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Documento 62018CA0454
Case C-454/18: Judgment of the Court (Third Chamber) of 11 March 2020 (request for a preliminary ruling from the Förvaltningsrätten i Linköping — Sweden) — Baltic Cable AB v Energimarknadsinspektionen (Reference for a preliminary ruling — Internal market for electricity — Directive 2009/72/EC — Transmission of electricity — Concept of ‘transmission system operator’ — Regulation (EC) No 714/2009 — Interconnector — Transmission line connecting the national transmission systems of the Member States — Article 16(6) — Scope — Use of revenues resulting from the allocation of interconnection capacity — Undertaking which merely operates a cross-border high-voltage power line connecting two national transmission networks)
Causa C-454/18: Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Linköping — Svezia) — Baltic Cable AB / Energimarknadsinspektionen (Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Trasmissione di energia elettrica – Nozione di «gestore del sistema di trasmissione» – Regolamento (CE) n. 714/2009 – Interconnettore – Linea di trasmissione che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri – Articolo 16, paragrafo 6 – Ambito di applicazione – Utilizzo dei proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione – Impresa che si limita a gestire una linea ad alta tensione transfrontaliera che garantisce l’interconnessione tra due sistemi nazionali di trasmissione)
Causa C-454/18: Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Linköping — Svezia) — Baltic Cable AB / Energimarknadsinspektionen (Rinvio pregiudiziale – Mercato interno dell’energia elettrica – Direttiva 2009/72/CE – Trasmissione di energia elettrica – Nozione di «gestore del sistema di trasmissione» – Regolamento (CE) n. 714/2009 – Interconnettore – Linea di trasmissione che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri – Articolo 16, paragrafo 6 – Ambito di applicazione – Utilizzo dei proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione – Impresa che si limita a gestire una linea ad alta tensione transfrontaliera che garantisce l’interconnessione tra due sistemi nazionali di trasmissione)
GU C 215 del 29.6.2020, p. 8/8
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.6.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 215/8 |
Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell'11 marzo 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Förvaltningsrätten i Linköping — Svezia) — Baltic Cable AB / Energimarknadsinspektionen
(Causa C-454/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Mercato interno dell’energia elettrica - Direttiva 2009/72/CE - Trasmissione di energia elettrica - Nozione di «gestore del sistema di trasmissione» - Regolamento (CE) n. 714/2009 - Interconnettore - Linea di trasmissione che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri - Articolo 16, paragrafo 6 - Ambito di applicazione - Utilizzo dei proventi derivanti dall’assegnazione delle capacità di interconnessione - Impresa che si limita a gestire una linea ad alta tensione transfrontaliera che garantisce l’interconnessione tra due sistemi nazionali di trasmissione)
(2020/C 215/09)
Lingua processuale: lo svedese
Giudice del rinvio
Förvaltningsrätten i Linköping
Parti
Ricorrente: Baltic Cable AB
Convenuto: Energimarknadsinspektionen
Dispositivo
1) |
L’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003, dev’essere interpretato nel senso che si applica a un’impresa che si limita a gestire un interconnettore transfrontaliero. |
2) |
L’articolo 16, paragrafo 6, primo comma, lettera b), del regolamento n. 714/2009 dev’essere interpretato nel senso che, qualora un gestore di sistemi di trasmissione (GST) si limiti a gestire un interconnettore transfrontaliero, i costi di gestione e di manutenzione di tale interconnettore non possono essere considerati investimenti in una rete, destinati a mantenere o ad aumentare le capacità di interconnessione ai sensi di tale disposizione. |
3) |
L’articolo 16, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento n. 714/2009 dev’essere interpretato nel senso che, qualora un’autorità nazionale di regolamentazione applichi tale disposizione a un gestore di sistemi di trasmissione (GST) che si limita a gestire un interconnettore transfrontaliero, spetta alla suddetta autorità autorizzare detto GST a utilizzare una parte dei suoi proventi di congestione per generare profitti nonché per la gestione e la manutenzione dell’interconnettore, al fine di evitare che esso sia discriminato rispetto agli altri GST interessati e garantire che sia in grado di esercitare la propria attività a condizioni economiche di mercato, ivi compresa la realizzazione di un profitto adeguato. |