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Document 52021IP0044

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sulla riduzione delle disuguaglianze con particolare attenzione alla povertà lavorativa (2019/2188(INI))

GU C 465 del 17.11.2021, p. 62–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 465/62


P9_TA(2021)0044

Riduzione delle diseguaglianze concentrandosi in particolare sulla povertà lavorativa

Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sulla riduzione delle disuguaglianze con particolare attenzione alla povertà lavorativa (2019/2188(INI))

(2021/C 465/07)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TUE),

visto l'obiettivo di coesione stabilito dall'articolo 3 TUE, in particolare la convergenza sociale verso l'alto,

vista la clausola sociale orizzontale contenuta nell'articolo 9 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

vista la politica sociale di cui all'articolo 151 e seguenti TFUE,

vista la Carta sociale europea riveduta,

viste la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali di cui all'articolo 6 TUE,

visto il pilastro europeo dei diritti sociali e in particolare i principi 5 e 6,

visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite,

viste le convenzioni e le raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL),

viste la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e la sua entrata in vigore nell'Unione europea il 21 gennaio 2011, a norma della decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (1),

vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (2),

vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (3),

visti gli orientamenti politici di Ursula von der Leyen,

visto il programma di lavoro modificato della Commissione per il 2020,

visto l'obiettivo in materia di povertà ed esclusione sociale definito nella strategia Europa 2020,

visto il quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom,

vista la sua risoluzione del 9 ottobre 2008 sulla promozione dell'inclusione sociale e la lotta contro la povertà, inclusa la povertà infantile, nell'Unione europea (4),

vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2010 sul ruolo del reddito minimo nella lotta contro la povertà e la promozione di una società inclusiva in Europa (5),

vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulla tutela dei lavoratori frontalieri e stagionali nel contesto della crisi della COVID-19 (6),

vista la sua risoluzione del 24 novembre 2015 sulla riduzione delle disuguaglianze, con un'attenzione particolare alla povertà infantile (7),

vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (8),

vista la sua risoluzione del 26 maggio 2016 sulla povertà: una prospettiva di genere (9),

vista la sua risoluzione del 29 novembre 2018 sulla situazione delle donne con disabilità (10),

visto l'indice sull'uguaglianza di genere dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere,

vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo «Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025» (COM(2020)0152),

vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2017 sulle politiche volte a garantire il reddito minimo come strumento per combattere la povertà (11),

vista la sua risoluzione del 17 aprile 2020 sull'azione coordinata dell'UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (12),

vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 sulle condizioni di lavoro e l'occupazione precaria (13),

visto l'indice globale dei diritti della Confederazione sindacale internazionale (CSI) (14),

viste le relazioni della Rete europea di lotta alla povertà e le pertinenti relazioni del Forum europeo sulla disabilità e della Rete europea delle organizzazioni di base dei Rom (ERGO),

visti gli obiettivi stabiliti nel Green Deal europeo per conseguire una transizione equa e giusta attraverso l'accesso a programmi di riqualificazione e opportunità di lavoro nei nuovi settori economici,

vista la comunicazione della Commissione del 14 gennaio 2020 dal titolo «Un'Europa sociale forte per transizioni giuste» (COM(2020)0014),

visto l'articolo 54 del suo regolamento,

visti i pareri della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere e della commissione per le petizioni,

vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A9-0006/2021),

Aumento delle disuguaglianze e della povertà

A.

considerando che uno dei punti di forza dell'UE è il suo modello sociale; che gli sviluppi tecnologici e la tendenza mondiale a un aumento delle disuguaglianze richiedono la rivalutazione del modello sociale e il suo adattamento al nostro contesto globale moderno, in rapida evoluzione, complesso e imprevedibile;

B.

considerando che secondo la definizione di Eurostat, le persone sono a rischio di povertà lavorativa quando lavorano per oltre la metà dell'anno e il loro reddito disponibile annuo equivalente è inferiore al 60 % del livello di reddito mediano nazionale delle famiglie (dopo i trasferimenti sociali); che i dati più recenti di Eurostat indicano che nel 2018 il 9,4 % dei lavoratori europei era a rischio di povertà (15);

C.

considerando che vi sono disuguaglianze all'interno degli Stati membri e tra gli stessi e che esse variano significativamente; che il divario in termini di patrimonio netto tra i percentili più ricchi e tutti gli altri si sta ampliando; che nel 2017 nei paesi della zona euro il patrimonio netto del 20 % delle famiglie con i redditi più bassi è diminuito, mentre il patrimonio netto del 20 % (16) delle famiglie con i redditi più elevati ha registrato un aumento relativamente marcato, e che il 20 % delle famiglie con i redditi più bassi aveva mediamente un debito netto di 4 500 EUR, mentre il 10 % delle famiglie più ricche disponeva di un patrimonio netto medio di 1 189 700 EUR (17);

D.

considerando che i fattori che contribuiscono alla povertà e all'aumento della disuguaglianza in termini di patrimonio netto sono complessi e interconnessi e comprendono principalmente le disuguaglianze salariali, la disuguaglianza di genere, la mancanza di alloggi economicamente accessibili, la discriminazione, i bassi livelli di istruzione, i cambiamenti tecnologici nel mondo del lavoro e i cambiamenti strutturali nel mercato del lavoro; che l'aumento della produttività senza corrispondenti aumenti retributivi acuisce anche le disparità economiche all'interno degli Stati membri e tra gli stessi;

E.

considerando che il rischio dell'accelerazione del fenomeno dell'esclusione dovuta al reddito tra i lavoratori ha un impatto particolare non solo sui lavoratori scarsamente qualificati, ma anche sulle persone diplomate (compresi i titoli di studio universitari) che entrano nel mondo del lavoro; che il divario di reddito tra coloro che guadagnano di più e coloro che guadagnano di meno è destinato ad aumentare;

F.

considerando che un lavoratore su sei nell'UE percepisce un salario basso, ovvero inferiore a due terzi della retribuzione nazionale mediana, e che tale percentuale è in costante aumento; che i salari bassi non hanno tenuto il passo con le altre retribuzioni in molti Stati membri, aggravando così le disuguaglianze di reddito e la povertà lavorativa e riducendo la capacità dei lavoratori a basso reddito di far fronte alle difficoltà economiche;

G.

considerando che la flessione del mercato del lavoro durante la precedente crisi ha condotto a un drastico aumento del numero di lavoratori a tempo parziale involontario, che hanno maggiori probabilità di essere occupati nei servizi di base o di livello inferiore e in settori che presentano un rischio molto elevato di povertà lavorativa;

H.

considerando che la parità tra donne e uomini e la non discriminazione sono valori fondanti dell'Unione europea, come sancito nel TUE e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

I.

considerando che nell'UE-27 le donne guadagnano mediamente il 15 % in meno degli uomini (18), percentuale che passa al 9,38 % dopo gli adeguamenti per diverse ragioni (19); che decenni di divario retributivo di genere hanno comportato un divario di genere del 37 % nel reddito pensionistico, una situazione che crea un livello diseguale di indipendenza economica tra donne e uomini anziani;

J.

considerando che la distribuzione ineguale delle responsabilità di assistenza nell'UE, in cui le donne sostengono un onere sproporzionato come principali prestatrici di assistenza nelle famiglie, e che il contestuale accesso limitato alle strutture per l'assistenza all'infanzia e agli anziani in alcuni Stati membri generano periodi di assenza dal mercato del lavoro e quindi divari retributivi e pensionistici di genere; che tale distribuzione disomogenea delle responsabilità di assistenza, nonché la disparità retributiva per il lavoro svolto tipicamente dalle donne e l'impatto delle interruzioni di carriera sulle promozioni e sulla progressione pensionistica sono tutti fattori della povertà femminile;

K.

considerando che nel 2017 il rischio di povertà ed esclusione sociale per le donne, pari al 23,3 %, era maggiore di quello degli uomini (21,6 %) (20);

L.

che il divario retributivo di genere è generalmente inferiore per i nuovi arrivati sul mercato del lavoro (21); che è necessario continuare a promuovere le pari opportunità al fine di ridurre ulteriormente le disuguaglianze tra donne e uomini;

M.

considerando che l'occupazione femminile è considerevolmente più alta nel settore dei servizi rispetto a quello dell'industria e che nella maggior parte dei casi le donne sono occupate nel settore della sanità e del sociale, del commercio al dettaglio, del manifatturiero, dell'istruzione e delle attività commerciali, con una concentrazione crescente di donne occupate in lavori a tempo parziale e saltuari;

N.

considerando che l'integrazione di genere è uno strumento importante per includere la parità di genere in tutte le politiche, misure e azioni dell'UE, comprese le politiche del mercato del lavoro e le politiche sociali al fine di promuovere le pari opportunità e contrastare tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne;

O.

considerando che il pilastro europeo dei diritti sociali include raccomandazioni in materia di parità di genere, pari opportunità e sostegno attivo all'occupazione;

P.

considerando che il principio 6 del pilastro europeo dei diritti sociali stabilisce che la povertà lavorativa va prevenuta e che devono essere garantite retribuzioni minime adeguate che soddisfino i bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie alla luce delle condizioni economiche e sociali nazionali, salvaguardando nel contempo l'accesso all'occupazione e gli incentivi alla ricerca di lavoro; che nel quadro del pilastro europeo dei diritti sociali i principi che si riferiscono ai lavoratori si applicano a tutte le persone occupate, indipendentemente dalla loro situazione occupazionale, dalle modalità o dalla durata dell'occupazione;

Q.

considerando che i giovani hanno difficoltà a trovare posti di lavoro di qualità e stabili con contratti a tempo indeterminato e spesso vivono periodi di disoccupazione a lungo termine; che molti Stati membri consentono ai datori di lavoro di corrispondere ai dipendenti più giovani salari più bassi, il che discrimina i lavoratori più giovani; che i giovani spesso sono impiegati in tirocini non retribuiti senza prospettive di lavoro;

R.

considerando che il lavoro precario interessa alcuni gruppi in misura significativamente più marcata rispetto ad altri, e che alcune popolazioni, tra cui la popolazione romanì, sono sovrarappresentate nell'ambito di lavori atipici, instabili e a bassa retribuzione; che l'80 % della popolazione romanì e dei loro figli vive con un reddito al di sotto della rispettiva soglia nazionale di rischio di povertà (22), indipendentemente dal fatto di avere un impiego oppure no; che la popolazione romanì è stata duramente colpita dalla pandemia e dalle misure di contenimento (23);

S.

considerando che nell'UE 95 milioni di persone (21,7 %) sono a rischio di povertà e di esclusione sociale, il che significa che nella terza maggiore area economica al mondo per una persona su cinque la sopravvivenza economica, la partecipazione sociale e la qualità della vita (24) sono a rischio; che nell'UE 85,3 milioni di persone (16,9 %) sono colpite dalla povertà o dall'esclusione sociale dopo i trasferimenti sociali;

