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Documento 62018CA0454

    Causa C-454/18: Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Linköping — Svezia) — Baltic Cable AB / Energimarknadsinspektionen (Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Trasmissione di energia elettrica – Nozione di «gestore del sistema di trasmissione» – Regolamento (CE) n. 714/2009 – Interconnettore – Linea di trasmissione che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri – Articolo 16, paragrafo 6 – Ambito di applicazione – Utilizzo dei proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione – Impresa che si limita a gestire una linea ad alta tensione transfrontaliera che garantisce l’interconnessione tra due sistemi nazionali di trasmissione)

    GU C 215 del 29.6.2020, p. 8/8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.6.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 215/8


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Linköping — Svezia) — Baltic Cable AB / Energimarknadsinspektionen

    (Causa C-454/18) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Mercato interno dell’energia elettrica - Direttiva 2009/72/CE - Trasmissione di energia elettrica - Nozione di «gestore del sistema di trasmissione» - Regolamento (CE) n. 714/2009 - Interconnettore - Linea di trasmissione che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri - Articolo 16, paragrafo 6 - Ambito di applicazione - Utilizzo dei proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione - Impresa che si limita a gestire una linea ad alta tensione transfrontaliera che garantisce l’interconnessione tra due sistemi nazionali di trasmissione)

    (2020/C 215/09)

    Lingua processuale: lo svedese

    Giudice del rinvio

    Förvaltningsrätten i Linköping

    Parti

    Ricorrente: Baltic Cable AB

    Convenuto: Energimarknadsinspektionen

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003, dev’essere interpretato nel senso che si applica a un’impresa che si limita a gestire un interconnettore transfrontaliero.

    2)

    L’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del regolamento n. 714/2009 dev’essere interpretato nel senso che, qualora un gestore di sistemi di trasmissione (GST) si limiti a gestire un interconnettore transfrontaliero, i costi di gestione e di manutenzione di tale interconnettore non possono essere considerati investimenti in una rete, destinati a mantenere o ad aumentare le capacità di interconnessione ai sensi di tale disposizione.

    3)

    L’articolo 16, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento n. 714/2009 dev’essere interpretato nel senso che, qualora un’autorità nazionale di regolamentazione applichi tale disposizione a un gestore di sistemi di trasmissione (GST) che si limita a gestire un interconnettore transfrontaliero, spetta alla suddetta autorità autorizzare detto GST a utilizzare una parte dei suoi proventi di congestione per generare profitti nonché per la gestione e la manutenzione dell’interconnettore, al fine di evitare che esso sia discriminato rispetto agli altri GST interessati e garantire che sia in grado di esercitare la propria attività a condizioni economiche di mercato, ivi compresa la realizzazione di un profitto adeguato.


    (1)  GU C 352 dell’1.10.2018.


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