Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.
Документ 52020IP0360
European Parliament resolution of 17 December 2020 on the Multiannual Financial Framework 2021-2027, the Interinstitutional Agreement, the EU Recovery Instrument and the Rule of Law Regulation (2020/2923(RSP)
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027, l'accordo interistituzionale, lo strumento dell'Unione europea per la ripresa e il regolamento sullo Stato di diritto (2020/2923(RSP)
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027, l'accordo interistituzionale, lo strumento dell'Unione europea per la ripresa e il regolamento sullo Stato di diritto (2020/2923(RSP)
GU C 445 del 29.10.2021г., стр. 15—17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
29.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 445/15 |
P9_TA(2020)0360
QFP, condizionalità dello Stato di diritto e risorse proprie
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027, l'accordo interistituzionale, lo strumento dell'Unione europea per la ripresa e il regolamento sullo Stato di diritto (2020/2923(RSP)
(2021/C 445/02)
Il Parlamento europeo,
|
— |
visti gli articoli 2, 14, 15, 16 e 17 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 295, 310, 311, 312 e 322 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), |
|
— |
visto l'accordo politico raggiunto il 5 novembre 2020 sul regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione («regolamento sullo Stato di diritto»), |
|
— |
visti gli accordi politici, comprese le dichiarazioni comuni e unilaterali, raggiunti il 10 novembre 2020 concernenti il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (in appresso «QFP»), l'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché sulle nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie (in appresso «accordo interistituzionale») e lo strumento dell'Unione europea per la ripresa (in appresso «strumento per la ripresa»), |
|
— |
viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo il 21 luglio 2020, |
|
— |
vista la risoluzione del Parlamento europeo del 23 luglio 2020, |
|
— |
vista la lettera del Parlamento europeo, in data 26 agosto 2020, sullo Stato di diritto inviata dai capigruppo ad Angela Merkel, Cancelliera della Repubblica federale di Germania e Presidente del Consiglio dell'UE, e a Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione europea, |
|
— |
vista la dichiarazione del Parlamento europeo, resa il 18 novembre 2020 dalla Conferenza dei presidenti, concernente il bilancio dell'UE a lungo termine e lo Stato di diritto, |
|
— |
viste le conclusioni adottate dal Consiglio europeo l'11 dicembre 2020, |
|
— |
visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento, |
|
A. |
considerando che l'Unione europea è un'unione di valori, quali sanciti dall'articolo 2 TUE; |
|
B. |
considerando che la pandemia di COVID-19 ha causato la morte di migliaia di persone in Europa e nel mondo e determinato una crisi senza precedenti, con conseguenze disastrose per le persone, i lavoratori e le imprese, e pertanto richiede una risposta senza precedenti, soprattutto dopo la seconda ondata di COVID-19 e fino a quando la pandemia non sarà effettivamente finita; |
|
C. |
considerando che il dibattito politico in seno al Consiglio europeo ha ritardato l'intero processo e di conseguenza i negoziati, l'adozione e l'attuazione del QFP, dell'accordo interistituzionale, dello strumento per la ripresa e del regolamento sullo Stato di diritto; |
|
D. |
considerando che un efficace regolamento sullo Stato di diritto e l'introduzione di nuove risorse proprie costituivano una condizione preliminare per l'approvazione del pacchetto QFP da parte del Parlamento europeo; |
|
E. |
considerando che i colegislatori dell'Unione sono stati in grado di pervenire ad accordi senza precedenti nel corso del 2020; |
|
1. |
accoglie con favore gli accordi politici, comprese le dichiarazioni comuni e unilaterali, raggiunti dai colegislatori il 5 novembre 2020 sul regolamento sullo Stato di diritto e il 10 novembre 2020 su QFP, accordo intersistituzionale e strumento per la ripresa; sottolinea che questi accordi politici storici comprendono, tra l'altro, le seguenti disposizioni:
|
|
2. |
ricorda l'importanza storica del pacchetto e il suo potenziale per garantire una rapida ripresa dalla pandemia di COVID-19 e dai suoi effetti socio-economici e rispondere alle sfide dell'Unione per i prossimi sette anni, tra cui il Green Deal, la transizione digitale e la protezione dei suoi valori e del denaro dei contribuenti dell'UE; |
