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Document 62020TN0340

    Causa T-340/20: Ricorso proposto il 3 giugno 2020 — Galván Fernández-Guillén/CRU

    GU C 247 del 27.7.2020, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.7.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 247/44


    Ricorso proposto il 3 giugno 2020 — Galván Fernández-Guillén/CRU

    (Causa T-340/20)

    (2020/C 247/61)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: José María Galván Fernández-Guillén (Madrid, Spagna) (rappresentanti: M. Romero Rey e I. Salama Salama, avvocati)

    Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare la nullità della decisione SRB/EES/2020/52, del 17 marzo 2020, sulla necessità di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori nei cui confronti sono state avviate le azioni di risoluzione delle crisi riguardanti il Banco Popular Español;

    condannare il CRU alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

    1.

    Primo motivo: violazione del diritto fondamentale alla proprietà privata, in quanto il Banco Popular aveva, al momento della risoluzione, un patrimonio netto positivo che non giustificava la privazione di titoli senza compensazione.

    2.

    Secondo motivo: violazione del diritto di proprietà per assenza di criteri chiari di valutazione al momento della risoluzione del Banco Popular, essendo stati applicati retroattivamente i nuovi criteri approvati dal regolamento delegato (UE) 2018/344 della Commissione (1), entrato in vigore solo il 29 marzo 2018, vale a dire otto mesi dopo la risoluzione del Banco Popular.

    3.

    Terzo motivo: mancanza di indipendenza di Deloitte nell’effettuare la valutazione 3, che è l’unica su cui si basa la decisione CRU/EES/2020/52, dato che la stessa società di revisione contabile aveva realizzato la valutazione 2 provvisoria.

    4.

    Quarto motivo: violazione del diritto della difesa, in quanto il CRU continua a mantenere riservate determinate informazioni e ad occultarle agli azionisti e ai creditori del Banco Popular, con il pretesto che «la loro divulgazione potrebbe violare il diritto della difesa dell’ente nei procedimenti contenziosi in corso».


    (1)  Regolamento delegato (UE) 2018/344 della Commissione, del 14 novembre 2017, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che precisano i criteri relativi alle metodologie per la valutazione della differenza di trattamento nell'ambito di una risoluzione (GU 2018, L 67, pag. 3).


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