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Document 62017TA0107

Causa T-107/17: Sentenza del Tribunale del 23 maggio 2019 — Steinhoff e a./BCE («Responsabilità extracontrattuale — Politica economica e monetaria — BCE — Banche centrali nazionali — Ristrutturazione del debito pubblico greco — Coinvolgimento del settore privato — Clausole di azione collettiva — Scambio obbligatorio di strumenti di debito greci — Creditori privati — Parere della BCE — Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli — Principio pacta sunt servanda — Articolo 17, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali — Articolo 63, paragrafo 1, TFUE — Articolo 124 TFUE»)

GU C 230 del 8.7.2019, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 230/30


Sentenza del Tribunale del 23 maggio 2019 — Steinhoff e a./BCE

(Causa T-107/17) (1)

(«Responsabilità extracontrattuale - Politica economica e monetaria - BCE - Banche centrali nazionali - Ristrutturazione del debito pubblico greco - Coinvolgimento del settore privato - Clausole di azione collettiva - Scambio obbligatorio di strumenti di debito greci - Creditori privati - Parere della BCE - Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli - Principio pacta sunt servanda - Articolo 17, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali - Articolo 63, paragrafo 1, TFUE - Articolo 124 TFUE»)

(2019/C 230/36)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Frank Steinhoff (Amburgo, Germania), Ewald Filbry (Dortmund, Germania), Vereinigte Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg eG (Gräfenberg, Germania), Werner Bäcker (Rodgau, Germania), EMB Consulting SE (Mühltal, Germania), (rappresentanti: O. Hoepner e D. Unrau, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: O. Heinz e G. Várhelyi, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, avvocato

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta ad ottenere il risarcimento del danno che i ricorrenti avrebbero asseritamente subìto per il fatto che la BCE avrebbe omesso, nel suo parere del 17 febbraio 2012 (CON/2012/12), di richiamare l’attenzione della Repubblica ellenica sull’illegittimità della ristrutturazione del debito pubblico greco prevista tramite lo scambio di strumenti di debito obbligatorio.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

I sigg. Frank Steinhoff e Ewald Filbry, la Vereinigte Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg eG, il sig. Werner Bäcker e l’EMB Consulting SE sono condannati alle spese.


(1)  GU C 129 del 24.4.2017.


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