Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021X0512(01)

Notifica da parte dell'Unione europea ai sensi dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra 2021/C 185/03

ST/8219/2021/INIT

GU C 185 del 12.5.2021, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 185/6


Notifica da parte dell'Unione europea ai sensi dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

(2021/C 185/03)

L’Unione europea comunica al Regno Unito quanto segue in relazione all’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»).

I.   REVISIONE DELL’ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Le informazioni che seguono sostituiscono quelle notificate al Regno Unito il 29 gennaio 2021.

b)   articolo 690, paragrafo 7, lettera b) (1) : Notifica dell’autorità competente, in base al diritto interno di ciascuno Stato membro, a eseguire un mandato d’arresto

Spagna

L’organo giurisdizionale spagnolo competente per il riconoscimento e l’esecuzione dei mandati d’arresto è la Camera penale (Sala de lo Penal) dell’Alta Corte nazionale (Audiencia Nacional), tranne nei casi in cui la persona ricercata non si opponga al mandato d’arresto emesso dalle autorità del Regno Unito, nel qual caso sarebbe competente il tribunale centrale di istruzione (Juzgado Central de Instrucción) corrispondente.

II.   ALTRE NOTIFICHE SUPPLEMENTARI

Le notifiche che seguono sono aggiunte alle notifiche al Regno Unito effettuate il 26 febbraio 2021.

8)   Notifica ai sensi dell’articolo 659, paragrafo 4/dell’articolo 690, paragrafo 2 (2)

L’Unione europea notifica, a nome dei seguenti Stati membri, che l’articolo 659 (3) si applicherà anche ai conti detenuti in istituti finanziari diversi dalle banche, nel rispetto del principio di reciprocità:

Cipro.

9)   Notifica ai sensi dell’articolo 660, paragrafo 5/dell’articolo 690, paragrafo 2 (4)

L’Unione europea notifica, a nome dei seguenti Stati membri, che l’articolo 660 (5) si applicherà anche ai conti detenuti in istituti finanziari diversi dalle banche, nel rispetto del principio di reciprocità:

Cipro.

11)   Notifica ai sensi dell’articolo 670/dell’articolo 690, paragrafo 2 (6)

L’Unione europea notifica a nome dei seguenti Stati membri che, su base di reciprocità, la condizione della doppia incriminazione di cui all’articolo 670, paragrafo 1, lettera b) (7), non si applicherà purché il reato all’origine della richiesta sia a) uno dei reati elencati all’articolo 599, paragrafo 4 (8), quali definiti dalla legge dello Stato richiedente, e b) punibile dallo Stato richiedente con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima non inferiore a tre anni:

Paesi Bassi.


(1)  ex articolo LAW.OTHER.134, paragrafo 7, lettera b).

(2)  ex articolo LAW.CONFISC.4, paragrafo 4/articolo LAW.OTHER.134, paragrafo 2.

(3)  ex articolo LAW.CONFISC.4.

(4)  ex articolo LAW.CONFISC.5, paragrafo 5/articolo LAW.OTHER.134, paragrafo 2.

(5)  ex LAW.CONFISC.5.

(6)  ex articolo LAW.CONFISC.15, paragrafo 2/articolo LAW.OTHER.134, paragrafo 2.

(7)  ex articolo LAW.CONFISC.15, paragrafo 1.

(8)  ex articolo LAW.SURR.79, paragrafo 4.


Top