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Document 62020TN0361

Causa T-361/20: Ricorso proposto il 10 giugno 2020 — El Corte Inglés/EUIPO — Europull (GREEN COAST)

GU C 255 del 3.8.2020, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.8.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 255/28


Ricorso proposto il 10 giugno 2020 — El Corte Inglés/EUIPO — Europull (GREEN COAST)

(Causa T-361/20)

(2020/C 255/37)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: El Corte Inglés, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. L. Rivas Zurdo, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Europull Srl (Carpi, Italia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio figurativo GREEN COAST — Marchio dell’Unione europea n. 14 936 694

Procedimento dinanzi all’EUIPO: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 30 marzo 2020 nel procedimento R 1555/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione impugnata, in quanto, respingendo il ricorso del richiedente, conferma la decisione della divisione di annullamento, che accoglie la dichiarazione di nullità n. 13 595 C, e conferma la cancellazione del marchio dell’Unione europea n. 14 936 694 GREEN COAST (figurativo) nella classe 25;

condannare alle spese la parte o le parti che si oppongono al presente ricorso.

Motivi invocati

La decisione impugnata è contraria alla normativa sulla prova del diritto anteriore (marchio italiano, n. di domanda MO1997C000283 e n. di registro 0001247661), in particolare al punto 22, dandola per dimostrata, nonché ai punti da 15 a 21, che contengono le principali considerazioni per giungere a tale conclusione.

Violazione dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), — al quale questo rimanda — nonché dell’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), ii), — fatti i debiti mutamenti -, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione.

Violazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 8, paragrafo 1 lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.


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