T.

considerando che le statistiche sulla povertà nell'UE evidenziano importanti differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda il conseguimento dell'obiettivo di ridurre la povertà e l'esclusione sociale;

U.

considerando che 8,2 milioni di persone sono state sottratte alle categorie a rischio di povertà o di esclusione sociale rispetto allo scenario di riferimento del 2008, in gran parte grazie al miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro nonché alla riduzione della deprivazione materiale grave (25) e della percentuale di persone che vivono in famiglie con un'intensità di lavoro molto bassa (26) in alcuni Stati membri;

V.

considerando che nonostante un sostanziale miglioramento della situazione in alcuni Stati membri l'UE ha mancato il proprio obiettivo stabilito nella strategia Europa 2020 di ridurre di 20 milioni il numero assoluto di persone a rischio di povertà entro il 2020 rispetto al 2008;

W.

considerando che alcune categorie di lavoratori come i lavoratori stagionali o alcuni lavoratori transfrontalieri sono particolarmente a rischio elevato di povertà lavorativa ed esclusione sociale e sono spesso impiegati con contratti di lavoro a breve termine in cui la sicurezza del posto di lavoro, i diritti del lavoro o la protezione sociale sono scarsi o assenti;

X.

considerando che la precarietà delle condizioni di vita e di lavoro e la povertà lavorativa comportano varie conseguenze economiche e sociali, tra cui livelli inferiori di benessere mentale soggettivo, problemi relativi all'alloggio e al proprio ambiente di vita, relazioni carenti e sentimenti di esclusione sociale (27);

Y.

considerando che i lavoratori colpiti dalla povertà lavorativa spesso svolgono lavori in cui le condizioni lavorative sono inaccettabili come il lavoro senza un contratto collettivo, violazioni dell'orario di lavoro (28) e rischi professionali per la salute e la sicurezza;

Z.

considerando che in tempi di recessione economica tali lavoratori si trovano in una posizione ancora più debole sul mercato del lavoro;

AA.

considerando che i lavoratori a tempo parziale in generale e quelli a tempo parziale involontario in particolare presentano un rischio di povertà più elevato se sommato ad altri fattori di rischio, tra cui un salario basso, lavori instabili, un unico reddito e familiari a carico (29);

AB.

considerando che nel 2019 il 5,8 % della popolazione dell'UE-27 viveva in condizioni di deprivazione materiale grave e che la povertà estrema è presente in numerose regioni e comunità; che probabilmente tale quota aumenterà in modo significativo alla luce della pandemia di COVID-19, il che rende tale problema ancora più urgente;

AC.

considerando che la povertà energetica è un problema particolarmente diffuso in Europa dove tra i 50 e i 125 milioni di persone non possono permettersi un comfort termico interno adeguato (30); che l'11 % delle famiglie nell'UE non ha accesso a Internet (31);

AD.

considerando che la povertà delle famiglie (32) sta diminuendo (33) lentamente: che un minore su quattro di età inferiore ai 18 anni è a rischio di povertà o di esclusione sociale ed è quindi intrappolato in un ciclo in cui lo svantaggio ricorre di generazione in generazione (34); che le famiglie monoparentali (34,2 %) e le famiglie numerose sono particolarmente colpite (35); che le famiglie con un figlio o altri parenti con disabilità sono esposte a un rischio maggiore di povertà;

AE.

considerando che i canoni di locazione sono in costante aumento nella maggior parte degli Stati membri; che il tasso di onerosità eccessiva dei costi abitativi (36) nell'UE è del 9,6 %, il che significa che le persone che vivono in queste famiglie spendono per l'alloggio il 40 % o più del loro reddito disponibile equivalente (37); che in alcuni Stati membri il tasso di onerosità eccessiva dei costi abitativi ammonta addirittura al 50-90 % (38); che nell'UE le famiglie a basso reddito che vivono in affitto devono sostenere costi mediani per l'alloggio compresi tra il 20 e il 45 % dei loro redditi disponibili;

AF.

considerando che uno dei principali fattori che contribuiscono alla disparità in termini di patrimonio netto è rappresentato dalle variazioni dei prezzi delle abitazioni; che la scarsità di alloggi economicamente accessibili sta diventando il principale fattore delle disuguaglianze in molti Stati membri;

AG.

considerando che il fenomeno dei senzatetto è in aumento in tutta Europa e che secondo le stime nel 2019 erano senza fissa dimora circa 700 000 persone (39), con un aumento del 70 % rispetto a dieci anni addietro (40);

AH.

considerando che nel 2017 la percentuale di giovani tra i 18 e i 24 anni che, seppur con un impiego, era a rischio di povertà nell'Unione europea era stimata all'11 % e ben al 28,2 % in Romania (41);

AI.

considerando che la povertà in età avanzata continua ad aumentare e che il tasso di rischio di povertà per le persone di età superiore ai 65 anni era in media del 16,1 % (UE-27); che tale cifra continuerà ad aumentare principalmente a causa del lavoro precario e atipico, che è particolarmente diffuso tra gli anziani (42);

AJ.

considerando che la povertà lavorativa priva il lavoro del suo scopo fondamentale, ovvero offrire una vita dignitosa ai lavoratori e alle rispettive famiglie impedendo loro di diventare indipendenti dal punto di vista economico;

AK.

considerando che l'articolo 4 della Carta sociale europea del Consiglio d'Europa sancisce che tutti i lavoratori hanno diritto ad un'equa retribuzione che assicuri a loro ed alle loro famiglie un livello di vita soddisfacente;

Riduzione della copertura della contrattazione collettiva

AL.

considerando che nei paesi dell'OCSE la copertura della contrattazione collettiva è scesa nel corso degli ultimi tre decenni da una media del 46 % ad una del 32 %; che in almeno 14 Stati membri dell'UE il 50 % dei dipendenti lavora senza un contratto collettivo; che solo in sette Stati membri il tasso di copertura della contrattazione collettiva è superiore all'80 % (43); che il declino è stato più rapido nei paesi oggetto di riforme strutturali che hanno preso di mira la contrattazione collettiva (44);

AM.

considerando che sistemi di contrattazione collettiva ben coordinati che hanno un'ampia copertura favoriscono buoni risultati del mercato del lavoro e che i lavoratori coperti da contratti collettivi godono generalmente di condizioni di lavoro migliori e di un ambiente di lavoro di migliore qualità rispetto a quelli che non lo sono;

AN.

considerando che nel mondo il numero dei paesi in cui ai lavoratori è impedito di esercitare il diritto di istituire un sindacato o di aderirvi è aumentato da 92 nel 2018 a 107 nel 2019; che l'aumento maggiore è stato registrato in Europa; che il 40 % dei paesi europei non permette ai lavoratori di aderire ai sindacati, il 68 % ha violato il diritto di sciopero e il 50 % ha violato il diritto alla contrattazione collettiva (45);

AO.

considerando che per i lavoratori nelle zone rurali è più difficile ottenere una rappresentanza sindacale e negoziare contratti collettivi locali e settoriali, il che dipende anche dal settore;

AP.

considerando che nel periodo tra il 2000 e il 2016 la crescita dei salari nella zona euro è stata inferiore alla crescita della produttività (46); che gli aumenti salariali non hanno tenuto il passo con l'incremento del valore aggiunto e ciò ha consolidato le disparità esistenti;

AQ.

considerando che la contrattazione collettiva e i contratti collettivi settoriali non regolano soltanto i livelli retributivi ma anche le condizioni di lavoro, quali l'orario di lavoro, i congedi retribuiti, le ferie e le opportunità di miglioramento delle competenze;

AR.

considerando che parti sociali forti e la contrattazione collettiva possono avere un effetto positivo sui livelli retributivi complessivi in Europa, compresi i salari minimi e mediani; che la contrattazione collettiva assicura che i lavoratori siano ascoltati e rispettati; che vi sono prove di una correlazione positiva tra la partecipazione dei lavoratori sul luogo di lavoro e le prestazioni e i ricavi di un'impresa (47);

Aumento del lavoro atipico e precario

AS.

considerando che nel 2017 il tasso di occupazione delle persone con disabilità (50,6 %) era significativamente inferiore al tasso di occupazione complessivo (74,8 %) (48);

AT.

considerando che, di conseguenza, le persone con disabilità sono maggiormente a rischio di povertà lavorativa (11 % rispetto alla media dell'UE del 9,1 %) (49);

AU.

considerando che soltanto il 20,7 % delle donne con disabilità e il 28,6 % degli uomini con disabilità ha un'occupazione a tempo pieno (50);

AV.

considerando che in alcuni Stati membri le persone con disabilità spesso perdono i loro diritti relativi alla disabilità al momento dell'assunzione, il che aumenta il loro rischio di povertà lavorativa;

AW.

considerando che in alcuni Stati membri le persone con disabilità impiegate in laboratori protetti non beneficiano necessariamente dello status di lavoratore dipendente, dei diritti del lavoro o di un salario minimo garantito; (51);

AX.

considerando che l'ingresso delle persone con disabilità nel mercato del lavoro si è dimostrato persino più difficile sulla scia della crisi finanziaria (52);

AY.

considerando che nell'arco di dieci anni la percentuale degli occupati che vivono in una famiglia a rischio di povertà è cresciuta dall'8 % al 9,4 %, che equivale a 20,5 milioni di persone (53);

AZ.

considerando che è stata individuata una correlazione tra l'aumento di forme non standard di occupazione e l'incremento della percentuale di europei a rischio di povertà lavorativa (54); che il 16,2 % dei lavoratori a tempo parziale o con contratti a tempo determinato sono maggiormente esposti al rischio di povertà lavorativa rispetto al 6,1 % di quelli con un contratto a tempo indeterminato;

BA.

considerando che il livello di istruzione ha una forte incidenza sul rischio di povertà lavorativa; che il rischio di povertà lavorativa è notevolmente maggiore per i lavoratori poco qualificati; che in alcuni Stati membri si riscontra il rischio di povertà lavorativa persino per i lavoratori altamente qualificati (55);

BB.

considerando che nell'UE esistono prassi di fissazione dei salari differenti;

BC.

considerando che i sistemi di retribuzione minima, laddove esistenti, variano notevolmente da uno Stato membro all'altro per portata e copertura (56); che detti sistemi differiscono anche per quanto riguarda il rispettivo livello assoluto e relativo e che si riscontrano considerevoli divari in termini di copertura e adeguatezza per garantire un tenore di vita dignitoso; che, sebbene tali differenze diventino meno marcate una volta considerate le differenze di prezzo, le disparità relative al potere d'acquisto rimangono profonde (57); che la percentuale di persone che percepiscono un salario minimo varia notevolmente da uno Stato membro all'altro;

BD.

