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Document 52021DP0037

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 21 dicembre 2020 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per alcuni tipi di contratti (C(2020)9148 — 2020/2943(DEA))

GU C 465 del 17.11.2021, p. 180–181 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 465/180


P9_TA(2021)0037

Decisione di non sollevare obiezioni a un atto delegato: modifica delle norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per alcuni tipi di contratti

Decisione del Parlamento europeo di non sollevare obiezioni al regolamento delegato della Commissione del 21 dicembre 2020 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per quanto riguarda la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per alcuni tipi di contratti (C(2020)9148 — 2020/2943(DEA))

(2021/C 465/24)

Il Parlamento europeo,

visto il regolamento delegato della Commissione (C(2020)9148),

vista la lettera in data 21 dicembre 2020 della Commissione con cui quest'ultima chiede al Parlamento di dichiarare che non solleverà obiezioni al regolamento delegato,

vista la lettera in data 26 gennaio 2021 della commissione per i problemi economici e monetari al presidente della Conferenza dei presidenti di commissione,

visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR) (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

visto l'articolo 111, paragrafo 6, del suo regolamento,

vista la raccomandazione di decisione della commissione per i problemi economici e monetari,

visto che non è stata sollevata alcuna obiezione nel termine previsto all'articolo 111, paragrafo 6, terzo e quarto trattino, del suo regolamento, che arrivava a scadenza il 9 febbraio 2021,

A.

considerando che il regolamento EMIR fissa obblighi di compensazione; che i regolamenti delegati (UE) 2015/2205 (2), (UE) 2016/592 (3) e (EU) 2016/1178 (4) della Commissione specificano, tra l'altro, le date di entrata in vigore dell'obbligo di compensazione per i contratti appartenenti alle categorie di derivati OTC di cui agli allegati di tali regolamenti;

B.

considerando che le modifiche contenute nel regolamento delegato prevedono uno sgravio essenziale per le controparti stabilite nell'Unione che scelgono di novare i loro contratti dalle controparti del Regno Unito a controparti stabilite e autorizzate in uno Stato membro, evitando una situazione in cui i nuovi contratti derivanti da tali novazioni potrebbero essere soggetti a un obbligo di compensazione o all'obbligo di scambiare garanzie reali che non erano applicabili al momento della stipula dei contratti originari; che tale obiettivo è raggiunto prorogando le attuali esenzioni previste nei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 per un periodo di tempo determinato di 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento delegato; che le modifiche dei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 sono adeguamenti limitati del quadro normativo vigente;

C.

considerando che il regolamento delegato dovrebbe entrare in vigore con urgenza per garantire la preparazione dell'Unione e rafforzare gli interessi delle controparti con sede nell'Unione, dal momento che il diritto dell'Unione ha smesso di applicarsi al Regno Unito il 31 dicembre 2020;

1.

dichiara di non sollevare obiezioni al regolamento delegato;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione (GU L 314 dell'1.12.2015, pag. 13).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2016/592 della Commissione, del 1o marzo 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 5).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2016/1178 della Commissione, del 10 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione (GU L 195 del 20.7.2016, pag. 3).


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