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Document 62018CA0053
Case C-53/18: Judgment of the Court (Second Chamber) of 8 May 2019 (request for a preliminary ruling from the Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italy) — Antonio Pasquale Mastromartino v Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (Reference for a preliminary ruling — Markets in financial instruments — Directive 2004/39/EC — Articles 8, 23, 50 and 51 — Scope — Financial adviser authorised to provide offsite services — Staff member who has become a defendant in criminal proceedings — National legislation providing for the possibility of temporarily prohibiting the exercise of the activity — Fundamental freedoms — Purely internal situation — Not applicable)
Causa C-53/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Antonio Pasquale Mastromartino/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (Rinvio pregiudiziale — Mercati degli strumenti finanziari — Direttiva 2004/39/CE — Articoli 8, 23, 50 e 51 — Ambito di applicazione — Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede — Agente avente la qualità di imputato in un procedimento penale — Normativa nazionale che prevede la possibilità di vietare temporaneamente l’esercizio dell’attività — Libertà fondamentali — Situazione puramente interna — Inapplicabilità)
Causa C-53/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Antonio Pasquale Mastromartino/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (Rinvio pregiudiziale — Mercati degli strumenti finanziari — Direttiva 2004/39/CE — Articoli 8, 23, 50 e 51 — Ambito di applicazione — Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede — Agente avente la qualità di imputato in un procedimento penale — Normativa nazionale che prevede la possibilità di vietare temporaneamente l’esercizio dell’attività — Libertà fondamentali — Situazione puramente interna — Inapplicabilità)
GU C 230 del 8.7.2019, p. 12–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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8.7.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 230/12 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Antonio Pasquale Mastromartino/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
(Causa C-53/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Mercati degli strumenti finanziari - Direttiva 2004/39/CE - Articoli 8, 23, 50 e 51 - Ambito di applicazione - Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede - Agente avente la qualità di imputato in un procedimento penale - Normativa nazionale che prevede la possibilità di vietare temporaneamente l’esercizio dell’attività - Libertà fondamentali - Situazione puramente interna - Inapplicabilità)
(2019/C 230/13)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Parti nel procedimento principale
Ricorrente: Antonio Pasquale Mastromartino
Convenuta: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)
Dispositivo
La direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e segnatamente gli articoli 8, 23, 50 e 51 della direttiva summenzionata, gli articoli 49 e 56 TFUE, nonché i principi di non discriminazione e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che, in una situazione quale quella in esame nel procedimento principale, un divieto temporaneo di esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non rientra né nell’ambito di applicazione di detta direttiva, né in quello degli articoli 49 e 56 TFUE, e neppure in quello dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. In una situazione siffatta, gli articoli 8, 23, 50 e 51 della direttiva suddetta, gli articoli 49 e 56 TFUE, nonché i principi di non discriminazione e di proporzionalità non ostano ad un divieto siffatto.