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Document 52021IP0042

    Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sull'attuazione dell'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (2020/2047(INI))

    GU C 465 del 17.11.2021, p. 47–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 465/47


    P9_TA(2021)0042

    Attuazione dell'articolo 43 sulle procedure d'asilo

    Risoluzione del Parlamento europeo del 10 febbraio 2021 sull'attuazione dell'articolo 43 della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (2020/2047(INI))

    (2021/C 465/05)

    Il Parlamento europeo,

    visti la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) nel 1948, e il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,

    vista la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo,

    vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU),

    visti la Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati e al relativo Protocollo del 1967, e in particolare il diritto al non respingimento,

    vista la Carta dei diritti fondamentali dell'UE (la «Carta»), in particolare gli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 18, 19, 20 e 47,

    visto il patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2018,

    visto l'articolo 78 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (1) (direttiva sulle procedure d'asilo),

    vista la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU),

    vista la direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (2),

    visto l'accordo provvisorio tra il Parlamento europeo e il Consiglio, del 14 giugno 2018, sulla rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza,

    visto il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (3),

    visto il regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (Dublino III) (4),

    vista la comunicazione della Commissione del 16 aprile 2020 intitolata «COVID-19: linee guida sull'attuazione delle disposizioni dell'UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento» (C(2020)2516),

    vista la valutazione dell'attuazione europea del Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), del novembre 2020, sulle procedure di asilo alla frontiera (5),

    visto lo studio dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) del settembre 2020 dal titolo «Border Procedures for Asylum Applications in EU+ Countries» (Procedure di frontiera per le domande di asilo nei paesi UE+) e la pubblicazione dell'EASO del settembre 2019 dal titolo «Guidance on asylum procedure: operational standards and indicators» (Linee guida sulla procedura di asilo: standard e indicatori operativi),

    vista la relazione 2020 sui diritti fondamentali dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA),

    visto il parere 3/2019 della FRA del 4 marzo 2019 dal titolo «Update of the 2016 Opinion of the European Union Agency for Fundamental Rights on fundamental rights in the “hotspots” set up in Greece and Italy» (Aggiornamento del parere del 2016 dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali sui diritti fondamentali negli hotspot istituiti in Grecia e in Italia),

    vista la relazione della FRA, dell'8 dicembre 2020, dal titolo «Migration: Fundamental Rights Challenges at Land Borders» (Migrazione: sfide in materia di diritti fondamentali alle frontiere terrestri),

    visti i principi raccomandati e gli orientamenti sui diritti umani alle frontiere internazionali presentati dall'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani,

    visto il progetto di accordo interistituzionale del 2016 «Legiferare meglio» tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea,

    vista la sua risoluzione del 30 maggio 2018 sull'interpretazione e l'applicazione dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (6),

    vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del 22 maggio 2018 relativa a una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE,

    visti l'articolo 54 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione ad elaborare relazioni di iniziativa,

    vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0005/2021),

    A.

    considerando che la presente risoluzione mira a fornire ai colegislatori informazioni basate su elementi concreti sull'attuale applicazione delle procedure di frontiera valutando il modo in cui gli Stati membri attuano l'articolo 43 della direttiva sulle procedure d'asilo e le relative disposizioni; che la presente relazione non intende sostituirsi alla completa e tanto attesa relazione di esecuzione della direttiva sulle procedure di asilo da parte della Commissione o ai negoziati legislativi sulla nuova proposta modificata di regolamento sulle procedure di asilo;

    B.

    considerando che spesso non vengono raccolti o resi disponibili al pubblico dati disaggregati e comparabili relativi all'attuazione dell'articolo 43 della direttiva sulle procedure di asilo; che i costi finanziari delle procedure di frontiera non sono disponibili; che la privazione della libertà può comportare notevoli costi umani per le persone, in particolare se i centri di detenzione alle frontiere sono inadeguati o se le garanzie procedurali non sono applicate o applicate in modo inadeguato;

    C.

