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Document 62020TN0243

Causa T-243/20: Ricorso proposto il 29 aprile 2020 — Galeote / Parlamento

GU C 215 del 29.6.2020, p. 49–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/49


Ricorso proposto il 29 aprile 2020 — Galeote / Parlamento

(Causa T-243/20)

(2020/C 215/59)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gerardo Galeote (Madrid, Spagna) (rappresentanti: A. Schmitt e A. Grosjean, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ricevibile il presente ricorso;

per quanto necessario, come misure di organizzazione del procedimento o misure d'istruzione nel caso di specie, condannare il Parlamento europeo a produrre i pareri formulati dal Servizio giuridico del Parlamento europeo, che sarebbero stati espressi il 16 luglio 2018 e il 3 dicembre 2018, fatta salva la data esatta, ma in ogni caso prima dell'adozione della decisione emanata dall'Ufficio di presidenza del Parlamento il 10 dicembre 2018 che modifica le misure di attuazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo (2018/C 466/02, Gazzetta ufficiale del 28 dicembre 2018, C 466/8);

annullare la decisione individuale impugnata, notificata al ricorrente dall'unità «Retribuzione e diritti sociali dei deputati» della Direzione generale delle finanze del Parlamento europeo, relativa ai diritti del ricorrente alla sua pensione complementare (volontaria), in base all'articolo 263 TFUE, nella parte in cui tale decisione ha attuato l'innalzamento dell'età per aver diritto alla pensione complementare (volontaria), dovuta al ricorrente dai 63 ai 65 anni di età a partire dal 1o gennaio 2019, come stabilito dalla citata decisione dell'Ufficio di presidenza del 10 dicembre 2018;

annullare o dichiarare inapplicabile, ai sensi dell'articolo 277 TFUE, la suddetta decisione adottata dall'Ufficio di presidenza del Parlamento il 10 dicembre 2018, nella misura in cui modifica l'articolo 76 delle MAS, e più precisamente nella parte in cui aumenta l'età per aver diritto alla pensione complementare (volontaria), dovuta a partire dal 1o gennaio 2019;

condannare il Parlamento alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul difetto di competenza ratione materiae dell’Ufficio di presidenza:

da un lato, la decisione dell'Ufficio di presidenza del 10 dicembre 2018 (in prosieguo: la «decisione dell'Ufficio di presidenza») è stata presa in violazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo, adottato con decisione del Parlamento europeo del 28 settembre 2005, 2005/684/CE, Euratom (GU 2005, L 262, pag. 1) (in prosieguo: lo «Statuto dei deputati»). La decisione dell'Ufficio di presidenza è, segnatamente, contraria alle disposizioni dell'articolo 27 dello Statuto dei deputati, che impone il mantenimento dei «diritti acquisiti» e delle «aspettative»;

dall'altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza crea una tassa introducendo un prelievo speciale del 5 % dell'importo nominale della pensione, mentre la creazione di una tassa non rientra nella competenza dell'Ufficio di presidenza ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 2, TFUE.

2.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali:

da un lato, l'Ufficio di presidenza è criticato per aver adottato la sua decisione senza rispettare le norme imposte dall'articolo 223 TFUE;

dall’altro lato, la decisione dell'Ufficio di presidenza non è sufficientemente motivata e quindi non rispetta l'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296, secondo comma, TFUE e all'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

3.

Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti acquisiti e delle aspettative, nonché del principio del legittimo affidamento:

da un lato, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola i diritti acquisiti e le aspettative derivanti sia dai principi generali del diritto che dallo Statuto dei deputati, il quale richiede espressamente che «rest[i]no invariati» (articolo 27);

dall’altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola il principio del legittimo affidamento.

4.

Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione:

da un lato, le violazioni dei diritti del ricorrente sono sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti dalla decisione dell'Ufficio di presidenza;

dall’altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza deve essere dichiarata inapplicabile per violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

5.

Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto e sull’assenza di misure transitorie:

da un lato, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola il principio della certezza del diritto in quanto è irregolarmente accompagnata da effetti retroattivi;

dall’altro, la decisione dell'Ufficio di presidenza viola il principio della certezza del diritto in quanto non ha previsto misure transitorie.


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