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Document 62018CA0681

Causa C-681/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Brescia — Italia) — JH / KG (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2008/104/CE – Lavoro tramite agenzia interinale – Articolo 5, paragrafo 5 – Parità di trattamento – Misure necessarie per evitare il ricorso abusivo al lavoro tramite agenzia interinale – Obbligo, per gli Stati membri, di prevenire missioni successive – Assenza di previsione di limiti nella normativa nazionale – Obbligo di interpretazione conforme)

GU C 423 del 7.12.2020, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.12.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 423/2


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 14 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Brescia — Italia) — JH / KG

(Causa C-681/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2008/104/CE - Lavoro tramite agenzia interinale - Articolo 5, paragrafo 5 - Parità di trattamento - Misure necessarie per evitare il ricorso abusivo al lavoro tramite agenzia interinale - Obbligo, per gli Stati membri, di prevenire missioni successive - Assenza di previsione di limiti nella normativa nazionale - Obbligo di interpretazione conforme)

(2020/C 423/02)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale ordinario di Brescia

Parti

Ricorrente: JH

Convenuta: KG

Dispositivo

L’articolo 5, paragrafo 5, prima frase, della direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che non limita il numero di missioni successive che un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale può svolgere presso la stessa impresa utilizzatrice e che non subordina la legittimità del ricorso al lavoro tramite agenzia interinale all’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustifichino tale ricorso. Per contro, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che essa osta a che uno Stato membro non adotti alcuna misura al fine di preservare la natura temporanea del lavoro tramite agenzia interinale, nonché ad una normativa nazionale che non preveda alcuna misura al fine di evitare l’assegnazione ad un medesimo lavoratore tramite agenzia interinale di missioni successive presso la stessa impresa utilizzatrice con lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva 2008/104 nel suo insieme.


(1)  GU C 35 del 28.1.2019.


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