considerando che solo in tre Stati membri il salario minimo è in tutti i casi superiore alla soglia di povertà definita (60 % del salario lordo mediano) e che in altri Stati membri tale salario non protegge dalla povertà; che taluni settori, taluni gruppi di lavoratori e talune forme di lavoro sono parzialmente esclusi o non coperti dalle normative in materia di salari minimi o dagli accordi collettivi;

BE.

considerando che i lavoratori che percepiscono un salario minimo spesso hanno difficoltà ad arrivare a fine mese; che, più specificamente, per quanto concerne i lavoratori che percepiscono un salario minimo, 7 su 10 riscontrano almeno alcune difficoltà ad arrivare a fine mese, mentre per gli altri lavoratori lo stesso dato ammonta a 5 su 10, con differenze significative tra i vari Stati membri (58);

BF.

considerando che la contrazione dell'occupazione durante la crisi finanziaria del 2008 ha condotto a un drastico aumento del numero di persone impiegate nel lavoro atipico, in lavori a breve termine e nell'occupazione a tempo parziale, compreso il lavoro a tempo parziale involontario (59); che i lavoratori a tempo parziale involontario hanno maggiori probabilità di essere occupati nei servizi e nei settori di base o di livello inferiore e presentano uno dei tassi più elevati di rischio di povertà lavorativa; che oltre un terzo dei lavoratori a tempo parziale non lavora a tempo parziale di propria volontà e che la metà di essi ha un contratto a breve termine (60);

BG.

considerando che i contratti standard a tempo pieno e a tempo indeterminato rappresentano il 59 % dei rapporti di lavoro totali nell'UE e che il lavoro atipico e spesso (ma non sempre) precario è in continuo aumento (61);

BH.

considerando che l'occupazione a breve termine non favorisce lo sviluppo, la formazione e l'adeguamento delle competenze del personale, in linea con un mercato del lavoro in trasformazione;

BI.

considerando che nell'UE si riscontrano significative fluttuazioni del numero di lavoratori precari nei settori del commercio all'ingrosso e al dettaglio, dei trasporti, dell'industria alberghiera, della ristorazione (62) e della cultura e gestione degli eventi;

BJ.

considerando che la povertà lavorativa può colpire anche i giovani professionisti con un elevato livello di istruzione, in particolare negli Stati membri con un alto tasso di disoccupazione giovanile; che, sebbene la percentuale di giovani interessati dalla povertà lavorativa sia inferiore per le persone con una laurea rispetto a quelle con un livello di istruzione più basso, essa rimane comunque considerevole in alcuni Stati membri; che questi giovani adulti devono spesso far fronte a salari bassi, condizioni di lavoro inique, un lavoro autonomo fittizio, contratti di lavoro atipici o addirittura un lavoro non dichiarato (63);

BK.

considerando che un reddito supplementare, una maggiore flessibilità, l'acquisizione di esperienza, la possibilità di attirare clienti e la mancanza di opportunità sul mercato del lavoro tradizionale sembrano costituire le principali motivazioni per svolgere un lavoro su piattaforma digitale; che il lavoro su piattaforma digitale è in genere positivo per l'integrazione nel mercato del lavoro (64); che il lavoro su piattaforma è eterogeneo e, di conseguenza, una soluzione unica comprometterebbe l'emergere di importanti forme di lavoro (65);

BL.

considerando che l'Autorità europea del lavoro (ELA) è stata fondata nel luglio 2019 allo scopo di sostenere gli Stati membri e la Commissione nell'applicazione e attuazione efficaci del diritto dell'Unione in materia di mobilità del lavoro e di coordinamento della sicurezza sociale; che, secondo le previsioni, l'ELA dovrebbe raggiungere la piena capacità operativa entro il 2024;

BM.

considerando che, sebbene la Commissione abbia annunciato l'intenzione di presentare una proposta per un numero di sicurezza sociale europeo, nessuna proposta concreta è stata finora presentata;

BN.

considerando che il tasso di apprendimento in età adulta nell'UE si attestava all'11,1 % nel 2018, mentre l'obiettivo per il 2020 era del 15 % (66); che la tecnologia e l'innovazione offrono un enorme potenziale per accedere a ulteriori opportunità, ma oltre il 40 % degli adulti nell'UE non possiede le competenze digitali di base;

Conseguenze economiche e sociali della pandemia di COVID-19

BO.

considerando che durante la crisi finanziaria del 2008 sono fortemente aumentate la disoccupazione e l'occupazione precaria e atipica e che la crisi della COVID-19 ha richiamato l'attenzione anche sulle questioni sociali legate alla perdita dei posti di lavoro, al lavoro a breve termine e alle minacce alla sopravvivenza economica, ad esempio per le piccole e medie imprese, nel settore del piccolo artigianato nonché per i piccoli commercianti e i lavoratori frontalieri; che la classe media si sta riducendo, che il divario tra ricchi e poveri è in crescita e che la crisi della COVID-19 sta aggravando gli squilibri tra i vari Stati membri e all'interno degli stessi;

BP.

considerando che nell'aprile 2020, durante la pandemia di COVID-19, il 50 % dei lavoratori nell'Unione ha subito una riduzione dell'orario di lavoro e più di un terzo (34 %) delle persone occupate ha segnalato una riduzione significativa dell'orario di lavoro, mentre nel 16 % dei casi la riduzione è stata limitata (67);

BQ.

considerando che il 75 % dei cittadini europei ritiene che la propria situazione finanziaria attuale sia peggiore di quanto non fosse prima della pandemia di COVID-19, con il 68 % che segnala difficoltà ad arrivare a fine mese e il 68 % che afferma di non essere in grado di mantenere il proprio tenore di vita per più di tre mesi senza un reddito; che il 16 % dei lavoratori nell'UE prevede che probabilmente perderà il lavoro nel prossimo futuro (68);

BR.

considerando che la crisi economica causata dalla pandemia di COVID-19 potrebbe avere ripercussioni gravi e durature sul mercato del lavoro, in particolare per i giovani e i lavoratori vulnerabili, che potrebbero vedersi costretti ad accettare lavori precari e atipici, cosa che peggiorerà notevolmente le condizioni di lavoro e aggraverà le disuguaglianze esistenti;

BS.

considerando che, con buona probabilità, la pandemia di COVID-19 avrà dunque un impatto diretto in termini di aumento della povertà e della povertà lavorativa (69), in particolare nei gruppi più vulnerabili della società;

BT.

considerando che la pandemia di COVID-19 ha evidenziato l'esigenza di una protezione sociale più inclusiva che copra tutti i tipi di lavoratori, in particolare i lavoratori autonomi e i lavoratori delle piattaforme;

BU.

considerando che il numero di lavori a basso salario e di lavori ben retribuiti continua ad aumentare, ma che la percentuale di occupazioni a salario medio sta diminuendo; che i lavori a basso salario non implicano scarse qualifiche, in particolare per i lavoratori delle piattaforme; che si registra una crescente domanda di lavoratori con un elevato livello di istruzione anche nei lavori scarsamente retribuiti;

1.   

sottolinea che, in conformità all'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'UE ha l'obbligo di assicurare che tutti i lavoratori godano di condizioni di lavoro che rispettino la loro salute, sicurezza e dignità e chiede di dedicare attenzione al fatto che la povertà e l'esclusione dal mercato del lavoro e dalla società aggravano le disparità e la segregazione; ricorda che la Commissione e gli Stati membri, nell'attuazione delle loro politiche, dovrebbero rafforzare maggiormente il modello sociale dell'Unione e tenere in considerazione le esigenze connesse alla promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un tenore di vita dignitoso e di un'adeguata protezione sociale per tutti nonché la lotta contro la povertà e l'esclusione sociale;

2.   

sottolinea che il trattato sull'Unione europea stabilisce l'obbligo fondamentale per l'Unione di adoperarsi a favore dello sviluppo sostenibile dell'Europa, sulla base, tra l'altro, di un'economia sociale di mercato fortemente competitiva che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, nonché a un elevato livello di tutela; pone in risalto che l'Unione dovrebbe combattere l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuovere la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore;

3.   

concorda con la Commissione sul fatto che le disparità di reddito nell'UE, intesa come regione del mondo, sono inferiori rispetto a quelle di altre importanti economie avanzate, ma ritiene che restino comunque preoccupanti; sottolinea che un livello di disuguaglianza elevato genera preoccupazione in termini di equità, in quanto le disuguaglianze radicate possono tradursi in una disparità di opportunità e frenare la crescita potenziale; pone in evidenza che un livello di disuguaglianza relativamente elevato può essere collegato a un aumento del tasso di rischio di povertà, a un'esclusione sociale più marcata e a una maggiore incidenza delle difficoltà finanziarie e, in quanto tale, può ridurre la coesione sociale (70);

4.   

osserva che, sebbene i tassi di povertà tra le donne varino notevolmente da uno Stato membro all'altro, il rischio di povertà e di esclusione sociale all'interno dei gruppi a rischio — nei quali rientrano le donne anziane, le donne sole, le donne con figli, le madri sole, le donne rifugiate e migranti, le donne di colore, le donne appartenenti a minoranze etniche, le donne omosessuali, bisessuali e transgender e le donne con disabilità — è elevato, e che tendenzialmente le donne sono in media più esposte degli uomini al rischio di povertà e di esclusione sociale (22,8 % nel 2018 nell'UE); rileva che altri fattori di rischio trasversali, quali l'inattività e la mancanza di servizi di assistenza per i figli e i familiari non autosufficienti, rendono alcune categorie specifiche di donne più vulnerabili al rischio di povertà;

5.   

sottolinea che una persona su due proveniente da un contesto migratorio extracomunitario è a rischio di povertà o di esclusione sociale, che i livelli di precariato sono particolarmente elevati tra le donne migranti e rifugiate e che le persone in una situazione irregolare o di dipendenza presentano tassi di povertà estremamente elevati; sottolinea che quattro membri della comunità rom su cinque hanno un reddito inferiore alla soglia di povertà e meno di una donna rom su cinque (di età pari o superiore a 16 anni) ha un lavoro; evidenzia che la discriminazione nell'accesso all'istruzione, alla formazione e all'occupazione, nonché nella qualità delle stesse, contribuisce a questa realtà; invita l'UE a collaborare con gli Stati membri per garantire la piena attuazione delle norme unionali e nazionali in materia di occupazione senza discriminazioni di sorta, anche attraverso meccanismi di verifica, ricorso e risarcimento efficaci, indipendenti e accessibili a tutti i lavoratori;

6.   

rileva che, secondo Eurostat, negli Stati membri dell'UE 64,6 milioni di donne e 57,6 milioni di uomini vivono attualmente in condizioni di povertà, il che dimostra che l'impatto della povertà sulle donne e sugli uomini è diverso; osserva che tali cifre indicano soltanto quante sono le donne colpite e ritiene che esse debbano essere valutate insieme ad altri indicatori (quali l'età, l'aspettativa di vita, le disuguaglianze di reddito, il divario retributivo di genere, il tipo di famiglia e i trasferimenti sociali) al fine di comprenderne appieno il significato; sottolinea che l'esposizione delle donne alla povertà è probabilmente sottostimata e invita gli Stati membri a raccogliere i dati sulla povertà in un modo atto a riflettere la realtà familiare e personale dei soggetti interessati, unitamente ai dati pertinenti in materia di uguaglianza, e ad effettuare analisi di genere delle statistiche e delle politiche concernenti la povertà, poiché non si può presumere che all'interno delle famiglie le risorse siano equamente condivise tra donne e uomini;