    considerando che la direttiva sulle procedure di asilo non dà una definizione chiara delle procedure di frontiera né precisa i loro obiettivi; che l'articolo 43, paragrafo 1, della direttiva sulle procedure di asilo permette di optare per il ricorso alle procedure di frontiera; che 14 Stati membri dispongono di una procedura di frontiera e che, tra questi, tre degli Stati membri oggetto della valutazione dell'attuazione europea dell'EPRS si avvalgono di motivi che vanno oltre la direttiva sulle procedure di asilo; che gli Stati membri possono prevedere procedure per l'esame dell'ammissibilità e/o del merito alla frontiera o in una zona di transito in circostanze ben definite; che la maggioranza degli Stati membri valuta anche l'applicabilità di una procedura di Dublino alla frontiera o nelle zone di transito; che le procedure di frontiera rappresentano solo una piccola percentuale del totale dei casi delle autorità accertanti, con l'eccezione della Grecia, dove oltre il 50 % delle domande è trattato nel quadro di una procedura accelerata definita a seguito della dichiarazione UE-Turchia;

    D.

    considerando che l'articolo 43 della direttiva sulle procedure di asilo non specifica esplicitamente a quali frontiere gli Stati membri possono fare ricorso alle procedure di frontiera; che, secondo la valutazione dell'attuazione europea dell'EPRS, il termine «frontiera» nel suddetto articolo dovrebbe essere inteso come riferito alle frontiere esterne dell'UE; che due Stati membri applicano le procedure di frontiera anche alle frontiere interne e trattengono i richiedenti in strutture di polizia;

    E.

    considerando che alcuni Stati membri trattengono i richiedenti asilo in procedure di frontiera senza alcuna base giuridica nel diritto nazionale; che, oltre alle insufficienti garanzie per i richiedenti, ciò può anche comportare la negazione del diritto di visita dei deputati al Parlamento;

    F.

    considerando che il trattenimento nelle procedure di frontiera è soggetto alle stesse norme previste per il trattenimento di richiedenti nel territorio di uno Stato membro; che la direttiva sulle condizioni di accoglienza stabilisce che i richiedenti possono essere trattenuti solo in ultima istanza dopo aver debitamente esaminato tutte le misure non detentive alternative al trattenimento e che il trattenimento deve basarsi sui principi di necessità e proporzionalità; che, se il trattenimento è disposto dall'autorità amministrativa, gli Stati membri devono assicurare una rapida verifica in sede giudiziaria, d'ufficio e/o su domanda del richiedente, della legittimità del trattenimento; che per i minori gli Stati membri, nell'ambito dell'attuale quadro giuridico, devono anche compiere ogni sforzo per rilasciarli dal trattenimento e ospitarli in alloggi idonei;

    G.

    considerando che, nonostante il significativo aumento delle presunte violazioni dei diritti fondamentali alle frontiere esterne dell'UE, non vi è alcun obbligo per gli Stati membri di istituire un meccanismo di monitoraggio indipendente che garantisca la protezione dei diritti fondamentali alle frontiere esterne;

    H.

    considerando che ai cittadini di paesi terzi o agli apolidi dovrebbero essere fornite informazioni chiare e un'assistenza adeguata nelle procedure di frontiera, compresa l'assistenza legale e servizi di interpretariato, in particolare riguardo alla possibilità di presentare una domanda di protezione internazionale;

    I.

    considerando che la valutazione dell'attuazione europea dell'EPRS ha rilevato che le garanzie procedurali previste nella direttiva sulle procedure di asilo, in particolare il diritto all'informazione, all'assistenza legale e all'interpretazione, non sono applicate nella pratica o sono applicate solo in modo restrittivo dagli Stati membri esaminati nella valutazione;

    J.

    considerando che la valutazione dell'attuazione europea dell'EPRS indica diversi casi di non conformità con la direttiva sulle procedure di asilo; che la Commissione ha avviato procedure d'infrazione soltanto nei confronti di due Stati membri;

    Osservazioni generali

    1.

