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Dokuments 62019CA0550
Case C-550/19: Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 24 June 2021 (request for a preliminary ruling from the Juzgado de lo Social No 14 de Madrid — Spain) — EV v Obras y Servicios Públicos SA, Acciona Agua SA (Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 1999/70/EC — Framework agreement on fixed-term employment concluded by ETUC, UNICE and CEEP — Clause 5 — Measures to prevent abuse arising from the use of successive fixed-term employment contracts or relationships — Successive fixed-term employment contracts in the construction sector, known as ‘fijos de obra’ — Concept of ‘objective reasons’ justifying the renewal of such contracts — Directive 2001/23/EC — Article 1(1) — Transfer of an undertaking — Article 3(1) — Safeguarding of employees’ rights — Taking over of employment contracts in accordance with the terms of a collective agreement — Collective agreement limiting the rights and obligations of the transferred workers to the rights and obligations arising from the last contract concluded with the outgoing company)
Causa C-550/19: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n° 14 de Madrid — Spagna) — EV / Obras y Servicios Públicos S.A., Acciona Agua, S.A. (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 5 – Misure di prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore edile cosiddetti «fijos de obra» – Nozione di «ragioni obiettive» per la giustificazione del rinnovo di simili contratti – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Trasferimento d’impresa – Articolo 3, paragrafo 1 – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Subentro nei contratti di lavoro che avviene in forza delle disposizioni di un contratto collettivo – Contratto collettivo che limita i diritti e gli obblighi dei lavoratori trasferiti ai diritti e agli obblighi risultanti dall’ultimo contratto concluso con l’impresa uscente)
Causa C-550/19: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social n° 14 de Madrid — Spagna) — EV / Obras y Servicios Públicos S.A., Acciona Agua, S.A. (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE – Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 5 – Misure di prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato – Successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore edile cosiddetti «fijos de obra» – Nozione di «ragioni obiettive» per la giustificazione del rinnovo di simili contratti – Direttiva 2001/23/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Trasferimento d’impresa – Articolo 3, paragrafo 1 – Mantenimento dei diritti dei lavoratori – Subentro nei contratti di lavoro che avviene in forza delle disposizioni di un contratto collettivo – Contratto collettivo che limita i diritti e gli obblighi dei lavoratori trasferiti ai diritti e agli obblighi risultanti dall’ultimo contratto concluso con l’impresa uscente)
GU C 320 del 9.8.2021., 4.–5. lpp.
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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9.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 320/4 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 giugno 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de lo Social no 14 de Madrid — Spagna) — EV / Obras y Servicios Públicos S.A., Acciona Agua, S.A.
(Causa C-550/19) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 5 - Misure di prevenzione degli abusi derivanti dall’utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Successione di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore edile cosiddetti «fijos de obra» - Nozione di «ragioni obiettive» per la giustificazione del rinnovo di simili contratti - Direttiva 2001/23/CE - Articolo 1, paragrafo 1 - Trasferimento d’impresa - Articolo 3, paragrafo 1 - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Subentro nei contratti di lavoro che avviene in forza delle disposizioni di un contratto collettivo - Contratto collettivo che limita i diritti e gli obblighi dei lavoratori trasferiti ai diritti e agli obblighi risultanti dall’ultimo contratto concluso con l’impresa uscente)
(2021/C 320/04)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Social no 14 de Madrid
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: EV
Convenute: Obras y Servicios Públicos S.A., Acciona Agua, S.A.
Dispositivo
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1) |
La clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che spetta al giudice nazionale valutare, conformemente a tutte le norme di diritto nazionale applicabili, se la limitazione a tre anni consecutivi, fatte salve particolari condizioni, dell’impiego di lavoratori a tempo determinato in forza di contratti cosiddetti «fijos de obra» da parte di una stessa impresa in diversi luoghi di lavoro siti nella stessa provincia e la concessione a tali lavoratori di un’indennità di cessazione, supponendo che tale giudice nazionale constati che dette misure sono effettivamente adottate nei confronti dei suddetti lavoratori, costituiscono misure adeguate — per prevenire e, se del caso, sanzionare gli abusi risultanti dall’utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato — o «norme equivalenti», ai sensi di tale clausola 5, punto 1. In ogni caso, una simile normativa nazionale non può essere applicata dalle autorità dello Stato membro interessato in modo tale che il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato cosiddetti «fijos de obra» consecutivi sia considerato giustificato da «ragioni obiettive», ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a), di tale accordo quadro, per il solo motivo che ciascuno di tali contratti è concluso in generale per un solo cantiere, indipendentemente dalla sua durata, poiché una simile normativa nazionale non impedisce in pratica al datore di lavoro interessato di soddisfare, con un rinnovo di tal genere, esigenze permanenti e durevoli di personale. |
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2) |
L’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale, in caso di trasferimento di personale nell’ambito di contratti pubblici, i diritti e gli obblighi del lavoratore trasferito che l’impresa entrante è tenuta a rispettare si limitano esclusivamente a quelli risultanti dall’ultimo contratto che tale lavoratore ha concluso con l’impresa uscente, a condizione che l’applicazione di tale normativa non abbia l’effetto di mettere detto lavoratore in una posizione meno favorevole per il solo fatto di tale trasferimento, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. |