Misure contro le disuguaglianze

7.

invita la Commissione e gli Stati membri a perseguire, mediante la convergenza sociale ed economica verso l'alto, l'obiettivo di garantire tenori di vita comparabili, di contrastare l'aumento delle disuguaglianze tra gli Stati membri e all'interno degli stessi e di rafforzare la solidarietà; incoraggia gli Stati membri a rafforzare i sistemi di contrattazione collettiva e a garantire una protezione sociale minima e un sistema di sicurezza sociale per tutte le fasce di età; sottolinea che i suddetti obiettivi possono essere conseguiti facendo ricorso a strumenti quali, per esempio, un reddito minimo, un salario minimo e una pensione minima nell'ambito del primo pilastro (71), conformemente alle competenze e alle leggi di ciascuno Stato membro, nel rispetto di tutti i principi generali dell'Unione europea, tra cui i diritti fondamentali, la proporzionalità, la certezza giuridica, l'uguaglianza di fronte alla legge e la sussidiarietà;

8.

ricorda alla Commissione e agli Stati membri che la prevenzione della povertà lavorativa e la lotta alla stessa devono rientrare nell'obiettivo globale di eliminare la povertà all'interno dell'UE;

9.

ritiene che la disponibilità di servizi accessibili, a prezzi abbordabili e di elevata qualità (in particolare per quanto riguarda i servizi pubblici) sia essenziale per ridurre le disuguaglianze e i livelli di povertà; considera pertanto fondamentale che gli Stati membri adottino misure volte a garantire l'accesso a servizi di elevata qualità e, di conseguenza, l'accesso universale all'assistenza sanitaria, all'istruzione, ad alloggi economicamente accessibili, all'approvvigionamento energetico e alla protezione sociale;

10.

è convinto che il principio secondo cui il lavoro è il mezzo migliore per combattere la povertà oggi non sia più universalmente applicabile, alla luce dei settori a bassa retribuzione e delle condizioni di lavoro precarie (comprese alcune forme di lavoro atipico), che influiscono sulla sostenibilità e l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza sociale; ritiene inoltre che accordi collettivi efficaci e sistemi efficaci basati su salari minimi legali, ove applicabili, siano strumenti importanti per combattere la povertà;

11.

ricorda che la crescita è essenziale per contrastare la precarietà e la povertà; è convinto che sia necessario stimolare lo spirito imprenditoriale, anche tra le donne e i giovani; evidenzia che è necessario sostenere le piccole e medie imprese, che creano posti di lavoro e ricchezza e che rappresentano la colonna portante dell'economia europea; sottolinea che le suddette imprese apportano vitalità ai territori e contribuiscono all'innovazione e alla costruzione di un mercato del lavoro competitivo, diversificato e sostenibile; pone in risalto che la normativa europea deve essere favorevole alle imprese, in particolare le PMI;

12.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la contrattazione collettiva, sulla base dei rispettivi obblighi derivanti dalle convenzioni dell'OIL e dalla Carta sociale europea riveduta, nonché dei loro impegni rispetto al pilastro europeo dei diritti sociali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile; invita gli Stati membri ad adeguare la propria legislazione nazionale, qualora essa ostacoli la contrattazione collettiva e il diritto di associarsi, negoziare e concludere accordi collettivi, e a rispettare e applicare il diritto a salari minimi equi, se del caso;

13.

sottolinea che gli sviluppi tecnologici e i cambiamenti nella struttura dell'economia si stanno traducendo in una maggiore concentrazione dell'attività economica e dei posti di lavoro altamente qualificati nelle aree metropolitane, il che aggrava le disuguaglianze sociali e geografiche; invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare gli investimenti nella tecnologia digitale nelle zone rurali, al fine di potenziare i servizi pubblici, migliorarne la qualità e l'efficienza e creare nuove modalità di prestazione dei servizi nelle zone remote e scarsamente servite, onde affrontare le disuguaglianze e creare migliori opportunità di impiego;

14.

si compiace della proposta della Commissione sull'agenda per le competenze; sottolinea che i bassi livelli di istruzione rientrano tra le cause profonde della povertà lavorativa e devono essere affrontati;

15.

invita gli Stati membri a garantire un accesso equo a un'istruzione e a una formazione inclusive e a profondere ulteriori sforzi per ridurre il tasso di abbandono scolastico;

16.

sottolinea che un'istruzione di elevata qualità sin dalla prima infanzia, l'istruzione e la formazione professionale, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze sono fondamentali per ridurre le disuguaglianze e potenziare la capacità dei lavoratori di adattarsi a un mondo del lavoro in evoluzione e agevolare una loro transizione efficace verso l'occupazione;

17.

invita pertanto gli Stati membri a collaborare strettamente con le parti sociali, gli erogatori di istruzione e formazione, le imprese e gli altri portatori di interessi per potenziare e migliorare i sistemi di istruzione e formazione e accrescerne la qualità e la pertinenza per il mercato del lavoro e lo sviluppo personale, anche al fine di consentire alle persone di avere accesso a un apprendimento lungo tutto l'arco della vita;

18.

sottolinea che la trasformazione digitale e il crescente numero di professioni altamente qualificate richiedono investimenti mirati nell'apprendimento permanente; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a offrire un sostegno coerente e completo allo sviluppo delle competenze digitali necessarie, anche per i lavoratori più anziani; chiede, pertanto, investimenti mirati nella riqualificazione e nel miglioramento delle competenze digitali per consentire ai lavoratori di adattarsi ai cambiamenti e assicurarsi salari più elevati;

19.

invita la Commissione e gli Stati membri a fornire ai giovani un livello di istruzione e formazione adeguato, che permetta loro di affrontare le sfide e soddisfare le esigenze del mercato del lavoro e li renda consapevoli dei loro diritti sociali e lavorativi, affinché non finiscano in occupazioni atipiche o precarie;

20.

ricorda alla Commissione e agli Stati membri che, in caso di conflitto tra le libertà economiche fondamentali e i diritti sociali e del lavoro fondamentali, questi ultimi siano trattati allo stesso modo delle libertà economiche del mercato unico;

21.

sollecita una strategia globale europea contro la povertà, caratterizzata da obiettivi ambiziosi per la riduzione della povertà e l'eliminazione della povertà estrema in Europa entro il 2030, nel rispetto dei principi stabiliti nel pilastro europeo dei diritti sociali e tenendo conto degli obiettivi di sviluppo sostenibile;

22.

invita la Commissione e gli Stati membri a fare ricorso a strumenti finanziari come la garanzia per i giovani e i programmi europei, al fine di combattere la disoccupazione giovanile, rafforzare l'occupabilità dei giovani e incoraggiarli a ricoprire posti di lavoro stabili e non precari;

23.

invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare misure concrete contro l'elusione e le frodi fiscali, quale strumento importante per ridurre le disuguaglianze economiche e migliorare la riscossione delle imposte negli Stati membri;

24.

invita la Commissione ad aggiornare il quadro per la creazione e lo sviluppo di cooperative e imprese dell'economia sociale, che per loro natura attribuiscono maggiore importanza a condizioni di lavoro eque e all'emancipazione dei lavoratori;

25.

invita la Commissione e gli Stati membri a introdurre iniziative volte a promuovere l'emancipazione femminile attraverso l'istruzione, la formazione professionale e l'apprendimento permanente, nonché l'accesso ai finanziamenti, l'imprenditoria femminile e la rappresentanza femminile nei settori orientati verso il futuro, per garantire l'accesso a un'occupazione di qualità; auspica, in particolare, una maggiore promozione delle discipline STEM, dell'educazione digitale, dell'intelligenza artificiale e dell'alfabetizzazione finanziaria al fine di contrastare gli stereotipi dominanti e di garantire che più donne accedano a questi settori e contribuiscano al loro sviluppo;

26.

sottolinea l'importanza di un dialogo regolare tra le donne vittime di povertà e i responsabili politici attraverso forum a livello nazionale, regionale e di Unione europea, al fine di monitorare l'efficacia delle politiche e dei servizi attuali e di proporre soluzioni;

27.

sottolinea che occorre garantire finanziamenti adeguati alle ONG e porre l'accento sulla necessità che esse abbiano accesso ai fondi dell'UE onde poter fornire servizi innovativi ed efficaci per combattere la povertà;

28.

si compiace del piano della Commissione di presentare una garanzia per l'infanzia (72) senza indugi;

29.

invita gli Stati membri a garantire a tutti l'accesso a un alloggio dignitoso, accessibile, a prezzi abbordabili, efficiente sul piano energetico e salubre e a promuovere ulteriormente l'edilizia sociale, compresa quella pubblica; incoraggia gli Stati membri a rafforzare lo scambio di migliori pratiche in merito a politiche di edilizia sociale efficaci;

30.

invita gli Stati membri e le autorità locali ad adottare politiche di edilizia abitativa adeguate, a creare le condizioni per gli investimenti in alloggi sociali economicamente accessibili e a sostenere tali investimenti, nonché a contrastare la povertà energetica;

31.

invita la Commissione a proporre un quadro strategico dell'UE per le strategie nazionali relative ai senza fissa dimora, alla luce dei legami tra la povertà lavorativa e il fenomeno dei senza dimora; esorta gli Stati membri ad adottare misure urgenti per prevenire e contrastare il fenomeno dei senza fissa dimora e impedire gli sgomberi forzati;

32.

pone l'accento sull'importanza di incrementare i finanziamenti per gli indigenti nell'ambito del nuovo Fondo sociale europeo Plus (FSE+), quale elemento chiave della solidarietà europea nonché strumento per contribuire a contrastare le forme peggiori di povertà nell'UE, ad esempio la privazione alimentare e la povertà infantile;

Tutela minima delle condizioni di vita e di lavoro

33.

ritiene necessario un quadro legislativo volto a regolamentare le condizioni del telelavoro all'interno dell'UE, al fine di garantire condizioni lavorative e occupazionali dignitose nell'economia digitale, contribuendo in tal modo a ridurre le disuguaglianze e ad affrontare la povertà lavorativa;

34.

invita la Commissione a presentare un quadro dell'UE relativo al reddito minimo;

35.

invita la Commissione e gli Stati membri a investire nelle politiche lavorative attive, al fine di rendere le economie e i lavoratori europei più resilienti e di dotare i lavoratori di competenze valide;

36.