    rileva che la Commissione ha svolto consultazioni con le parti interessate nonché scambi di opinioni con il Parlamento e gli Stati membri in preparazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo; sottolinea tuttavia che, nonostante l'obbligo giuridico di presentare relazioni e i requisiti derivanti dall'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», la Commissione non ha mai presentato una relazione di attuazione sulla direttiva sulle procedure di asilo e che nel 2016 e nel 2020 ha presentato proposte di regolamento sulle procedure di asilo senza prevedere alcuna valutazione d'impatto; si attende che la Commissione presenti tale relazione, il cui termine è scaduto dal 2017;

    2.

    ribadisce l'importanza di un approccio basato su elementi concreti per orientare la definizione delle politiche in modo coerente;

    3.

    rileva che i dati statistici e relativi ai controlli sono essenziali per garantire la conformità al diritto dell'UE; invita gli Stati membri a raccogliere statistiche su: i) il numero di domande prese in considerazione nelle procedure di frontiera e la categoria di richiedenti interessata; ii) i tipi di motivi addotti per fare ricorso alle procedure di frontiera e la loro frequenza; iii) gli esiti delle procedure di frontiera, sia in primo grado che in appello, e iv) il numero e le categorie di persone non selezionate per le procedure di frontiera;

    Finalità

    4.

    sottolinea che le procedure di frontiera costituiscono attualmente eccezioni alla norma giuridicamente definita secondo cui i richiedenti asilo hanno il diritto di entrare nel territorio di uno Stato membro; prende atto che molte domande di protezione internazionale sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ammissione del richiedente; osserva che in tali casi gli Stati membri possono prevedere procedure di frontiera solo nei casi tassativamente previsti agli articoli 31, paragrafo 8, e 33 della direttiva sulle procedure di asilo e conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II della direttiva sulle procedure di asilo; rileva che il recepimento e l'applicazione delle procedure di frontiera di cui alla direttiva sulle procedure di asilo variano tra gli Stati membri, con conseguente mancanza di uniformità nell'UE; prende atto che la maggior parte degli Stati membri applica le procedure di frontiera solo in un piccolo numero di casi e che vari Stati membri si astengono in generale dal ricorrere a tali procedure; sottolinea, tuttavia, che tre dei sette Stati membri esaminati nella valutazione dell'attuazione europea dell'EPRS applicano procedure di frontiera oltre i motivi di cui all'articolo 43 della direttiva sulle procedure di frontiera e li invita ad astenersi dal farlo; invita inoltre gli Stati membri ad astenersi dall'applicare procedure di frontiera alle frontiere interne;

    5.

    rileva che tutti i richiedenti protezione internazionale hanno interesse a che le loro richieste siano trattate nel modo più rapido ed efficiente possibile, a condizione che tutte le domande siano oggetto di un esame individuale e che si possano applicare in modo efficiente le tutele procedurali e i diritti concessi ai richiedenti nel quadro del diritto dell'UE;

    Finzione giuridica di non ingresso e trattenimento

    6.

    ricorda che le procedure di frontiera comportano l'esame di una domanda di asilo alla frontiera o in una zona di transito prima di prendere una decisione sull'ingresso nel territorio di uno Stato membro; ribadisce che il respingimento ai sensi del codice frontiere Schengen non deve pregiudicare l'applicazione di disposizioni speciali relative al diritto di asilo e alla protezione internazionale; osserva pertanto che gli Stati membri hanno l'obbligo di valutare se un richiedente asilo necessiti di protezione;

    7.

    rileva inoltre che ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva sulle procedure d'asilo ai richiedenti deve essere consentito rimanere nel territorio degli Stati membri, anche alla frontiera o nelle zone di transito in cui la domanda di protezione internazionale è stata presentata;

    8.

    sottolinea che il fatto che un richiedente non sia entrato legalmente nel territorio dello Stato membro pur rimanendo effettivamente in tale territorio costituisce una finzione giuridica; sottolinea che tale finzione giuridica incide unicamente sul diritto di ingresso e di soggiorno, ma non significa che il richiedente non sia soggetto alla giurisdizione dello Stato membro interessato;

    9.

    sottolinea che i richiedenti sottoposti a procedure di frontiera sono suscettibili di essere trattenuti durante l'esame della loro domanda di asilo; sottolinea inoltre che tutti gli Stati membri esaminati nella valutazione dell'attuazione europea da parte dell'EPRS trattengono i richiedenti asilo nel quadro delle procedure di frontiera;

