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Document 62019CN0126
Case C-126/19 P: Appeal brought on 15 February 2019 by the Council of the European Union against the judgment of the General Court (Fourth Chamber, Extended Composition) delivered on 4 December 2018 in Case T-518/16, Carreras Sequeros and Others v Commission
Causa C-126/19 P: Impugnazione proposta il 15 febbraio 2019 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 4 dicembre 2018, causa T-518/16, Carreras Sequeros e a./Commissione
Causa C-126/19 P: Impugnazione proposta il 15 febbraio 2019 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 4 dicembre 2018, causa T-518/16, Carreras Sequeros e a./Commissione
GU C 131 del 8.4.2019, pp. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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8.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 131/31 |
Impugnazione proposta il 15 febbraio 2019 dal Consiglio dell'Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 4 dicembre 2018, causa T-518/16, Carreras Sequeros e a./Commissione
(Causa C-126/19 P)
(2019/C 131/37)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e R. Meyer, agenti)
Altre parti nel procedimento: Francisco Carreras Sequeros, Mariola de las Heras Ojeda, Olivier Maes, Gabrio Marinozzi, Giacomo Miserocchi, Marc Thieme Groen, Commissione europea, Parlamento europeo.
Conclusioni del ricorrente
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Accogliere l’impugnazione; |
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avocare a sé la causa e respingere il ricorso di primo grado in quanto infondato; |
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— |
condannare i ricorrenti in primo grado alle spese sopportate dal Consiglio nell’ambito del presente procedimento. |
Motivi e principali argomenti
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1. |
Il primo motivo riguarda errori di diritto in cui è incorso il Tribunale per quanto riguarda la sua competenza. Si compone di due parti.
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2. |
Il secondo motivo riguarda errori di diritto commessi dal Tribunale nel constatare che la riduzione del numero di giorni di congedo annuale operata dal nuovo articolo 6 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari incide sul diritto al congedo annuale dei ricorrenti. In primo luogo, nel giudicare che, in taluni casi, una direttiva (nel caso di specie la direttiva 2003/88 (1)) può essere invocata nei confronti delle istituzioni, il Tribunale ha disconosciuto la giurisprudenza costante secondo la quale le direttive sono rivolte agli Stati membri e non alle istituzioni o organi dell’Unione, e le disposizioni di una direttiva non possono quindi essere considerate nel senso che esse impongono in quanto tali obblighi alle istituzioni nei loro rapporti con il loro personale. In secondo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che il legislatore sarebbe vincolato dal contenuto della direttiva 2003/88, menzionata nelle spiegazioni del praesidium relative all’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali. In terzo luogo, il Tribunale ha violato la portata dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, il quale, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, non persegue lo scopo di migliorare le condizioni di vita e di lavoro, ma di garantire un livello di protezione sufficiente a tutti i lavoratori nell’Unione. In quarto luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel dichiarare che l’articolo 6 dell’allegato X dello Statuto dei funzionari viola il diritto ad un congedo annuale garantito dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, atteso che i funzionari assegnati ad una sede di servizio in paesi terzi beneficiano di un numero totale di giorni di congedo nettamente superiore al minimo di 20 giorni previsto dalla direttiva 2003/88. |
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3. |
Il terzo motivo, sollevato in subordine, solleva un errore di diritto riguardante la giustificazione di un’asserita violazione del diritto al congedo. Il Tribunale ha commesso errori di diritto nello stabilire che le giustificazioni della misura contestata non erano tali da costituire obiettivi di interesse generale nonché omettendo di esaminare se la restrizione del diritto al congedo non costituisca, alla luce dello scopo perseguito, un'interferenza eccessiva e intollerabile, che comprometterebbe l'essenza stessa del diritto garantito. |
(1) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro (GU L 299, pag. 9)