prende atto della proposta di direttiva dell'UE presentata dalla Commissione per garantire che i lavoratori dell'Unione siano tutelati mediante salari minimi adeguati, che consentano un tenore di vita dignitoso;

37.

sottolinea che la direttiva dovrebbe fornire chiare garanzie negli Stati membri in cui i salari sono, in linea generale, oggetto di contrattazione collettiva delle parti sociali;

38.

rammenta le misure proposte negli orientamenti politici della Commissione per il periodo 2019-2024 (73), volte a garantire che i lavoratori dell'Unione percepiscano un salario minimo equo, che consenta loro di mantenere un tenore di vita dignitoso ovunque lavorino;

39.

ricorda che, conformemente al principio di non regressione e alle disposizioni più favorevoli, le direttive sui diritti del lavoro prevedono norme minime e gli Stati membri sono liberi di introdurre norme e livelli di protezione più elevati;

40.

ritiene che tale direttiva debba assicurare, mediante contratti collettivi e salari minimi legali, che nessun lavoratore, o la rispettiva famiglia, sia a rischio di povertà e che tutti possano vivere del proprio lavoro e partecipare alla società;

41.

sottolinea che la direttiva finale dovrebbe garantire che i salari minimi legali, dove applicabili, siano sempre fissati al di sopra della soglia di povertà;

42.

chiede che gli Stati membri e le parti sociali garantiscano livelli salariali minimi, nel rispetto delle pratiche nazionali e tenendo conto, al contempo, della loro incidenza sulla competitività, sulla creazione di posti di lavoro e sulla povertà lavorativa;

43.

pone in evidenza che è necessario attuare misure volte a garantire che i datori di lavoro non adottino prassi che prevedono la deduzione dai salari minimi dei costi necessari per l'esecuzione del lavoro, come l'alloggio, gli indumenti necessari, gli strumenti, i dispositivi di protezione personale e altre attrezzature;

44.

invita la Commissione e gli Stati membri ad applicare il quadro legislativo relativo alle condizioni minime di lavoro per tutti i lavoratori, in particolare quelli assunti in condizioni di lavoro precarie, che interessano spesso anche i lavoratori atipici e i lavoratori atipici della gig economy, e a migliorare detto quadro affrontando le lacune della legislazione e migliorando le direttive vigenti (74) o, se del caso, mediante nuovi atti giuridici;

45.

invita gli Stati membri a garantire regimi di protezione sociale per tutti i lavoratori ed esorta la Commissione a integrare e sostenere le attività degli Stati membri in materia di sicurezza e previdenza sociale dei lavoratori;

46.

sottolinea che la mobilità del lavoro è fondamentale per valorizzare al massimo i talenti e le ambizioni dei cittadini europei, ottimizzare il rendimento economico e la prosperità di imprese e singoli individui e offrire alle persone un'ampia gamma di opportunità; invita la Commissione e gli Stati membri a eliminare gli ostacoli esistenti alla mobilità all'interno dell'Unione europea;

47.

invita gli Stati membri a garantire soluzioni ragionevoli per le persone con disabilità sul luogo di lavoro (75);

48.

invita la Commissione e gli Stati membri a contrastare le strategie che aggravano la povertà lavorativa, quali lavoro straordinario non dichiarato, pianificazione dell'orario di lavoro inaffidabile o imprevedibile da parte del datore di lavoro, contratti a zero ore ed economia grigia e sommersa; rammenta che la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro sono responsabilità dei datori di lavoro e che la formazione lavorativa deve svolgersi durante l'orario di lavoro;

49.

osserva che il vertice europeo della Commissione sul lavoro tramite piattaforma, inteso a valutare le possibilità per migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori delle piattaforme, è stato rinviato a causa della crisi della COVID-19; esorta la Commissione a tenere tale vertice quanto prima;

50.

constata le conseguenze sociali del lavoro tramite piattaforma, in particolare il fatto che i lavoratori non godano dei diritti del lavoro e delle protezioni sociali, così come l'assenza di contributi sociali e imposte;

51.

prende atto dell'intenzione della Commissione di adottare una proposta legislativa (76) sui lavoratori delle piattaforme digitali; invita la Commissione a garantire che le relazioni industriali tra le piattaforme e i lavoratori siano adeguate alle nuove realtà di una società e un'economia digitalizzate e che siano chiarite includendo tali lavoratori nelle leggi vigenti in materia di lavoro e nelle disposizioni in materia di sicurezza sociale, al fine di migliorarne le condizioni di lavoro, le competenze e la formazione e di garantire loro orari di lavoro prevedibili;

52.

sottolinea che la proposta legislativa della Commissione dovrebbe garantire che i lavoratori delle piattaforme possano costituire rappresentanze dei lavoratori e formare sindacati per concludere contratti collettivi;

53.

invita gli Stati membri a recepire rapidamente la direttiva sull'equilibrio tra attività professionale e vita familiare (77) e a darle piena attuazione;

54.

chiede agli Stati membri di garantire l'accesso a un'assistenza all'infanzia di qualità ed economicamente accessibile in generale e, in particolare, per le famiglie monoparentali, i genitori di figli con disabilità e le famiglie numerose; rammenta che l'assistenza all'infanzia è particolarmente importante per coloro che sono alla ricerca di un impiego o si trovano in una situazione occupazionale precaria, indipendentemente dalla natura del contratto, così come l'accesso alle strutture di assistenza per le persone con disabilità o i familiari a carico, onde evitare che tali lavoratori con responsabilità assistenziali siano bloccati in lavori precari, che spesso portano a una situazione di povertà lavorativa;

55.

sottolinea che migliori opzioni di congedo parentale condiviso potrebbero avere effetti positivi per le donne; invita gli Stati membri ad adottare misure volte a garantire tutele ai beneficiari di prestazioni o indennità di congedo parentale, affinché non scendano al di sotto della linea di povertà;

56.

sottolinea la necessità di assicurare il rispetto delle norme in materia di uguaglianza, di combattere tutte le forme di discriminazione, in particolare per quanto riguarda la retribuzione e le condizioni di lavoro, di garantire le pari opportunità e di colmare le lacune presenti nella normativa che danneggiano i gruppi svantaggiati; invita inoltre a sbloccare la direttiva orizzontale contro la discriminazione;

57.

invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere pari partecipazione e opportunità per gli uomini e le donne nel mercato del lavoro e a introdurre iniziative volte a promuovere l'accesso delle donne ai finanziamenti, l'imprenditoria femminile e l'indipendenza finanziaria delle donne;

58.

sottolinea che far fronte al divario retributivo di genere e al conseguente divario pensionistico è fondamentale per contrastare la povertà lavorativa tra le donne; rileva l'importanza di fornire un adeguato sostegno finanziario per l'assistenza all'infanzia durante il congedo di maternità e parentale;

59.

chiede agli Stati membri di tenere conto, ai fini dei regimi pensionistici, dei periodi di cura dei figli in cui le donne non sono state in grado di lavorare e versare contributi sufficienti;

60.

sottolinea che le misure sulla trasparenza salariale dovrebbero mirare a conseguire la parità di retribuzione e consentire alle parti sociali di concludere contratti collettivi a tal fine;

61.

invita la Commissione a presentare una strategia sulla disabilità post-2020 al fine di garantire la piena inclusione delle persone con disabilità sul mercato del lavoro; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le persone con disabilità acquisiscano le competenze necessarie per trovare un impiego nel mercato del lavoro aperto e che siano coperte dal diritto del lavoro, dalle protezioni sociali e dai salari minimi;

62.

invita gli Stati membri a non privare le persone con disabilità delle loro prestazioni d'invalidità, atte a coprire i costi supplementari ad essa legati, nel momento in cui accedono al mercato del lavoro o superano una determinata soglia di reddito, poiché tale pratica contribuisce alla povertà lavorativa; chiede agli Stati membri di adoperarsi per aiutare le persone con disabilità a superare gli ostacoli;

63.

invita gli Stati membri a provvedere affinché le persone con disabilità possano esercitare i loro diritti lavorativi e sindacali al pari delle altre persone;

64.

ribadisce alla Commissione il suo invito (78) a presentare senza indugio misure vincolanti di trasparenza salariale, in linea con l'impegno assunto nella strategia per la parità di genere 2020-2025 (79); ritiene che tali misure dovrebbe rispettare appieno l'autonomia delle parti sociali nazionali;

65.

insiste sulla necessità che la trasparenza retributiva sia attuata dai datori del lavoro, sia del settore pubblico che del privato, tenendo debitamente conto delle specificità delle PMI, impedendo nel contempo qualsiasi pratica che pregiudichi l'attuazione del principio della «parità di retribuzione per uno stesso lavoro»;

66.

invita la Commissione e gli Stati membri a far fronte alla povertà lavorativa dei giovani; invita la Commissione e gli Stati membri a intervenire contro il lavoro autonomo fittizio e lo sfruttamento dei giovani lavoratori tramite retribuzioni basse e condizioni di lavoro non chiare o inique, che potrebbero determinare la povertà lavorativa; sottolinea la necessità urgente di rivedere e rafforzare il quadro europeo di qualità per i tirocini al fine di includere, tra i criteri qualitativi, il principio della remunerazione dei tirocini e di garantire un accesso adeguato ai sistemi di protezione sociale; ribadisce che l'occupazione giovanile non dovrebbe essere vista come lavoro a buon mercato e che ai giovani dovrebbero essere fornite condizioni di lavoro e retribuzioni eque, nonché contratti di lavoro regolari, anche in base alle loro esperienze e alle loro qualifiche;

67.

esprime preoccupazione per il fatto che il lavoro atipico e precario potrebbe aumentare a causa della crisi COVID-19; sottolinea che i salari minimi legali dovrebbero applicarsi a tutti i lavoratori, comprese le categorie attualmente escluse, quali i lavoratori atipici;

68.

invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere statistiche più dettagliate sull'aumento del lavoro precario e di alcune forme di occupazione atipica nel mercato del lavoro e ad adottare misure per farvi fronte tramite l'adeguamento e la modernizzazione del diritto del lavoro vigente;

69.

plaude alle iniziative degli Stati membri volte a ridurre il lavoro precario ed eliminare le pratiche fraudolente tese ad abbassare i salari ed evitare il versamento dei contributi previdenziali (80) e invita la Commissione a presentare proposte, nei limiti delle sue competenze definite dai trattati;

70.

ricorda agli Stati membri che i servizi pubblici per l'impiego dovrebbero continuare a offrire il maggior numero possibile di offerte di lavoro di qualità;

71.

esorta gli Stati membri ad abbandonare progressivamente l'impiego di contratti di lavoro a zero ore; invita la Commissione e gli Stati membri a contrastare il lavoro a tempo parziale involontario e a prodigarsi per promuovere i contratti di lavoro a tempo indeterminato e limitare il ricorso a contratti a tempo determinato continuamente rinnovati;

72.