    10.

    ribadisce che, come sancito nella direttiva sulle condizioni di accoglienza, gli Stati membri non devono trattenere una persona per il solo fatto di essere un richiedente e che i richiedenti possono essere trattenuti solo in circostanze eccezionali e definite con estrema chiarezza; ricorda il suo accordo provvisorio comune con il Consiglio sulla rifusione della direttiva sulle condizioni di accoglienza che specifica che gli Stati membri non possono trattenere un richiedente in base alla sua nazionalità; sottolinea che la direttiva sulle condizioni di accoglienza stabilisce che la detenzione deve rimanere una misura di ultima istanza, che deve durare solo per un periodo il più breve possibile ed esclusivamente finché sono applicabili i motivi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, di tale direttiva e che le persone detenute devono avere la possibilità di presentare ricorso contro la privazione della libertà personale; ribadisce che il diritto alla libertà sancito dall'articolo 6 della Carta e dall'articolo 5 della CEDU si applica anche alle frontiere dell'UE; deplora che nelle procedure di frontiera non sia stata sviluppate e applicata quasi nessuna alternativa al trattenimento e incoraggia gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire che siano disponibili alternative al trattenimento;

    11.

    esprime preoccupazione per il fatto che alcuni Stati membri trattengono i richiedenti asilo nelle procedure di frontiera senza alcuna base giuridica pertinente nel diritto nazionale per il trattenimento nell'ambito delle procedure di frontiera, in quanto ciò può comportare garanzie insufficienti; sottolinea che, se gli Stati membri optano per il trattenimento, dovrebbero prevedere una base giuridica per tale trattenimento nel diritto nazionale;

    12.

    ricorda che la CGUE, nelle cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU, ha affermato che anche se il richiedente può lasciare una zona di transito in direzione di un paese terzo, tale situazione può configurarsi come trattenimento;

    13.

    è profondamente preoccupato per le segnalazioni di violazioni dei diritti umani e di condizioni di trattenimento deplorevoli nelle zone di transito o nei centri di trattenimento nelle zone di frontiera; invita gli Stati membri a garantire condizioni di accoglienza dignitose nelle strutture alle frontiere, conformemente alle norme della direttiva sulle condizioni di accoglienza; ricorda, a tale proposito, che i richiedenti che si trovano in stato di trattenimento dovrebbero essere trattati nel pieno rispetto della loro dignità umana;

    14.

    ricorda che l'interesse superiore del minore dovrebbe costituire una considerazione preminente degli Stati membri nell'applicazione della direttiva sulle procedure d'asilo, conformemente all'articolo 24 della Carta e alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989; osserva che il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti del fanciullo ha chiarito che i minori non dovrebbero mai essere detenuti per motivi di immigrazione; ribadisce la propria posizione sul regolamento sulle procedure di asilo secondo cui i minori non dovrebbero mai essere trattenuti nell'ambito delle procedure di frontiera e le procedure di frontiera possono essere applicate ai minori solo qualora esista un'alternativa al loro trattenimento; invita gli Stati membri che attualmente applicano le procedure di frontiera ai minori a predisporre alternative al trattenimento nel rispetto dell'interesse superiore del minore; invita gli Stati membri ad applicare le procedure di frontiera solo in presenza di tali alternative non detentive;

    Respingimento e monitoraggio

    15.