|
3. |
accoglie con favore l'esito del Consiglio europeo che ha approvato i suddetti accordi politici nella riunione del 10 e 11 dicembre 2020; si compiace del fatto che i capi di Stato e di governo abbiano raggiunto un accordo per consentire l'entrata in vigore del QFP, dell'accordo intersistituzionale, dello strumento per la ripresa e del regolamento sullo Stato di diritto il 1o gennaio 2021; accoglie con favore il fatto che i testi giuridici rimangano invariati; |
|
4. |
deplora vivamente, tuttavia, che, a causa della regola dell'unanimità in seno al Consiglio, l'adozione dell'intero pacchetto, compresi i nuovi programmi dell'UE per il periodo 2021-2027, causi un ritardo eccessivo per l'intero processo; ricorda che il contenuto delle conclusioni del Consiglio europeo sul regolamento relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione è superfluo; ricorda che l'applicabilità, lo scopo e l'ambito di applicazione del regolamento sullo Stato di diritto sono chiaramente definiti nel testo giuridico di detto regolamento; |
|
5. |
ricorda che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, TUE, il Consiglio europeo non esercita funzioni legislative; ritiene pertanto che qualsiasi dichiarazione politica del Consiglio europeo non possa essere considerata un'interpretazione della legislazione in quanto l'interpretazione è di competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE); |
|
6. |
ricorda che la Commissione e il suo Presidente sono eletti dal Parlamento europeo; ricorda che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, TUE, la Commissione vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei medesimi; afferma pertanto che la Commissione deve, in qualsiasi momento e in qualsiasi circostanza, rispettare la legge, dura lex sed lex; |
|
7. |
ricorda che, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, TUE, la Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza; |
|
8. |
ricorda che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 8, TUE, la Commissione è responsabile dinanzi al Parlamento europeo; ricorda che il Parlamento dispone di diversi strumenti giuridici per garantire che la Commissione rispetti i suoi obblighi derivanti dal trattato, compresa la procedura di discarico per valutare la corretta gestione dei fondi dell'Unione; sottolinea, inoltre, che il Parlamento ha a disposizione diversi mezzi giuridici e politici per far sì che la legge sia applicata da tutti e in primo luogo dalle istituzioni dell'UE; sottolinea che le conclusioni del Consiglio europeo non possono essere rese vincolanti per la Commissione in sede di applicazione degli atti giuridici; |
|
9. |
sottolinea che i colegislatori hanno convenuto che il regolamento relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione entrerà in vigore il 1o gennaio 2021 e dovrà essere applicato a tutti gli impegni e i pagamenti; ricorda che l'applicabilità di detto regolamento non può essere subordinata all'adozione di alcun orientamento, in quanto il testo concordato è sufficientemente chiaro e non sono previsti strumenti di attuazione; si aspetta che la Commissione, in quanto custode dei trattati, garantisca che il regolamento sia pienamente applicabile a partire dalla data concordata dai colegislatori e ricorda che l'annullamento del regolamento o di parte di esso è possibile solo da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea; afferma che, se uno Stato membro chiede l'annullamento del regolamento o di parti di esso, il Parlamento ne difenderà la validità dinanzi alla Corte e si aspetta che la Commissione intervenga a sostegno della posizione del Parlamento; sottolinea, in tal caso, che il Parlamento chiederà alla Corte di pronunciarsi mediante procedura accelerata; richiama l'attenzione sull'articolo 265 TFUE e si dichiara pronto a farne uso; |
|
10. |
ritiene che debba essere riconosciuta la necessità della piena partecipazione del Parlamento al funzionamento dello strumento per la ripresa; sottolinea che il trilogo in corso deve fornire un risultato soddisfacente su questo punto; |
|
11. |
è dell'avviso che il superamento degli ostacoli posti dal requisito dell'unanimità in seno al Consiglio per quanto riguarda l'adozione del QFP e della decisione sulle risorse proprie, tra l'altro, vada affrontato nella prossima Conferenza sul futuro dell'Europa; |
|
12. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, al Consiglio europeo e alla Commissione. |