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Документ 52020IP0360

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027, l'accordo interistituzionale, lo strumento dell'Unione europea per la ripresa e il regolamento sullo Stato di diritto (2020/2923(RSP)

GU C 445 del 29.10.2021г., стр. 15—17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 445/15


P9_TA(2020)0360

QFP, condizionalità dello Stato di diritto e risorse proprie

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027, l'accordo interistituzionale, lo strumento dell'Unione europea per la ripresa e il regolamento sullo Stato di diritto (2020/2923(RSP)

(2021/C 445/02)

Il Parlamento europeo,

visti gli articoli 2, 14, 15, 16 e 17 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 295, 310, 311, 312 e 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

visto l'accordo politico raggiunto il 5 novembre 2020 sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione («regolamento sullo Stato di diritto»),

visti gli accordi politici, comprese le dichiarazioni comuni e unilaterali, raggiunti il 10 novembre 2020 concernenti il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (in appresso «QFP»), l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché sulle nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (in appresso «accordo interistituzionale») e lo strumento dell'Unione europea per la ripresa (in appresso «strumento per la ripresa»),

viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo il 21 luglio 2020,

vista la risoluzione del Parlamento europeo del 23 luglio 2020,

vista la lettera del Parlamento europeo, in data 26 agosto 2020, sullo Stato di diritto inviata dai capigruppo ad Angela Merkel, Cancelliera della Repubblica federale di Germania e Presidente del Consiglio dell'UE, e a Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea,

vista la dichiarazione del Parlamento europeo, resa il 18 novembre 2020 dalla Conferenza dei presidenti, concernente il bilancio dell'UE a lungo termine e lo Stato di diritto,

viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo l'11 dicembre 2020,

visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.

considerando che l'Unione europea è un'unione di valori, quali sanciti dall'articolo 2 TUE;

B.

considerando che la pandemia di COVID-19 ha causato la morte di migliaia di persone in Europa e nel mondo e determinato una crisi senza precedenti, con conseguenze disastrose per le persone, i lavoratori e le imprese, e pertanto richiede una risposta senza precedenti, soprattutto dopo la seconda ondata di COVID-19 e fino a quando la pandemia non sarà effettivamente finita;

C.

considerando che il dibattito politico in seno al Consiglio europeo ha ritardato l'intero processo e di conseguenza i negoziati, l'adozione e l'attuazione del QFP, dell'accordo interistituzionale, dello strumento per la ripresa e del regolamento sullo Stato di diritto;

D.

considerando che un efficace regolamento sullo Stato di diritto e l'introduzione di nuove risorse proprie costituivano una condizione preliminare per l'approvazione del pacchetto QFP da parte del Parlamento europeo;

E.

considerando che i colegislatori dell'Unione sono stati in grado di pervenire ad accordi senza precedenti nel corso del 2020;

1.

accoglie con favore gli accordi politici, comprese le dichiarazioni comuni e unilaterali, raggiunti dai colegislatori il 5 novembre 2020 sul regolamento sullo Stato di diritto e il 10 novembre 2020 su QFP, accordo intersistituzionale e strumento per la ripresa; sottolinea che questi accordi politici storici comprendono, tra l'altro, le seguenti disposizioni:

un pacchetto senza precedenti di 1 800 miliardi di EUR, costituito dal QFP 2021-2027 (1 074 miliardi di EUR che aumentano progressivamente a 1 085 miliardi di EUR) abbinato allo strumento per la ripresa (750 miliardi di EUR);

un'aggiunta di 16 miliardi di EUR al QFP 2021-2027 da distribuire ai programmi faro dell'UE individuati dal Parlamento europeo (UE per la salute, Orizzonte Europa, Erasmus +, Fondo per la gestione integrata delle frontiere, Frontex, InvestEU, Diritti e valori, Europa creativa, Aiuto umanitario e NDICI) e per rafforzare la risposta di bilancio a eventi imprevisti;

una tabella di marcia giuridicamente vincolante per introdurre nuove risorse proprie nel corso del prossimo QFP, che dovrebbero essere almeno sufficienti a coprire i futuri costi di rimborso (capitale e interessi) dello strumento per la ripresa;

una quota minima giuridicamente vincolante per le spese legate al clima pari ad almeno il 30 % del QFP e dello strumento per la ripresa e per le spese legate alla biodiversità pari al 7,5 %, nel 2024, e al 10 %, dal 2026 in poi, del QFP;

elementi per monitorare la spesa per l'uguaglianza di genere e l'integrazione della dimensione di genere;

un ruolo rafforzato per il Parlamento europeo, in qualità di autorità di bilancio, nella gestione dello strumento per la ripresa e delle entrate con destinazione specifica esterne, nonché nell'istituzione di futuri strumenti di emergenza basati sull'articolo 122 TFUE;

una condizionalità efficace relativa allo Stato di diritto;