    sottolinea le recenti conclusioni della FRA, in particolare l'aumento significativo negli ultimi anni del numero di presunti casi di violazione dei diritti fondamentali segnalati alle frontiere esterne; osserva che ciò comprende molti casi di respingimento senza la registrazione delle domande di asilo, anche nel contesto delle procedure di frontiera; ribadisce che gli Stati membri sono tenuti a impedire l'attraversamento non autorizzato delle frontiere e ricorda che tale obbligo non pregiudica i diritti delle persone che chiedono protezione internazionale; conviene con la FRA che la regolarità e la gravità di questi presunti incidenti danno adito a gravi preoccupazioni per i diritti fondamentali; ribadisce che il rifiuto automatico di ingresso, il respingimento e le espulsioni collettive sono vietati dal diritto dell'UE e dal diritto internazionale; sottolinea inoltre che, a norma dell'articolo 8 della direttiva sulle procedure di asilo, gli Stati membri hanno il dovere di informare le persone sulla possibilità di presentare domanda di asilo qualora vi siano indizi di esigenze di protezione e che alle persone soggette a respingimento deve essere garantito l'accesso a un ricorso effettivo conformemente al diritto dell'UE e alla CEDU; deplora tutti i casi in cui gli Stati membri non rispettano i loro obblighi al riguardo e li invita a rispettare pienamente tali obblighi; invita la Commissione a garantire efficacemente il rispetto di tali obblighi da parte degli Stati membri, anche sospendendo i pagamenti dell'UE in caso di gravi carenze;

    16.

    ritiene importante istituire un meccanismo di controllo indipendente e invita gli Stati membri a dare agli organismi di monitoraggio un accesso illimitato alle strutture di frontiera per garantire l'effettiva tutela dei diritti fondamentali e la segnalazione sistematica delle violazioni, in linea con le raccomandazioni della FRA nella sua relazione sulle questioni relative ai diritti fondamentali alle frontiere terrestri; è del parere che il controllo indipendente dovrebbe verificare anche la qualità del processo decisionale e il suo esito, nonché le condizioni di trattenimento e il rispetto delle tutele procedurali; ritiene che le istituzioni nazionali indipendenti e competenti in materia di diritti umani e le ONG, le agenzie dell'UE come la FRA e le organizzazioni internazionali come l'UNHCR dovrebbero far parte degli organi di monitoraggio;

    Minori non accompagnati e richiedenti vulnerabili che necessitano di garanzie procedurali particolari nelle procedure di frontiera

    17.

    osserva che l'articolo 24 della direttiva sulle procedure di asilo specifica che gli Stati membri devono valutare entro un termine ragionevole dopo la presentazione di una domanda di protezione internazionale se il richiedente necessita di garanzie procedurali particolari e che non devono applicare la procedura di frontiera se nel suo ambito tali garanzie non possono essere fornite;

    18.

    sottolinea che, sebbene gli Stati membri abbiano istituito meccanismi per identificare i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali speciali, questi spesso non sono efficaci nel rilevare tali esigenze e, quando vengono individuate, spesso sono valutate solo quelle visibili; osserva che l'identificazione efficace e rapida dei richiedenti che necessitano di garanzie procedurali speciali rimane un problema; sottolinea che le persone vulnerabili hanno diritto a che le loro esigenze di garanzie procedurali speciali siano valutate e, qualora siano applicate procedure di frontiera, a ricevere un sostegno adeguato a norma del diritto dell'UE; invita gli Stati membri a garantire che tutti i richiedenti che necessitano di garanzie procedurali speciali siano effettivamente identificati e abbiano pieno accesso a tali garanzie e sostegno speciali, come stabilito nella direttiva sulle condizioni di accoglienza; sottolinea che, qualora non sia possibile fornire un sostegno adeguato nel quadro della procedura di frontiera o qualora l'autorità accertante ritenga che il richiedente necessiti di garanzie procedurali specifiche, prestando particolare attenzione alle vittime di torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o di violenza di genere, l'autorità accertante non deve applicare tale procedura al richiedente o deve cessare di applicarla;

    19.

    ricorda che l'articolo 25, paragrafo 6, lettera b), della direttiva sulle procedure di asilo prescrive un numero limitato di circostanze che consentono agli Stati membri di trattare le domande di minori non accompagnati nell'ambito di una procedura di frontiera; sottolinea che gli Stati membri esaminati non hanno messo a punto metodi adeguati di valutazione dell'età; invita gli Stati membri a garantire il rispetto dell'interesse superiore del minore e a proteggere i minori, comprese le vittime della tratta; sottolinea che la direttiva sulle procedure di asilo offre agli Stati membri la possibilità di esentare i minori non accompagnati dalle procedure di frontiera e di esaminare le loro domande conformemente alle normali procedure di asilo; invita gli Stati membri a esentare i minori non accompagnati dalle procedure di frontiera;