crede fermamente che la piena responsabilità di fornire ai dipendenti le attrezzature, il vestiario e l'assicurazione necessari affinché possano svolgere la propria funzione ricada sui datori di lavoro, senza costi per gli stessi lavoratori; sottolinea che i datori di lavoro sono pienamente responsabili per le spese o la formazione necessarie affinché i dipendenti possano adempiere al loro ruolo;

73.

chiede alla Commissione e agli Stati membri di garantire un'adeguata applicazione del diritto dell'Unione in materia di mobilità del lavoro e coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale e, in particolare, di garantire che i lavoratori siano informati in una lingua a loro comprensibile in merito ai loro diritti, ai loro obblighi e alle loro garanzie procedurali prima di firmare un contratto (81); invita l'ELA e gli Stati membri a monitorare il rispetto del diritto sociale e del lavoro applicabile; invita gli Stati membri a condurre ispezioni sul lavoro, coinvolgendo l'ELA nelle situazioni transfrontaliere;

74.

sottolinea che gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli ispettorati nazionali del lavoro effettuino controlli e ispezioni efficaci ed adeguati, istituiscano meccanismi di denuncia idonei, rispettino i diritti di tutti i lavoratori, in particolare in occupazioni precarie o in alcune forme di lavoro atipico, e garantiscano un finanziamento sufficiente;

75.

invita gli Stati membri ad applicare la direttiva rivista sul distacco dei lavoratori in modo da garantire la reale protezione dei lavoratori di tale categoria;

76.

evidenzia che il monitoraggio e i controlli sono particolarmente importanti nel caso di cittadini di paesi terzi che lavorano nell'Unione al fine di garantirne la protezione ed evitare gli abusi; invita gli Stati membri a perseguire un'intensa cooperazione con l'ELA a tale riguardo;

77.

chiede che l'ELA abbia reali poteri ispettivi al fine di contrastare efficacemente le pratiche illecite e lo sfruttamento e l'abuso dei lavoratori;

78.

accoglie con favore gli orientamenti della Commissione del 16 luglio 2020 sulla tutela dei lavoratori stagionali e le conclusioni del Consiglio del 9 ottobre 2020 sui lavoratori stagionali;

79.

prende atto dell'elevato numero di petizioni ricevute dalla commissione per le petizioni, che segnalano l'abuso dei contratti a tempo determinato nei settori sia pubblico (82) che privato (83) e osserva, a tale proposito, che la causa più frequentemente citata dello stress da lavoro è la sua precarietà; invita la Commissione a esaminare tali petizioni e a fornire una risposta migliore, in linea con le sue competenze e con quelle degli Stati membri, al fine di contrastare con efficacia la povertà lavorativa, l'esclusione sociale e il lavoro precario;

80.

ritiene che la prostituzione sia una grave forma di violenza e di sfruttamento che colpisce soprattutto le donne e i minori; invita gli Stati membri ad adottare misure specifiche per combattere le cause economiche, sociali e culturali alla base della prostituzione nonché misure di sostegno a favore delle persone che si prostituiscono per favorire il loro reinserimento sociale e professionale;

81.

è del parere che sia opportuno porre maggiormente l'accento sui valori e sulle politiche che promuovono l'occupazione e il suo legame con il miglioramento della qualità della vita delle persone, e che tali valori e politiche dovrebbero apportare un contributo significativo al miglioramento del loro ambiente sociale e fisico;

82.

accoglie con favore l'adozione del pacchetto mobilità; ritiene che tale pacchetto sia un valido strumento per contrastare il dumping sociale e la povertà lavorativa nel settore dei trasporti; sollecita la rapida e piena attuazione del regolamento (UE) 2020/1054 (84) sui periodi di guida, i periodi di riposo e i tachigrafi a beneficio degli autotrasportatori in tutta Europa; sottolinea la necessità di adottare ulteriori iniziative analoghe per far fronte al dumping sociale e alla povertà lavorativa di altre industrie segnate dal dumping sociale e da cattive condizioni di lavoro, quali il trasporto aereo e l'industria navale;

83.

ritiene che le imprese dovrebbero considerare i tirocini come un investimento e non come lavoro gratuito; rammenta che, mentre svolgono un tirocinio, i giovani spesso non hanno altre fonti di reddito; ritiene che il contributo dei tirocinanti sia prezioso e fondamentale e che meritino di percepire una retribuzione; invita la Commissione e gli Stati membri a porre fine alla pratica dei tirocini non pagati e a garantire tirocini di alta qualità e retribuiti in modo dignitoso;

84.

ritiene che i giovani lavoratori dovrebbero essere pagati in base al loro livello di esperienza e non subire discriminazioni sotto forma di una retribuzione sensibilmente inferiore esclusivamente in ragione della loro età; invita pertanto gli Stati membri a porre fine alla pratica delle retribuzioni inferiori al minimo salariale per i giovani lavoratori;

Contratti collettivi

85.

osserva che l'autonomia delle parti sociali è una risorsa preziosa e insiste sulla necessità di garantirla in ogni Stato membro e di controllarne il rispetto a livello di Unione; prende atto della proposta della Commissione (85) di proteggere e rafforzare i sistemi di contrattazione collettiva su scala nazionale, in particolare a livello settoriale;

86.

invita la Commissione a promuovere l'uso dell'FSE+ per lo sviluppo delle capacità delle parti sociali al fine di rafforzare la contrattazione collettiva in Europa; invita gli Stati membri a predisporre le istituzioni e i meccanismi necessari a sostenere la contrattazione collettiva, con particolare attenzione alla contrattazione collettiva di categoria; invita gli Stati membri a consultare e coinvolgere le parti sociali nazionali nel processo legislativo, laddove pertinente;

87.

prende atto della proposta della Commissione secondo cui gli Stati membri adottano misure volte a consentire la contrattazione collettiva nel caso in cui il livello di copertura sia inferiore al 70 % (86) dei lavoratori; sottolinea che le parti sociali devono essere coinvolte nel processo decisionale per l'avvio di tali azioni; ritiene che qualsiasi azione intrapresa al riguardo non debba interferire con l'autonomia delle parti sociali;

88.

invita gli Stati membri a garantire il diritto di tutti i lavoratori di associarsi e di negoziare e concludere contratti collettivi e la Commissione a vegliare su tale diritto, nonché a intervenire immediatamente quando tale diritto è violato;

89.

chiede agli Stati membri di garantire che i sindacati abbiano accesso ai luoghi di lavoro, anche di lavoro a distanza, al fine di associarsi, condividere informazioni e consultazioni;

90.

esorta la Commissione, onde evitare una concorrenza a scapito dei salari, a migliorare le direttive sugli appalti pubblici (87) affinché possano essere selezionate solo le offerte di coloro che non pregiudicano i contratti collettivi in essere; invita gli Stati membri a garantire la conformità, la verifica e l'esecuzione;

91.

riconosce che la digitalizzazione e la globalizzazione hanno determinato un significativo aumento del lavoro autonomo e delle forme di lavoro atipico; si compiace dell'impegno della Commissione a valutare se sia necessario adottare misure a livello di UE che consentano ai lavoratori autonomi di associarsi e concludere contratti collettivi, come pure il suo impegno a proporre modifiche normative ove necessario e la recente consultazione pubblica al riguardo; attende la pubblicazione della valutazione d'impatto sulle opzioni iniziali per le azioni future; sottolinea che tale punto non deve ritardare altre iniziative della Commissione volte a far fronte al falso lavoro autonomo e a garantire i diritti dei lavoratori con contratti atipici;

92.

ritiene che ciascun lavoratore debba avere accesso a informazioni complete sul proprio datore di lavoro e sui loro diritti retributivi e occupazionali, conformemente al contratto collettivo di categoria o alla legislazione nazionale; crede che queste informazioni dovrebbero essere a disposizione degli ispettorati del lavoro; ritiene che tale approccio potrebbe assumere la forma di una carta d'identità speciale per i lavoratori transfrontalieri, iniziativa che si è già dimostrata efficace in alcuni Stati membri; invita a tal proposito la Commissione a introdurre a breve un numero di sicurezza sociale europeo digitale; ritiene che un numero di sicurezza sociale europeo abbia un notevole potenziale per fungere da meccanismo di controllo sia per le persone che per le autorità competenti per garantire che i contributi di previdenza sociale siano versati conformemente alle norme e per combattere le frodi sociali;

Impatti sociali della pandemia di COVID-19

93.

invita la Commissione a dare una risposta a livello di UE per estendere durante e dopo la crisi il sostegno alle PMI guidate da donne;

94.

sottolinea che la crisi COVID-19 ha avuto un impatto significativo sui lavoratori e i gruppi svantaggiati; sottolinea che le risposte politiche alla pandemia devono avere carattere antropocentrico e fondarsi sulla solidarietà globale; insiste sul fatto che le misure tese a contrastare la povertà, anche lavorativa, sono particolarmente necessarie e dovrebbero mirare a una ripresa rapida, equa ed ecologica; invita gli Stati membri a garantire tutele adeguate per tutti i lavoratori vulnerabili durante la pandemia e a collaborare con le parti sociali alla definizione di soluzioni efficaci, pratiche ed eque alle sfide poste dalla pandemia; rammenta al riguardo che una quota sufficiente delle risorse supplementari previste da REACT-EU dovrebbe essere impiegata per aumentare la disponibilità del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) per aiutare gli indigenti; sottolinea ugualmente l'importanza di garantire che all'FSE+ siano stanziate risorse sufficienti nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale;

95.

invita la Commissione a prestare particolare attenzione all'impatto economico dei regimi di riduzione dell'orario lavorativo, a coloro che hanno perso il lavoro, temporaneamente o definitivamente, e agli impatti sociali sulle persone che vivono in condizioni precarie; ricorda, a tale proposito, che i regimi di riduzione dell'orario lavorativo non sono identici in tutti gli Stati membri, essendovi ampie differenze in merito alle indennità percepite, e che i lavoratori con indennità basse sono particolarmente minacciati dalla povertà lavorativa; invita la Commissione e gli Stati membri, a tal fine, a tutelare i lavoratori mantenendone i posti di lavoro, anche fornendo sostegno finanziario sotto forma di regimi di riduzione dell'orario lavorativo e sostenendo quanti si trovano in occupazioni precarie o in alcune forme di lavoro atipico, e a valutare la concessione di un sostegno finanziario ad alcuni tipi di lavoratori autonomi che hanno subito una perdita del reddito a causa della crisi; sollecita inoltre gli Stati membri a tutelare le persone con condizioni di vita precarie;

96.

invita gli Stati membri a proporre norme minime per quanto riguarda i rispettivi regimi nazionali di assicurazione contro la disoccupazione e sistemi previdenziali minimi sotto forma di normative quadro, affinché i lavoratori e i residenti in Europa godano di una migliore protezione sociale;

97.

invita ad adottare misure al fine di evitare un nuovo aumento dell'occupazione a tempo parziale involontaria come conseguenza della COVID-19;