2.

ricorda l'importanza storica del pacchetto e il suo potenziale per garantire una rapida ripresa dalla pandemia di COVID-19 e dai suoi effetti socio-economici e rispondere alle sfide dell'Unione per i prossimi sette anni, tra cui il Green Deal, la transizione digitale e la protezione dei suoi valori e del denaro dei contribuenti dell'UE;

3.

accoglie con favore l'esito del Consiglio europeo che ha approvato i suddetti accordi politici nella riunione del 10 e 11 dicembre 2020; si compiace del fatto che i capi di Stato e di governo abbiano raggiunto un accordo per consentire l'entrata in vigore del QFP, dell'accordo intersistituzionale, dello strumento per la ripresa e del regolamento sullo Stato di diritto il 1o gennaio 2021; accoglie con favore il fatto che i testi giuridici rimangano invariati;

4.

deplora vivamente, tuttavia, che, a causa della regola dell'unanimità in seno al Consiglio, l'adozione dell'intero pacchetto, compresi i nuovi programmi dell'UE per il periodo 2021-2027, causi un ritardo eccessivo per l'intero processo; ricorda che il contenuto delle conclusioni del Consiglio europeo sul regolamento relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione è superfluo; ricorda che l'applicabilità, lo scopo e l'ambito di applicazione del regolamento sullo Stato di diritto sono chiaramente definiti nel testo giuridico di detto regolamento;

5.

ricorda che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, TUE, il Consiglio europeo non esercita funzioni legislative; ritiene pertanto che qualsiasi dichiarazione politica del Consiglio europeo non possa essere considerata un'interpretazione della legislazione in quanto l'interpretazione è di competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE);

6.

ricorda che la Commissione e il suo Presidente sono eletti dal Parlamento europeo; ricorda che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, la Commissione vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei medesimi; afferma pertanto che la Commissione deve, in qualsiasi momento e in qualsiasi circostanza, rispettare la legge, dura lex sed lex;

7.

ricorda che, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, TUE, la Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza;

8.

ricorda che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 8, TUE, la Commissione è responsabile dinanzi al Parlamento europeo; ricorda che il Parlamento dispone di diversi strumenti giuridici per garantire che la Commissione rispetti i suoi obblighi derivanti dal trattato, compresa la procedura di discarico per valutare la corretta gestione dei fondi dell'Unione; sottolinea, inoltre, che il Parlamento ha a disposizione diversi mezzi giuridici e politici per far sì che la legge sia applicata da tutti e in primo luogo dalle istituzioni dell'UE; sottolinea che le conclusioni del Consiglio europeo non possono essere rese vincolanti per la Commissione in sede di applicazione degli atti giuridici;

9.

sottolinea che i colegislatori hanno convenuto che il regolamento relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione entrerà in vigore il 1o gennaio 2021 e dovrà essere applicato a tutti gli impegni e i pagamenti; ricorda che l'applicabilità di detto regolamento non può essere subordinata all'adozione di alcun orientamento, in quanto il testo concordato è sufficientemente chiaro e non sono previsti strumenti di attuazione; si aspetta che la Commissione, in quanto custode dei trattati, garantisca che il regolamento sia pienamente applicabile a partire dalla data concordata dai colegislatori e ricorda che l'annullamento del regolamento o di parte di esso è possibile solo da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea; afferma che, se uno Stato membro chiede l'annullamento del regolamento o di parti di esso, il Parlamento ne difenderà la validità dinanzi alla Corte e si aspetta che la Commissione intervenga a sostegno della posizione del Parlamento; sottolinea, in tal caso, che il Parlamento chiederà alla Corte di pronunciarsi mediante procedura accelerata; richiama l'attenzione sull'articolo 265 TFUE e si dichiara pronto a farne uso;

10.

ritiene che debba essere riconosciuta la necessità della piena partecipazione del Parlamento al funzionamento dello strumento per la ripresa; sottolinea che il trilogo in corso deve fornire un risultato soddisfacente su questo punto;

11.

è dell'avviso che il superamento degli ostacoli posti dal requisito dell'unanimità in seno al Consiglio per quanto riguarda l'adozione del QFP e della decisione sulle risorse proprie, tra l'altro, vada affrontato nella prossima Conferenza sul futuro dell'Europa;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al Consiglio europeo e alla Commissione.

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