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Document 62017CA0631

Causa C-631/17: Sentenza della Corte (Terza. Sezione) dell’8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — SF/Inspecteur van de Belastingdienst [Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Articolo 11, paragrafo 3, lettera e) — Cittadino di uno Stato membro assunto come lavoratore marittimo a bordo di nave battente bandiera di uno Stato terzo — Datore di lavoro stabilito in un Stato membro diverso da quello di residenza del lavoratore — Determinazione della normativa applicabile]

GU C 230 del 8.7.2019, pp. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 230/9


Sentenza della Corte (Terza. Sezione) dell’8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — SF/Inspecteur van de Belastingdienst

(Causa C-631/17) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CE) n. 883/2004 - Articolo 11, paragrafo 3, lettera e) - Cittadino di uno Stato membro assunto come lavoratore marittimo a bordo di nave battente bandiera di uno Stato terzo - Datore di lavoro stabilito in un Stato membro diverso da quello di residenza del lavoratore - Determinazione della normativa applicabile)

(2019/C 230/10)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: SF

Resistente: Inspecteur van de Belastingdienst

Dispositivo

L’articolo 11, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, come modificato dal regolamento (UE) n. 465/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, dev’essere interpretato nel senso che una fattispecie, come quella oggetto del procedimento principale, in cui una persona, pur svolgendo attività lavorativa come marittimo alle dipendenze di un datore di lavoro stabilito in uno Stato membro, su una nave battente bandiera di uno Stato terzo che navighi al di fuori del territorio dell’Unione europea, abbia conservato la residenza nel proprio Stato membro d’origine, ricade nella sfera d’applicazione di tale disposizione, ragion per cui la normativa nazionale applicabile è quella dello Stato membro di residenza della persona medesima.


(1)  GU C 63 del 19.2.2018.


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