98.

ricorda le notizie allarmanti emerse durante la crisi in merito a violazioni dei diritti dei lavoratori transfrontalieri e stagionali in termini di condizioni di vita e di lavoro; sollecita la Commissione e gli Stati membri a far fronte alle pratiche illecite e a tutelare i lavoratori stagionali e transfrontalieri impiegati nella catena di subappalto e di approvvigionamento; invita gli Stati membri, a tale proposito, ad assicurare strutture di alloggio adeguate ed economicamente accessibili ai lavoratori, senza che i relativi costi siano detratti dalle loro retribuzioni;

99.

sottolinea che la crisi COVID-19 ha dimostrato l'importanza dell'occupazione nelle professioni ritenute di importanza sistemica per la nostra economia e la nostra società; ricorda che molti di questi lavoratori in prima linea percepiscono una retribuzione bassa in alcun Stati membri, spesso sono sottovalutati e sottopagati e vivono in condizioni di lavoro precarie, in parte a causa della mancanza di protezione sanitaria e sociale; sottolinea che tali professioni sono svolte principalmente da donne; pone l'accento sulla necessità di una convergenza verso l'alto per quanto riguarda la prestazione di assistenza;

100.

sottolinea che al fine di far fronte a grandi perturbamenti, gli Stati membri dovrebbero adottare strategie a lungo termine volte a preservare i posti di lavoro e le qualifiche dei lavoratori e ad alleviare le pressioni sulle finanze pubbliche nazionali;

101.

invita la Commissione ad adottare una strategia UE sulle attività di cura per far fronte alle ripercussioni sul piano sociale per quanti, nella stragrande maggioranza donne, hanno responsabilità di cura; sottolinea che detta strategia dovrebbe richiedere investimenti significativi nell'economia dell'assistenza, rafforzare le politiche volte a bilanciare il lavoro e le responsabilità di cura durante l'intera vita di una persona e colmare le carenze di manodopera, in particolare attraverso la formazione, il riconoscimento delle competenze e condizioni di lavoro migliori in questi settori;

102.

attende la prossima proposta della Commissione relativa a un regime europeo a lungo termine di riassicurazione contro la disoccupazione, considerando che molto probabilmente i licenziamenti aumenteranno; chiede che la proposta copra i paesi dell'Unione economica e monetaria (UEM), offrendo ai paesi non appartenenti all'UEM la possibilità di aderire;

103.

invita la Commissione e gli Stati membri ad attenuare le conseguenze più gravi della COVID-19 attraverso misure di sostegno unionali e nazionali mirate e l'erogazione di risorse sufficienti; si compiace al riguardo dell'istituzione dello strumento di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) e invita gli Stati membri ad attuarlo rapidamente; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che l'assistenza finanziaria non sia fornita alle imprese che sono registrate nei paesi elencati nell'allegato 1 delle conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali; invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare che i beneficiari rispettino i valori fondamentali sanciti dai trattati e che le imprese che ricevono un sostegno finanziario pubblico proteggano i lavoratori, garantiscano condizioni di lavoro dignitose, rispettino i sindacati e i contratti collettivi applicabili, paghino la propria quota di imposte e si astengano dal riacquisto di azioni o dal pagamento di bonus ai dirigenti o di dividendi agli azionisti;

104.

esorta gli Stati membri a investire nell'accesso crescente a Internet a banda larga e all'istruzione e all'apprendimento a distanza nelle zone rurali a rischio di spopolamento e povertà generazionale;

105.

propone di adottare misure proattive al fine di far fronte a eventuali tassi di disoccupazione elevati attraverso politiche a livello nazionale e di Unione e programmi nazionali per l'occupazione, nonché di promuovere una transizione verde, digitale, sociale, sostenibile e giusta che non lasci nessuno indietro tramite investimenti in nuovi posti di lavoro di qualità sostenibili e accessibili, in programmi di riqualificazione, in infrastrutture orientate al futuro, nell'innovazione e nella trasformazione digitale; ritiene che occorra rivolgere particolare attenzione alla promozione dell'occupazione giovanile;

106.

invita la Commissione e gli Stati membri ad affrontare le conseguenze della crisi e ad agevolare la transizione tenendo conto delle peculiarità regionali, e quindi a garantire una rapida assegnazione dei fondi disponibili, ad esempio tramite una formazione per occupazioni orientate al futuro, il miglioramento delle competenze e la riqualificazione e lo sviluppo finanziario dell'FSE+ a tal fine;

107.

invita la Commissione e gli Stati membri a monitorare in particolare i settori caratterizzati da un elevato grado di precarietà del lavoro, al fine di impedire lo sfruttamento dei lavoratori in ambiti quali il lavoro interinale nel settore agricolo, dove i lavoratori stagionali sono esposti a condizioni di lavoro abusive che in alcuni casi violano non solo i diritti del lavoro ma anche i diritti fondamentali dei lavoratori;

108.

sottolinea che i lavoratori a basso reddito corrono maggiori rischi di essere esposti alla COVID-19 in quanto lavorano in settori con contatti umani notevolmente maggiori, quali il settore assistenziale e dei trasporti, o ricevono mansioni dalle piattaforme online senza possibilità di telelavoro; critica fortemente il lungo periodo di attuazione della classificazione della COVID-19 nella direttiva sugli agenti biologici (88); chiede una revisione urgente della direttiva sugli agenti biologici per adattarla alle pandemie globali e ad altri eventi straordinari, al fine di garantire la piena protezione dei lavoratori contro i rischi dell'esposizione ad agenti biologici;

109.

sottolinea che i lavoratori a basso reddito spesso operano in settori con elevato rischio di deterioramento fisico, il che può avere effetti di lungo termine sul loro benessere fisico e mentale e sulla capacità di assicurarsi un reddito nel futuro; ritiene che l'attuale normativa salute e sicurezza non si concentri a sufficienza sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; invita la Commissione a proporre quanto prima un nuovo quadro strategico in materia di salute e sicurezza sul lavoro post-2020 e la sollecita, a tale proposito, a individuare le sfide incontrate e a presentare dispositivi affinché i lavoratori di settori a basso reddito possano farvi fronte; sottolinea che la strategia deve prestare particolare attenzione ai lavoratori delle piattaforme e ai lavoratori con contratti di lavoro atipici; invita la Commissione a modificare la direttiva 2004/37/CE (89) rivedendo e ampliando l'ambito di applicazione dei valori limite dell'esposizione professionale relativamente ad alcuni agenti cancerogeni o mutageni;

110.

sottolinea che lo stress connesso all'attività lavorativa è molto diffuso nei settori a basso reddito; ritiene che tale fenomeno debba essere una priorità assoluta del regolamento europeo in materia di salute e sicurezza; invita la Commissione e gli Stati membri, in stretta collaborazione con le parti sociali nazionali, a proporre una direttiva sullo stress connesso all'attività lavorativa che definisca orientamenti per le imprese volti a far fronte ai fattori alla base di tale fenomeno e che imponga a tutte le imprese di elaborare una politica aziendale sullo stress connesso all'attività lavorativa;

111.

ritiene della massima importanza garantire che l'attuazione del piano per la ripresa dell'Europa miri a eliminare la povertà e le disuguaglianze socioeconomiche e si basi su un meccanismo efficace con obiettivi e parametri che consentano di misurare con precisione tutti i progressi compiuti; sottolinea che il Parlamento europeo deve essere pienamente coinvolto nel controllo ex ante ed ex post del piano di ripresa e che tutti i suoi membri eletti devono ricoprire un ruolo formale al fine di garantire un processo di valutazione e attuazione pienamente democratico e trasparente;

o

o o

112.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1)  GU L 23 del 27.1.2010, pag. 35.

(2)  GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(3)  GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

(4)  GU C 9 E del 15.1.2010, pag. 11.

(5)  GU C 70 E dell'8.3.2012, pag. 8.

(6)  Testi approvati P9_TA(2020)0176.

(7)  GU C 366 del 27.10.2017, pag. 19.

(8)  GU C 482 del 23.12.2016, pag. 31.

(9)  GU C 76 del 28.2.2018, pag. 93.

(10)  GU C 363 del 28.10.2020, pag. 164.

(11)  GU C 346 del 27.9.2018, pag. 156.

(12)  Testi approvati P9_TA(2020)0054.

(13)  GU C 334 del 19.9.2018, pag. 88.

(14)  https://www.ituc-csi.org/ituc-global-rights-index-2019.

(15)  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_01_41/default/table?lang=en.

(16)  Household Finance and Consumption Network «The Household Finance and Consumption Survey: Results from the 2017 wave» (Indagine sulle finanze e i consumi delle famiglie: risultati della serie 2017), Banca centrale europea, Statistics Paper Series, n. 36, marzo 2020, pag. 25. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpsps/ecb.sps36~0245ed80c7.en.pdf?bd73411fbeb0a33928ce4c5ef2c5e872.

(17)  Household Finance and Consumption Network «The Household Finance and Consumption Survey: Wave 2017 — Statistical tables» (Indagine sulle finanze e i consumi delle famiglie: serie 2017 — tabelle statistiche), giugno 2020, pag. 5. https://www.ecb.europa.eu/home/pdf/research/hfcn/HFCS_Statistical_Tables_Wave_2017.pdf?656f4e10de45c91c3c882840e9174eac.

(18)  https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200227STO73519/gender-pay-gap-in-europe-facts-and-figures-infographic.

(19)  L'adeguamento è un metodo statistico che consente di confrontare le popolazioni tenendo conto delle differenze nella distribuzione di diversi fattori (settore di attività, età, occupazione, ecc.) tra tali popolazioni. Il divario retributivo di genere senza adeguamento è calcolato come la differenza relativa tra la retribuzione media oraria delle donne e quella degli uomini. Tale dato fornisce un semplice indicatore delle disuguaglianze retributive, che ne spiega l'ampio utilizzo da parte dei responsabili delle politiche. Tuttavia il divario retributivo di genere senza adeguamento comprende anche la possibile discriminazione tra uomini e donne in termini di «disparità di retribuzione per lo stesso lavoro» e l'impatto delle differenze nelle caratteristiche medie di uomini e donne nel mercato del lavoro.

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/report-gender-pay-gap-eu-countries_october2018_en_0.pdf.

(20)  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/EDN-20181017-1?inheritRedirect=true.

(21)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Gender_pay_gap_statistics#Gender_pay_gap_much_lower_for_young_employees.

(22)  https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2016-eu-minorities-survey-roma-selected-findings_it.pdf.

(23)  http://ergonetwork.org/2020/04/eu-recovery-plan-the-case-of-roma/.

(24)  Per qualità della vita si intende il concetto di benessere delle persone misurato attraverso indicatori sociali piuttosto che mediante misurazioni quantitative del reddito e della produzione (fonte: Eurostat).

