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Dokument 52021XG0219(01)

Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2011/101/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2021/258 del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) 2021/251 del Consiglio, relativi a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe 2021/C 59/02

GU C 59 del 19.2.2021, s. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.2.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 59/2


Avviso all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2011/101/PESC del Consiglio, modificata dalla decisione (PESC) 2021/258 del Consiglio, e al regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio, modificato dal regolamento (UE) 2021/251 del Consiglio, relativi a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe

(2021/C 59/02)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi che figurano nell'allegato I della decisione 2011/101/PESC del Consiglio (1), modificata dalla decisione (PESC) 2021/258 del Consiglio (2), e nell'allegato III del regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio (3), modificato dal regolamento (UE) 2021/251 del Consiglio (4), relativi a misure restrittive in considerazione della situazione nello Zimbabwe.

Il Consiglio dell'Unione europea ha deciso che le persone, le entità e gli organismi figuranti nei summenzionati allegati debbano continuare a essere inclusi nell'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui alla decisione 2011/101/PESC e al regolamento (CE) n. 314/2004.

Si richiama l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 314/2004, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare le esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 7 del regolamento).

Anteriormente al 1o novembre 2021 le persone, le entità e gli organismi in questione possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta a ottenere il riesame della decisione che li include nell'elenco summenzionato. Le eventuali richieste devono essere inviate al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea

Segretariato generale

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail:sanctions@consilium.europa.eu

Si richiama inoltre l'attenzione delle persone, delle entità e degli organismi in questione sulla possibilità di presentare ricorso contro la decisione del Consiglio dinanzi al Tribunale dell'Unione europea conformemente alle condizioni stabilite all'articolo 275, secondo comma, e all'articolo 263, quarto e sesto comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.


(1)  GU L 42 del 16.2.2011, pag. 6.

(2)  GU L 58 del 19.2.2021, pag. 51.

(3)  GU L 55 del 24.2.2004, pag. 1.

(4)  GU L 58 del 19.2.2011, pag. 9.


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