    Garanzie procedurali

    20.

    osserva che le procedure di frontiera sono procedure accelerate e ricorda che, a norma dell'articolo 43 della direttiva sulle procedure di asilo, i richiedenti nelle procedure di frontiera godono degli stessi diritti e garanzie dei richiedenti nelle procedure ordinarie;

    21.

    sottolinea che in tutti gli Stati membri esaminati sono stati riscontrati problemi significativi per quanto riguarda l'accesso all'assistenza legale e la qualità della stessa; sottolinea che l'assistenza legale è fondamentale per garantire procedure di asilo eque; raccomanda che l'assistenza legale gratuita sia garantita già in primo grado, non appena la domanda di asilo è registrata; invita gli Stati membri a fornire nella pratica un accesso effettivo all'assistenza giuridica e garantire che sia disponibile un numero sufficiente di consulenti legali qualificati;

    22.

    rileva che la direttiva sulle procedure di asilo offre agli Stati membri la possibilità di consentire alle ONG di accedere alle procedure di asilo per assistere i richiedenti; deplora che, nel quadro delle procedure di frontiera, molti Stati membri non regolamentino tale accesso nelle strutture di frontiera, ai valichi e nelle zone di transito per le organizzazioni non governative specializzate che possono svolgere un ruolo chiave nel garantire i diritti legali e procedurali dei richiedenti e migliorare la qualità delle decisioni in primo grado;

    23.

    sottolinea che le procedure di frontiera sono caratterizzate da una combinazione di termini procedurali brevi e trattenimento; ritiene che siano necessari termini procedurali efficienti per ridurre al minimo la privazione temporanea della libertà di circolazione in caso di trattenimento delle persone; ricorda che gli Stati membri possono introdurre termini più brevi ma ragionevoli, fatti salvi lo svolgimento di un esame adeguato e completo e l'effettivo accesso del richiedente alle garanzie e ai principi fondamentali previsti dalla direttiva sulle procedure di asilo; osserva che il termine per una decisione in una procedura di frontiera varia tra gli Stati membri da due a 28 giorni e per presentare ricorso da due a sette giorni; sottolinea che tali termini brevi possono costituire un problema per preparare accuratamente il colloquio o un ricorso e quindi per un'equa applicazione della procedura, certamente se le garanzie procedurali sancite nella direttiva sulle procedure di asilo non sono applicate in modo efficace;

    24.

    ribadisce gli obblighi degli Stati membri di dare accesso ai richiedenti all'assistenza, alla rappresentanza e a informazioni procedurali, come previsto dalla direttiva sulle procedure di asilo; sottolinea la necessità che i richiedenti abbiano un accesso tempestivo a informazioni adeguate e comprensibili sulle procedure di frontiera e sui loro diritti e obblighi; sottolinea che l'interpretazione dovrebbe essere fornita di persona e in tutte le fasi della procedura di frontiera; ricorda che i colloqui personali sono un corollario dell'obbligo degli Stati membri di concedere ai richiedenti un'opportunità effettiva di motivare la loro domanda e di presentare elementi essenziali per la procedura di esame e devono essere condotti da personale adeguatamente formato; sottolinea che ai richiedenti dovrebbe essere concesso un tempo sufficiente per preparare il colloquio; osserva con preoccupazione che gli Stati membri esaminati nella valutazione dell'attuazione europea dell'EPRS non adempiono ai loro obblighi ai sensi della direttiva sulle procedure di asilo relativi alle garanzie procedurali nel contesto delle procedure di frontiera e sottolinea che le difficoltà dei richiedenti nell'accedere alle garanzie procedurali possono avere gravi ripercussioni sui loro diritti garantiti dalla Carta; invita gli Stati membri ad attuare e applicare interamente le tutele previste dalla direttiva sulle procedure di asilo;

    25.

    riconosce che la direttiva sulle procedure di asilo lascia alla discrezione degli Stati membri la facoltà di decidere se i ricorsi abbiano un effetto sospensivo automatico; ricorda, tuttavia, che la CGUE ha riconosciuto che un ricorso contro una decisione di rimpatrio, la cui esecuzione può esporre il cittadino di un paese terzo interessato a un grave rischio di respingimento, deve avere un effetto sospensivo;