(25)  Per deprivazione materiale si intende uno stato di pressione economica definito come l'incapacità forzata (piuttosto che la scelta di non farlo) di pagare spese impreviste o di permettersi una vacanza annuale fuori casa di una settimana, un pasto a base di carne, pollo o pesce ogni due giorni, il riscaldamento adeguato di un'abitazione o beni durevoli come una lavatrice o un televisore a colori. La deprivazione materiale grave, invece, si riferisce all'incapacità di permettersi almeno 4 delle seguenti 11 categorie; mutuo o canoni di locazione, bollette delle utenze, rate di acquisti rateali o altri pagamenti di prestiti, una settimana di vacanza all'anno, pasti a base di carne, pesce o di proteine equivalenti ogni due giorni, spese finanziarie impreviste, un telefono (compreso un cellulare), un televisore a colori, una lavatrice, un'autovettura o il riscaldamento (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview).

(26)  L'indicatore «persone che vivono in famiglie a intensità di lavoro molto bassa» è definito come il numero di persone che vivono in una famiglia in cui i membri in età lavorativa hanno lavorato meno del 20 % del loro potenziale totale nei 12 mesi precedenti. L'intensità di lavoro di una famiglia è il rapporto tra il numero totale di mesi in cui tutti i componenti della famiglia in età lavorativa hanno lavorato durante l'anno di riferimento del reddito e il numero totale di mesi che gli stessi componenti della famiglia avrebbero teoricamente potuto lavorare nello stesso periodo. Una persona in età lavorativa è una persona di età compresa tra i 18 e i 59 anni, esclusi gli studenti di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Le famiglie composte unicamente da minori, da studenti di età inferiore ai 25 anni e/o da persone di età pari o superiore ai 60 anni sono completamente escluse dal calcolo dell'indicatore.

(27)  Eurofound «In-work poverty in EU» (Povertà lavorativa nell'UE), 5 settembre 2017.

(28)  Secondo la definizione contenuta nella direttiva sull'orario di lavoro, GU L 299 del 18.11.2003, pag. 9.

(29)  Eurofound «In-work poverty in EU» (Povertà lavorativa nell'UE), 5 settembre 2017.

(30)  https://ec.europa.eu/energy/content/introduction-5_it.

(31)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Digital_economy_and_society_statistics_-_households_and_individuals/it.

(32)  Nel contesto dei sondaggi sulle condizioni sociali, una famiglia è definita come un'unità di gestione domestica o, sul piano operativo, come un'unità sociale che si avvale di soluzioni comuni, condivide le spese familiari o le esigenze quotidiane in un domicilio condiviso. Una famiglia è composta da una persona che vive da sola o da un gruppo di persone non necessariamente imparentate che vivono allo stesso indirizzo con una gestione domestica comune, ovvero che condividono almeno un pasto al giorno o che condividono un vano soggiorno o salone.

(33)  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10163468/3-16102019-CP-EN.pdf/edc3178f-ae3e-9973-f147-b839ee522578.

(34)  Eurostat «EU statistics on income and living conditions (EU-SILC) methodology — 2011 intergenerational transmission of disadvantages» (Metodologia delle statistiche dell'UE sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) — trasmissione intergenerazionale degli svantaggi 2011) https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/EU_statistics_on_income_and_living_conditions_(EU-SILC)_methodology_-_2011_intergenerational_transmission_of_disadvantages).

(35)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Quality_of_life_indicators_-_material_living_conditions#General_overview.

(36)  Percentuale della popolazione che vive in una famiglia per la quale i costi abitativi totali (al netto delle indennità di alloggio) superano il 40 % del reddito totale disponibile della famiglia (al netto delle indennità di alloggio).

(37)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Housing_statistics/it.

(38)  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi163/default/table?lang=en.

(39)  https://www.europarl.europa.eu/news/en/agenda/briefing/2020-01-13/11/housing-urgent-action-needed-to-address-homelessness-in-europe.

(40)  https://www.feantsa.org/public/user/Resources/magazine/2019/Spring/Homeless_in_Europe_magazine_-_Spring_2019.pdf; https://www.feantsa.org/en/news/2020/07/23/fifth-overview-of-housing-exclusion-in-europe-2020.

(41)  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190122-1?inheritRedirect=true.

(42)  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi012/default/table?lang=en.

(43)  OCSE, Visser (2016), banca dati ICTWSS.

https://www.etuc.org/en/document/etuc-reply-first-phase-consultation-social-partners-under-article-154-tfeu-possible-action, pag. 6, nr. 15.

(44)  Eurofound, «Industrial relations: Developments 2015-2019» (Relazioni industriali: sviluppi nel periodo 2015-2019), 11 dicembre 2020.

(45)  https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/2019-06-ituc-global-rights-index-2019-report-en-2.pdf.

(46)  OCSE, «Negotiating Our Way Up: Collective Bargaining in a Changing World of Work» (Negoziare il nostro miglioramento: la contrattazione collettiva in un mondo del lavoro in trasformazione), 18 novembre 2019, figura 3.10, pag. 125.

(47)  Van den Berg, A., Grift, Y., van Witteloostuijn, A., «The effect of employee workplace representation on firm performance: a cross-country comparison within Europe» (L'effetto della rappresentanza dei lavoratori sul luogo di lavoro: un confronto transnazionale in Europa), documento di ricerca 2013-008, ACED 2013-016, Università di Anversa, aprile 2013.

(48)  https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20200604STO80506/parliament-calls-for-a-new-ambitious-eu-disability-strategy.

(49)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/34425.pdf.

(50)  Indice sull'uguaglianza di genere 2019.

(51)  https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/empl/dv/empl20141120-wss-people-disabilities-/empl20141120-wss-people-disabilities-en.pdf.

(52)  Statistiche spiegate di Eurostat, «Europe 2020 indicators — poverty and social exclusion» (Indicatori Europa 2020 — povertà ed esclusione sociale), 11 giugno 2020 (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Europe_2020_indicators_-_poverty_and_social_exclusion&oldid=394836).

(53)  https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId =en&newsId=9378.

(54)  Eurofound «In-work poverty in EU» (Povertà lavorativa nell'UE), 5 settembre 2017.

(55)  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_peps04/default/table?lang=en

(56)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Statistiche_sulle_retribuzioni_minime

(57)  https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Statistiche_sulle_retribuzioni_minime#Retribuzioni_minime_espresse_in_standard_di_potere_d.27acquisto

(58)  Eurofound, «Minimum wages in 2020: Annual review» (Salari minimi nel 2020: revisione annuale), 4 giugno 2020.

(59)  ETUI, Benchmarking Working Europe 2019 (Analisi comparativa del lavoro in Europa 2019), capitolo «Labour market and social developments» (Mercato del lavoro e sviluppi sociali), 2019.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&furtherNews=yes&langId=it&newsId=9378

(60)  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/587285/IPOL_STU(2016)587285_EN.pdf

(61)  Eurofound «In-work poverty in EU» (Povertà lavorativa nell'UE), 5 settembre 2017 (https://www.eurofound.europa.eu/it/publications/report/2017/in-work-poverty-in-the-eu).

(62)  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200511-1

(63)  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200511-1

(64)  https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18001en.pdf

(65)  https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18001en.pdf

(66)  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190517-1

(67)  Eurofound, Living, Working and COVID-19 dataset (Dati su vita, lavoro e COVID-19), 28 settembre 2020 (http://eurofound.link/covid19data).

(68)  Eurofound, Living, Working and COVID-19 dataset (Dati su vita, lavoro e COVID-19), 28 settembre 2020 (http://eurofound.link/covid19data).

(69)  https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/brief/projected-poverty-impacts-of-COVID-19

(70)  Employment and Social Developments in Europe 2019 (Occupazione e sviluppi sociali in Europa nel 2019), https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8219.

(71)  Il «primo pilastro» di un tipico approccio a tre pilastri in materia pensionistica consiste in un regime di pensioni pubbliche legali gestito dallo Stato e generalmente finanziato attraverso i contributi sociali e/o il gettito fiscale generale, secondo un sistema a ripartizione. Fonte: briefing dell'EPRS, «European Union pension systems: adequate and sustainable?» (Sistemi pensionistici nell'Unione europea: adeguati e sostenibili?), novembre 2015.

(72)  Cfr. risoluzione del Parlamento europeo, del 24 novembre 2015, sulla riduzione delle disuguaglianze, con un'attenzione particolare alla povertà infantile (GU C 366 del 27.10.2017, pag. 19) e gli orientamenti politici per la Commissione europea 2019-2024: «Per aiutare tutti i minori bisognosi istituirò la garanzia europea per l'infanzia, riprendendo il concetto suggerito dal Parlamento europeo».

(73)  «Un'Unione più ambiziosa — Il mio programma per l'Europa», Orientamenti politici per la Commissione europea 2019-2024.

(74)  Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105).

(75)  Prevedere soluzioni ragionevoli costituisce un obbligo ai sensi della direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro dell'UE (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16) e dell'articolo 5 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite.

(76)  Allegati al programma di lavoro della Commissione per il 2020 (COM(2020)0690), obiettivo politico n. 9 nella sezione intitolata «Un'Europa pronta per l'era digitale».

(77)  Direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 79).

(78)  Risoluzione del Parlamento europeo del 30 gennaio 2020 sul divario retributivo di genere, secondo paragrafo (Testi approvati, P9_TA(2020)0025).

(79)  Secondo la strategia, la Commissione avrebbe dovuto presente misure vincolanti sulla trasparenza retributiva entro la fine del 2020.

(80)  Ad esempio l'istituzione di filiali (o società di comodo) e/o agenzie di lavoro interinale in Stati membri in cui i salari sono più bassi al solo scopo di assumere lavoratori distaccati anziché lavoratori locali.

(81)  Come previsto dalla direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 105).

(82)  Tra queste figurano le petizioni nn. 0240/18, 0328/18, 0365/18, 0374/18, 0396/18, 0419/18, 0829/2018, 0897/2018, 1161/2018, 0290/19, 0310/2019, 0335/2019, 0579/19, 0624/19, 0652/19, 0683/2019, 0737/2019, 1017/19, 1045/2019, 1241/2019, 1318/2019 e 0036/2020.

(83)  Tra queste figurano le petizioni nn. 1378/2013, 0019/2016, 0020/2016, 0021/2016, 0099/2017, 1162/2017, 0110/2018 e 0335/2019.

(84)  Regolamento (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 per quanto riguarda gli obblighi minimi in materia di periodi di guida massimi giornalieri e settimanali, di interruzioni minime e di periodi di riposo giornalieri e settimanali e il regolamento (UE) n. 165/2014 per quanto riguarda il posizionamento per mezzo dei tachigrafi (GU L 249 del 31.7.2020, pag. 1).

(85)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2020 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020)0682).

(86)  Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2020 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea (COM(2020)0682).

(87)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1); Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65); Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(88)  Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (GU L 262 del 17.10.2000, pag. 21).

(89)  Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50).


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