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Document 62020TN0361
Case T-361/20: Action brought on 10 June 2020 — El Corte Inglés v EUIPO — Europull (GREEN COAST)
Causa T-361/20: Ricorso proposto il 10 giugno 2020 — El Corte Inglés/EUIPO — Europull (GREEN COAST)
Causa T-361/20: Ricorso proposto il 10 giugno 2020 — El Corte Inglés/EUIPO — Europull (GREEN COAST)
GU C 255 del 3.8.2020, p. 28–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.8.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 255/28 |
Ricorso proposto il 10 giugno 2020 — El Corte Inglés/EUIPO — Europull (GREEN COAST)
(Causa T-361/20)
(2020/C 255/37)
Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. L. Rivas Zurdo, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Europull Srl (Carpi, Italia)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio figurativo GREEN COAST — Marchio dell’Unione europea n. 14 936 694
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 marzo 2020 nel procedimento R 1555/2019-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione impugnata, in quanto, respingendo il ricorso del richiedente, conferma la decisione della divisione di annullamento, che accoglie la dichiarazione di nullità n. 13 595 C, e conferma la cancellazione del marchio dell’Unione europea n. 14 936 694 GREEN COAST (figurativo) nella classe 25; |
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condannare alle spese la parte o le parti che si oppongono al presente ricorso. |
Motivi invocati
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La decisione impugnata è contraria alla normativa sulla prova del diritto anteriore (marchio italiano, n. di domanda MO1997C000283 e n. di registro 0001247661), in particolare al punto 22, dandola per dimostrata, nonché ai punti da 15 a 21, che contengono le principali considerazioni per giungere a tale conclusione. |
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Violazione dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), — al quale questo rimanda — nonché dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), ii), — fatti i debiti mutamenti -, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione. |
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Violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 8, paragrafo 1 lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio. |