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Document 62018CA0230
Case C-230/18: Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 8 May 2019 (request for a preliminary ruling from the Landesverwaltungsgericht Tirol — Austria) — PI v Landespolizeidirektion Tirol (Reference for a preliminary ruling — Article 49 TFEU — Article 15(2) and Article 16 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union — Freedom of establishment and freedom to provide services — Restriction — Decision to immediately close a commercial enterprise — No statement of reasons — Overriding reasons in the public interest — Prevention of criminal offences against persons engaged in prostitution — Protection of public health — Proportionality of the restriction on the freedom of establishment — Articles 47 and 48 of the Charter of Fundamental Rights — Effectiveness of judicial review — Rights of defence — General principle of the right to good administration)
Causa C-230/18: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Tirol — Austria) — PI/Landespolizeidirektion Tirol (Rinvio pregiudiziale — Articolo 49 TFUE — Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Libertà di stabilimento e di prestazione di servizi — Restrizione — Decisione di chiusura immediata di un esercizio commerciale — Assenza di motivazione — Ragioni imperative di interesse generale — Prevenzione della commissione di reati nei confronti delle persone che esercitano la prostituzione — Tutela della sanità pubblica — Proporzionalità della restrizione alla libertà di stabilimento — Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali — Effettività del controllo giurisdizionale — Diritti della difesa — Principio generale del diritto ad una buona amministrazione)
Causa C-230/18: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Tirol — Austria) — PI/Landespolizeidirektion Tirol (Rinvio pregiudiziale — Articolo 49 TFUE — Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Libertà di stabilimento e di prestazione di servizi — Restrizione — Decisione di chiusura immediata di un esercizio commerciale — Assenza di motivazione — Ragioni imperative di interesse generale — Prevenzione della commissione di reati nei confronti delle persone che esercitano la prostituzione — Tutela della sanità pubblica — Proporzionalità della restrizione alla libertà di stabilimento — Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali — Effettività del controllo giurisdizionale — Diritti della difesa — Principio generale del diritto ad una buona amministrazione)
GU C 230 del 8.7.2019, p. 15–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/15 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Tirol — Austria) — PI/Landespolizeidirektion Tirol
(Causa C-230/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Articolo 49 TFUE - Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Libertà di stabilimento e di prestazione di servizi - Restrizione - Decisione di chiusura immediata di un esercizio commerciale - Assenza di motivazione - Ragioni imperative di interesse generale - Prevenzione della commissione di reati nei confronti delle persone che esercitano la prostituzione - Tutela della sanità pubblica - Proporzionalità della restrizione alla libertà di stabilimento - Articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali - Effettività del controllo giurisdizionale - Diritti della difesa - Principio generale del diritto ad una buona amministrazione)
(2019/C 230/17)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Landesverwaltungsgericht Tirol
Parti
Ricorrente: PI
Convenuta: Landespolizeidirektion Tirol
Dispositivo
L’articolo 49 TFUE, l’articolo 15, paragrafo 2, e gli articoli 16, 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché il principio generale del diritto a una buona amministrazione devono essere interpretati nel senso che, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, essi ostano ad una normativa nazionale che preveda la possibilità, per un’autorità amministrativa, di decidere di chiudere con effetto immediato un esercizio commerciale in quanto sospetti lo svolgimento, al suo interno, di un’attività di prostituzione senza l’autorizzazione richiesta dalla normativa stessa, nei limiti in cui quest’ultima normativa, per un verso, non esige che una siffatta decisione sia motivata, in fatto e in diritto, per iscritto e sia comunicata al suo destinatario e, per altro verso, impone che un’istanza formulata dal citato destinatario per ottenere l’annullamento della decisione stessa sia, dal canto suo, motivata.