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Dokument 52021XG0219(01)
Notice for the attention of the persons, entities and bodies to which restrictive measures provided for in Council Decision 2011/101/CFSP, as amended by Council Decision (CFSP) 2021/258 and in Council Regulation (EC) No 314/2004, as amended by Council Regulation (EU) 2021/251 concerning restrictive measures in view of the situation in Zimbabwe apply 2021/C 59/02
Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2011/101/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2021/258 del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) 2021/251 del Consiglio, relativi a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe 2021/C 59/02
Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2011/101/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2021/258 del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) 2021/251 del Consiglio, relativi a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe 2021/C 59/02
GU C 59 del 19.2.2021, s. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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19.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 59/2 |
Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2011/101/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2021/258 del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) 2021/251 del Consiglio, relativi a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe
(2021/C 59/02)
Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi che figurano nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2021/258 del Consiglio (2), e nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (UE) 2021/251 del Consiglio (4), relativi a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe.
Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone, le entità e gli organismi figuranti nei summenzionati allegati debbano continuare a essere inclusi nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2011/101/PESC e al regolamento (CE) n. 314/2004.
Si richiama l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 7 del regolamento).
Anteriormente al 1o novembre 2021 le persone, le entità e gli organismi in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include nell'elenco summenzionato. Le eventuali richieste devono essere inviate al seguente indirizzo:
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Consiglio dell'Unione europea |
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Segretariato generale |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi/Wetstraat 175 |
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1048 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
E-mail:sanctions@consilium.europa.eu
Si richiama inoltre l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(1) GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6.
(2) GU L 58 del 19.2.2021, pag. 51.