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Document 52019XC0325(03)

Avviso che modifica l’avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese

C/2019/2269

GU C 111 del 25.3.2019, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 111/52


Avviso che modifica l’avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese

(2019/C 111/13)

Il 15 febbraio 2019 la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di ruote in acciaio originarie della Repubblica popolare cinese (1) («avviso del 15 febbraio 2019»). Successivamente è stato portato all’attenzione della Commissione il fatto che una determinata categoria di prodotti che rientra nella definizione del prodotto in esame era stata involontariamente descritta nell’elenco dei prodotti esclusi dal campo di applicazione.

La Commissione procede pertanto alla correzione dell’avviso del 15 febbraio 2019 al fine di rispecchiare l’effettivo campo di applicazione dell’attuale inchiesta. Ulteriori informazioni sono contenute in una nota aggiunta al fascicolo consultabile dalle parti interessate.

1.   Prodotto in esame

L’elenco dei prodotti esclusi di cui al punto 2 dell’avviso del 15 febbraio 2019 che recitava:

«Sono esclusi i seguenti prodotti:

ruote in acciaio: destinate all’industria del montaggio dei motocoltivatori attualmente rientranti nella sottovoce 8701 10; degli autoveicoli attualmente rientranti nella voce 8703; degli autoveicoli attualmente rientranti nella voce 8704, con motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) di cilindrata non superiore a 2 500 cm3 o con motore a pistone con accensione a scintilla di cilindrata non superiore a 2 800 cm3; degli autoveicoli attualmente rientranti nella voce 8705;

ruote per quad da strada;

parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di acciaio;

ruote per autoveicoli specificamente progettati per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche [ad esempio ruote per trattori agricoli o forestali, per elevatori a forca, per trattori aeroportuali (pushback), per autocarri a cassone ribaltabile destinati a essere utilizzati fuori dalla rete stradale]».

è da intendersi come segue:

«Sono esclusi i seguenti prodotti:

ruote in acciaio destinate all’industria del montaggio dei motocoltivatori attualmente rientranti nella sottovoce 8701 10;

ruote per quad da strada;

parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di acciaio;

ruote per autoveicoli specificamente progettati per usi diversi dalla circolazione su strade pubbliche [ad esempio ruote per trattori agricoli o forestali, per elevatori a forca, per trattori aeroportuali (pushback), per autocarri a cassone ribaltabile destinati a essere utilizzati fuori dalla rete stradale].».

2.   Chiarimento in merito ai codici NC

Il riferimento ai codici NC e TARIC, fornito esclusivamente a titolo informativo, di cui al punto 3, primo paragrafo, dell’avviso del 15 febbraio 2019, che recitava:

«Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese (“il paese interessato”), attualmente classificato con i codici NC 8708 70 99 ed ex 8716 90 90 (codici TARIC 8708709920, 8708709980, 8716909095, 8716909097). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.».

è da intendersi come segue:

«Il prodotto che secondo la denuncia è oggetto di dumping è il prodotto in esame, originario della Repubblica popolare cinese (“il paese interessato”), attualmente classificato con i codici NC ex 8708 70 10, ex 8708 70 99, ex 8716 90 90 (codici TARIC 8708701080, 8708701085, 8708709920, 8708709980, 8716909095, 8716909097). I codici NC e TARIC sono forniti solo a titolo informativo.».

3.   Procedura

3.1.    Comunicazioni

Tutte le parti interessate, compresi i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori e le rispettive associazioni interessate, sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto, a presentare informazioni e a fornire elementi di prova a sostegno dell’inclusione della categoria di prodotti di cui al punto 1 del presente avviso. Le osservazioni relative all’inclusione di tale categoria di prodotti nell’inchiesta antidumping aperta dall’avviso del 15 febbraio 2019 devono pervenire alla Commissione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Tutte le parti interessate sono invitate a manifestarsi, prendendo contatto con la Commissione, o a completare, se necessario, le informazioni che hanno già presentato dopo la pubblicazione dell’avviso del 15 febbraio 2019, immediatamente e comunque entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

In particolare, i produttori esportatori sono invitati a completare, se necessario, le informazioni da loro fornite dopo la pubblicazione dell’avviso del 15 febbraio 2019 o a manifestarsi procedendo alla compilazione dei moduli di cui all’allegato I e/o all’allegato III dell’avviso del 15 febbraio 2019. I moduli compilati devono pervenire alla Commissione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Gli importatori indipendenti sono inoltre invitati a completare, se necessario, le informazioni da loro fornite dopo la pubblicazione dell’avviso del 15 febbraio 2019 o a manifestarsi procedendo alla compilazione del modulo di cui all’allegato II dell’avviso del 15 febbraio 2019. Il modulo compilato deve pervenire alla Commissione entro 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Se del caso, la Commissione può procedere all’adeguamento dei campioni.

Le osservazioni e le informazioni presentate dopo tali termini non potranno essere prese in considerazione.

3.2.    Audizioni

A norma dell’articolo 5, paragrafo 10, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), tutte le parti interessate possono anche chiedere di essere sentite dalla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il calendario delle audizioni di cui al punto 5.7 dell’avviso del 15 febbraio 2019 continua ad applicarsi alla presente inchiesta.

3.3.    Altre norme procedurali

Tutte le altre norme procedurali di cui ai punti 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’avviso del 15 febbraio 2019 continuano ad applicarsi alla presente inchiesta.


(1)  GU C 60 del 15.2.2019, pag. 19.

(2)  Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21), modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/825 (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).


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