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Document 62018CA0053

Causa C-53/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Antonio Pasquale Mastromartino/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) (Rinvio pregiudiziale — Mercati degli strumenti finanziari — Direttiva 2004/39/CE — Articoli 8, 23, 50 e 51 — Ambito di applicazione — Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede — Agente avente la qualità di imputato in un procedimento penale — Normativa nazionale che prevede la possibilità di vietare temporaneamente l’esercizio dell’attività — Libertà fondamentali — Situazione puramente interna — Inapplicabilità)

GU C 230 del 8.7.2019, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.7.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 230/12


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’8 maggio 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Italia) — Antonio Pasquale Mastromartino/Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

(Causa C-53/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Mercati degli strumenti finanziari - Direttiva 2004/39/CE - Articoli 8, 23, 50 e 51 - Ambito di applicazione - Consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede - Agente avente la qualità di imputato in un procedimento penale - Normativa nazionale che prevede la possibilità di vietare temporaneamente l’esercizio dell’attività - Libertà fondamentali - Situazione puramente interna - Inapplicabilità)

(2019/C 230/13)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Antonio Pasquale Mastromartino

Convenuta: Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)

Dispositivo

La direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e segnatamente gli articoli 8, 23, 50 e 51 della direttiva summenzionata, gli articoli 49 e 56 TFUE, nonché i principi di non discriminazione e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che, in una situazione quale quella in esame nel procedimento principale, un divieto temporaneo di esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede non rientra né nell’ambito di applicazione di detta direttiva, né in quello degli articoli 49 e 56 TFUE, e neppure in quello dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. In una situazione siffatta, gli articoli 8, 23, 50 e 51 della direttiva suddetta, gli articoli 49 e 56 TFUE, nonché i principi di non discriminazione e di proporzionalità non ostano ad un divieto siffatto.


(1)  GU C 142 del 23.4.2018.


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