di cui alla presente comunicazione, in particolare la sezione 4, deve notificare il regime di cui trattasi alla Commissione. |
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34. |
L’analisi alla luce delle norme sugli aiuti di Stato non pregiudica la questione relativa alla compatibilità di una data misura con altre disposizioni del trattato. |
5.2. Modifica dell’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato
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35. |
Nel determinare se la mancanza di sufficiente capacità assicurativa privata giustifichi l’esclusione temporanea di un paese dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, come indicato al punto 19, lettera a), la Commissione prenderà in considerazione i seguenti fattori, in ordine di priorità:
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36. |
Quando la capacità del mercato diventa insufficiente per coprire tutti i rischi economicamente giustificabili, la Commissione può rivedere l’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato su richiesta scritta di almeno tre Stati membri o d’ufficio. |
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37. |
Se la Commissione intende modificare l’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, consulterà gli Stati membri, gli assicuratori del credito privati nonché i soggetti interessati e chiederà loro informazioni. La consultazione e il tipo di informazioni richieste saranno annunciati sul sito web della Commissione. Il periodo di consultazione non supererà solitamente i 20 giorni lavorativi. Se, sulla base delle informazioni raccolte, la Commissione decide di modificare l’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato, annuncerà tale decisione sul suo sito web. |
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38. |
L’esclusione temporanea di un paese dall’elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato sarà valida, in linea di massima, per almeno 12 mesi. Le polizze d’assicurazione relative al paese temporaneamente escluso dall’elenco e sottoscritte durante tale periodo, possono restare valide al massimo fino alla scadenza di 180 giorni dalla data in cui cessa tale esclusione temporanea. Dopo tale data non possono essere sottoscritte nuove polizze di assicurazione. Tre mesi prima che cessi l’esclusione temporanea, la Commissione esaminerà l’opportunità di prorogare o meno l’esclusione del paese interessato dall’elenco. Se la Commissione determina che la capacità di mercato permane insufficiente a coprire tutti i rischi economicamente giustificabili, tenendo conto dei fattori di cui al punto 35, può prorogare l’esclusione temporanea del paese dall’elenco conformemente al punto 37. |
5.3. Obbligo di notifica nel caso di rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato di cui al punto 19, lettere b) e c)
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39. |
Gli elementi di cui dispone attualmente la Commissione indicano che vi è una carenza del mercato per quanto riguarda i rischi di cui al punto 19, lettere b) e c), e che tali rischi sono quindi non assicurabili sul mercato. Va tenuto presente, tuttavia, che l’assenza di copertura non esiste in tutti gli Stati membri e che la situazione potrebbe cambiare col tempo, dal momento che il settore privato può mostrare interesse verso tale segmento del mercato. In linea di principio l’intervento dello Stato deve essere consentito solo per i rischi che il mercato non può coprire in altro modo. |
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40. |
Per tali ragioni, se uno Stato membro intende coprire i rischi specificati al punto 19, lettere b) o c) della presente comunicazione, deve darne notifica alla Commissione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, e deve dimostrare nella notifica di aver contattato i principali assicuratori del credito e intermediari sul suo territorio (23) e di aver offerto loro la possibilità di dimostrare che la copertura necessaria per i rischi interessati è ivi disponibile. Se gli assicuratori del credito e gli intermediari interessati non forniscono allo Stato membro o alla Commissione informazioni sulle condizioni della copertura e sui volumi assicurati per il tipo di rischi che lo Stato membro vuole coprire entro 30 giorni dal ricevimento di una tale richiesta da parte dello Stato membro stesso, o se dalle informazioni fornite non emerge la disponibilità, in tale Stato membro, della copertura per i rischi interessati, la Commissione considererà i rischi temporaneamente non assicurabili sul mercato. |
5.4. Obbligo di notifica negli altri casi
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41. |
Per quanto riguarda i rischi indicati al punto 19, lettera d), lo Stato membro interessato, nella sua notifica alla Commissione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato, deve dimostrare che la copertura non è disponibile per i suoi esportatori a causa di una crisi dell’offerta sul mercato dell’assicurazione privata (in particolare per l’uscita dal mercato nazionale di un importante assicuratore del credito), di una riduzione delle capacità o di una limitata gamma di prodotti rispetto ad altri Stati membri. |
6. Data di applicazione e periodo di validità
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42. |
La Commissione applicherà i principi enunciati nella presente comunicazione a decorrere dal 1o gennaio 2022, ad eccezione dell’elenco dei paesi di cui all’allegato, che sarà applicato a decorrere dal 1o aprile 2022. Fino al 31 marzo 2022 la Commissione considererà tutti i rischi commerciali e politici associati alle esportazioni verso tutti i paesi come temporaneamente non assicurabili sul mercato ai sensi dell’esenzione temporanea di cui al punto 33 del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (24) e al punto 62 della comunicazione della Commissione C(2021) 8442 sulla 6a modifica del quadro temporaneo. La Commissione può decidere di adattare la presente comunicazione in qualsiasi momento se ciò risultasse necessario per motivi connessi alla politica di concorrenza o per tener conto di altre politiche dell’Unione e di impegni internazionali. |
(1) GU C 281 del 17.9.1997, pag. 4.
(2) GU C 217 del 2.8.2001, pag. 2.