    Procedure di frontiera ed elevato numero di arrivi

    26.

    rileva che, a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, della direttiva sulle procedure di asilo, nel caso di arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di protezione internazionale alla frontiera o in una zona di transito, dette procedure si possono applicare anche nei luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito;

    27.

    ricorda che le garanzie di cui al capo II della direttiva sulle procedure di asilo si applicano anche nel caso di un numero elevato di arrivi; ritiene che personale e risorse sufficienti siano essenziali a tale riguardo; osserva con preoccupazione che, in tali casi, la corretta applicazione delle procedure di frontiera può essere difficile, può creare il rischio di violazioni dei diritti fondamentali e può are adito a preoccupazioni in merito all'efficienza;

    28.

    condivide le preoccupazioni espresse dalla FRA, dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e dal relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani dei migranti in merito al rispetto delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali nelle procedure di frontiera accelerate utilizzate nei punti di crisi in Grecia; deplora le gravi lacune in materia di diritti fondamentali esistenti nei punti di crisi europei individuati dalla FRA;

    29.

    rileva che le agenzie dell'UE possono sostenere gli Stati membri in caso di arrivi in cui è coinvolto un gran numero di richiedenti asilo ai valichi di frontiera, per garantire una procedura rapida ed equa per tutti i richiedenti; osserva in particolare che l'EASO può fornire sostegno operativo in varie fasi della procedura di asilo e che Frontex può prestare assistenza nelle operazioni di vaglio (screening), identificazione e rilevamento delle impronte digitali; osserva che finora l'EASO ha fornito assistenza solo in Grecia nel quadro della cosiddetta procedura di frontiera accelerata per le isole; sottolinea inoltre che sono stati compiuti miglioramenti, ma che persistono gravi carenze, come ad esempio una durata media di diversi mesi per le procedure di frontiera; auspica che la prevista Agenzia dell'UE per l'asilo contribuisca ad affrontare tali carenze;

    Applicazione delle procedure di frontiera

    30.

    ricorda che l'applicazione delle procedure di frontiera rimane a discrezione degli Stati membri; ribadisce che, se applicano procedure di frontiera, gli Stati membri dovrebbero prevedere condizioni tali da garantire una procedura equa e adeguata nonché una rapida chiarezza sul suo esito per i richiedenti protezione internazionale; osserva che, in particolare, nei casi più complessi l'efficacia delle garanzie procedurali, come il diritto all'assistenza legale, può essere compromessa; sottolinea che procedure e garanzie procedurali efficienti devono andare di pari passo; sottolinea che laddove non sia possibile adottare una decisione entro quattro settimane, la domanda deve essere trattata conformemente alle altre disposizioni della direttiva sulle procedure di asilo; invita gli Stati membri a rispettare pienamente, nella legislazione e nella pratica, le garanzie procedurali sancite dalla direttiva sulle procedure di asilo;

    31.

    invita gli Stati membri a continuare a scambiarsi buone prassi sulla corretta applicazione dell'attuale procedura di frontiera e a condividerle anche con la Commissione;

    32.

    invita gli Stati membri a valutare criticamente se la loro attuale capacità operativa è sufficiente a garantire il rispetto dei loro obblighi nell'ambito delle procedure di frontiera; invita gli Stati membri a rafforzare la cooperazione e l'assistenza operative ove necessario;

    33.

    invita la Commissione a monitorare efficacemente l'attuazione dell'articolo 43 e delle relative disposizioni della direttiva sulle procedure di asilo e a intervenire in caso di non conformità, anche avviando, se del caso, procedure di infrazione;

    o

    o o

    34.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

    (1)  GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60.

    (2)  GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96.

    (3)  GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

    (4)  GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

    (5)  W. van Ballegooij, K. Eisele, «Asylum procedures at the border, European Implementation Assessment» (Procedure di asilo alla frontiera, la valutazione dell'attuazione a livello europeo), Servizio Ricerca del Parlamento europeo, 2020.

    (6)  GU C 76 del 9.3.2020, pag. 86.


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