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Document 62019CA0002

Causa C-2/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Riigikohus — Estonia) — procedimento penale a carico di A.P. (Rinvio pregiudiziale – Decisione quadro 2008/947/GAI – Reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale – Ambito di applicazione – Sentenza che irroga una pena detentiva con sospensione condizionale – Misura di sospensione condizionale – Obbligo di astenersi dal commettere un nuovo reato – Obbligo di legge)

GU C 215 del 29.6.2020, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.6.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 215/17


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Riigikohus — Estonia) — procedimento penale a carico di A.P.

(Causa C-2/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Decisione quadro 2008/947/GAI - Reciproco riconoscimento delle sentenze e delle decisioni di sospensione condizionale - Ambito di applicazione - Sentenza che irroga una pena detentiva con sospensione condizionale - Misura di sospensione condizionale - Obbligo di astenersi dal commettere un nuovo reato - Obbligo di legge)

(2020/C 215/19)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parte nel procedimento penale principale

A.P.

Dispositivo

L’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive, letto in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), di quest’ultima, dev’essere interpretato nel senso che il riconoscimento di una sentenza che ha irrogato una pena detentiva, la cui esecuzione sia sospesa alla sola condizione di rispettare un obbligo di legge di astenersi dal commettere un nuovo reato durante il periodo di sospensione condizionale, rientra nell’ambito di applicazione di detta decisione quadro, purché tale obbligo di legge risulti da detta sentenza o da una decisione di sospensione condizionale emessa in base a detta sentenza, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.


(1)  GU C 93 dell’11.3.2019.


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