(3) GU C 307 del 11.12.2004, pag. 12.
(4) GU C 325 del 22.12.2005, pag. 22.
(5) GU C 329 del 7.12.2010, pag. 6.
(6) GU C 392 del 19.12.2012, pag. 1.
(7) Il punto 18, lettera a), e la sezione 5.2 della comunicazione del 2012 dovevano essere applicati a decorrere dalla data di adozione della comunicazione del 2012.
(8) GU C 398 del 22.12.2012, pag. 6.; GU C 372 del 19.12.2013, pag. 1; GU C 28 del 28.1.2015, pag. 1; GU C 215 del 1.7.2015, pag. 1; GU C 244 del 5.7.2016, pag. 1; GU C 206 del 30.6.2017, pag. 1; GU C 225 del 28.6.2018, pag. 1; GU C 457 del 19.12.2018, pag. 9; GU C 401 del 27.11.2019, pag. 3; GU C 101I del 28.3.2020, pag. 1; GU C 340I del 13.10.2020, pag. 1; GU C 34 dell’1.2.2021, pag. 6.
(9) GU C 457 del 19.12.2018, pag. 9.
(10) GU C 224 del 8.7.2020, pag. 2.
(11) Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Fitness check of the 2012 State aid modernisation package, railways guidelines and short-term export credit insurance, del 30 ottobre 2020, SWD(2020) 257 final.
(12) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
(13) Nella sentenza pronunciata nella causa C-142/87, Regno del Belgio contro Commissione delle Comunità europee, la Corte ha dichiarato che non soltanto gli aiuti alle esportazioni all’interno dell’Unione, ma anche gli aiuti alle esportazioni verso paesi terzi possono incidere sulla concorrenza e sugli scambi all’interno dell’Unione. In effetti, in entrambi i tipi di operazioni la copertura è garantita da assicuratori del credito all’esportazione cosicché in entrambi i casi gli aiuti possono avere effetti sulla concorrenza e sugli scambi all’interno dell’Unione.
(14) Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7).
(15) Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).
(16) Per ogni categoria di rischio interessata, il range di premi di rischio «safe harbour» è stato fissato secondo gli spread dei credit default swap a un anno (CDS), basati su un rating composito che include i rating di tutte e tre le principali agenzie (Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch) per gli anni 2007–11, presupponendo un rapporto medio sinistri-premi per l’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine del 40 %. I range sono stati in seguito resi continui per tenere conto meglio del fatto che i premi di rischio non restano costanti nel tempo.
(17) Le categorie di rischio degli acquirenti sono basate sui rating del credito. I rating non devono essere necessariamente ottenuti da agenzie specifiche: sono altrettanto validi i sistemi di rating nazionali o quelli usati dalle banche. Per quanto riguarda le imprese senza un rating pubblico, potrebbe essere applicato un rating basato su informazioni verificabili.
(18) Il premio «safe harbour» per un contratto d’assicurazione a 30 giorni può essere calcolato dividendo per 12 il premio di rischio annuale.
(19) La categoria «Eccellente» include i rischi equivalenti a AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A- nei rating del credito di Standard & Poor.
(20) La categoria «Buono» include i rischi equivalenti a BBB+, BBB or BBB- nei rating del credito di Standard & Poor.
(21) La categoria «Soddisfacente» include i rischi equivalenti a BB+, BB or BB- nei rating del credito di Standard & Poor.
(22) La categoria «Debole» include i rischi equivalenti a B+, B or B- nei rating del credito di Standard & Poor.
(23) Gli assicuratori del credito e gli intermediari contattati devono essere rappresentativi in termini di prodotti offerti (ad esempio, fornitori specializzati per rischio unico) e quota di mercato (devono, ad esempio, rappresentare congiuntamente una percentuale minima del 50 % del mercato).
(24) Comunicazione della Commissione «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19», C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 (GU C 91 I del 20.3.2020, pag. 1), modificata dalle comunicazioni della Commissione C(2020) 2215 (GU C 112 I del 4.4.2020, pag. 1), C(2020) 3156 (GU C 164 del 13.5.2020, pag. 3), C(2020) 4509 (GU C 218 del 2.7.2020, pag. 3), C(2020) 7127 (GU C 340 I del 13.10.2020, pag. 1), C(2021) 564 (GU C 34 dell’1.2.2021, pag. 6) e C(2021) 8442 (GU C 473 del 24.11.2021, pag. 1). I punti da 24 a 27 e 62 della comunicazione della Commissione C(2021) 8442 sulla 6a modifica del quadro temporaneo forniscono ulteriori informazioni sull’esenzione temporanea.
ALLEGATO
Elenco dei paesi con rischi assicurabili sul mercato
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Belgio |
Cipro |
Slovacchia |
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Bulgaria |
Lettonia |
Finlandia |
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Cechia |
Lituania |
Svezia |
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Danimarca |
Lussemburgo |
Australia |
|
Germania |
Ungheria |
Canada |
|
Estonia |
Malta |
Islanda |
|
Irlanda |
Paesi Bassi |
Giappone |
|
Grecia |
Austria |
Nuova Zelanda |
|
Spagna |
Polonia |
Norvegia |
|
Francia |
Portogallo |
Svizzera |
|
Croazia |
Romania |
Regno Unito |
|
Italia |
Slovenia |
Stati Uniti d’America |