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Document 52018AE4143

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca» [COM(2018) 368 final — 2018/0193 (COD)]

EESC 2018/04143

GU C 110 del 22.3.2019, p. 118–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 110/118


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (CE) n. 1224/2009, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 1967/2006 e (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli nel settore della pesca»

[COM(2018) 368 final — 2018/0193 (COD)]

(2019/C 110/22)

Relatore:

Emilio FATOVIC

Consultazione

Parlamento, 10.9.2018

Consiglio, 5.7.2018

Base giuridica

Articolo 43(2) e 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

 

 

Decisione dell’Assemblea plenaria

19.6.2018 e 18.9.2018

 

 

Sezione competente

Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente

Adozione in sezione

27.11.2018

Adozione in sessione plenaria

12.12.2018

Sessione plenaria n.

539

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

219/1/2

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) condivide in linea generale la proposta legislativa della Commissione sui controlli nel settore della pesca. Tuttavia, alcuni problemi già segnalati dagli stakeholder del settore non hanno trovato adeguato riscontro o chiare soluzioni.

1.2.

Il CESE rinnova il principio secondo cui il concetto di sostenibilità debba essere declinato dal punto di vista economico, sociale e ambientale. In tale ottica, si rileva che la proposta della Commissione non è basata su una chiara valutazione di impatto degli effetti di tipo economico e sociale che, al contrario, sarebbe opportuna alla luce della profonda crisi del settore in diversi paesi europei, con un forte impatto sull’occupazione e sull’economia delle comunità costiere.

1.3.

La proposta della Commissione non tiene in considerazione due fenomeni gravi e rilevanti come la Brexit e il cambio climatico. Entrambi sono destinati a cambiare, in modi diversi, modalità e luoghi di pesca e pertanto necessitano di adeguati approfondimenti e interventi per non generare squilibri nel settore peschiero.

1.4.

Il sistema di controlli e sanzioni, basato sul cosiddetto «sistema di licenza a punti», deve essere implementato in modo uniforme ed omogeneo in tutta l’UE, per garantire sia la leale concorrenza tra i soggetti, sia la qualità e tracciabilità dei prodotti alieutici nell’interesse e per la salute di tutti cittadini europei. Al contempo le sanzioni devono essere basate su criteri di gestione del rischio e devono essere effettivamente proporzionali e dissuasive.

1.5.

Il CESE ritiene che la digitalizzazione sia sicuramente un importante strumento per garantire controlli efficaci e efficienti. Tuttavia, il Comitato rileva che, rispetto alla precedente normativa, gli obblighi per i pescatori non sono diminuiti in misura significativa (in modo particolare per la piccola pesca), né sono stati sufficientemente semplificati così come annunciato dalla Commissione. Si raccomanda di effettuare un supplemento di indagine sulla reale applicabilità di determinate norme, con particolare attenzione alle imbarcazioni < 10 metri.

1.6.

Il CESE è contrario all’obbligo orizzontale di installare telecamere a circuito chiuso (CCTV) sulle imbarcazioni, in quanto contrario alle norme fondamentali del diritto del lavoro, al diritto sulla privacy e al segreto d’impresa. Il CESE propone pertanto che gli Stati membri effettuino valutazioni del rischio su determinati segmenti di flotta caratterizzati da un livello elevato e generalizzato di infrazioni gravi e, a seconda della loro storia di precedenti inosservanze, che le autorità di controllo richiedano a tali navi l’installazione delle CCTV. Per verificare il rispetto dell’obbligo di sbarco, il CESE propone di rafforzare l’uso degli osservatori a bordo e raccomanda di creare un meccanismo volontario di introduzione delle CCTV, prevedendo incentivi per quegli armatori che decidano di aderirvi. Contestualmente, si raccomanda di imporre l’obbligo temporaneo delle CCTV nei casi di imbarcazioni autrici di molteplici infrazioni gravi.

1.7.

Il nuovo FEAMP 2021-2027 avrà un ruolo chiave per consentire l’adeguamento delle imbarcazioni europee alle nuove disposizioni normative. È fondamentale che i fondi siano facilmente accessibili a livello nazionale per tutti coloro che ne facciano richiesta. In particolare, il Comitato è contrario all’introduzione di norme retroattive che, in caso di una sola infrazione grave, obblighino l’armatore a restituire eventuali finanziamenti precedentemente ricevuti e correttamente rendicontati.

1.8.

Il CESE ricorda che negli Stati terzi si verificano i maggiori casi di frode e mancato rispetto delle norme fondamentali del lavoro ed ambientali. Tuttavia, il pesce frutto di queste pratiche illegali giunge ancora con relativa facilità sulle tavole dei cittadini europei. È importante che i nuovi sistemi di tracciabilità affrontino anche questi problemi, monitorando tutta la catena di approvvigionamento. Inoltre, si evidenzia che casi di sfruttamento del lavoro sono ancora oggi registrati su alcune imbarcazioni europee. Si raccomanda, quindi, che le autorità di controllo dedichino specifica attenzione a questo fenomeno e che siano fissate dure sanzioni per debellarlo definitivamente.

1.9.

Il CESE rileva che modelli di successo offerti dai piani pluriennali per la pesca monospecifica sono difficilmente adattabili alla pesca multispecifica, con un grave impatto per l’ambiente e per l’economia. Per questa ragione, il Comitato raccomanda un più approfondito sistema di raccolta dati sugli stock al fine di elaborare strategie ad hoc, capaci di tutelare meglio la biodiversità, senza danneggiare eccessivamente il settore della pesca.

1.10.

Il CESE ritiene che il sistema di incentivi ai pescatori previsti per il conferimento a terra delle reti dovrebbe essere esteso a tutti i residui raccolti in mare durante le attività di pesca. Tale iniziativa sarebbe fondamentale per la pulizia dei mari, poiché ad oggi sono i pescatori a dover pagare per pulire il mare da un inquinamento che non hanno generato. Il CESE crede che i pescatori potrebbero fornire un importante valore aggiunto attraverso un’adeguata formazione, contribuendo da un lato a pulire il mare e dall’altro a creare un meccanismo virtuoso di integrazione economica per l’attività svolta.

2.   Introduzione

2.1.

Il successo della politica comune della pesca (PCP) dipende principalmente dall’attuazione di un sistema efficace di controllo e di esecuzione. Tali misure sono previste da quattro atti giuridici distinti: 1) il regolamento sul controllo della pesca, 2) il regolamento che istituisce un’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), 3) il regolamento che istituisce un regime mirante a contrastare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (regolamento INN), 4) il regolamento relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne (SMEF).

2.2.

Ad eccezione del regolamento SMEF, recentemente modificato, l’attuale regime per il controllo della pesca è stato concepito prima della riforma della PCP e, per tale motivo, non è del tutto coerente con essa. Inoltre dette misure risalgono a più di 10 anni fa e non tengono presenti le esigenze attuali e future relative ai dati sulla pesca e al controllo delle flotte, né sono adeguate alle nuove pratiche e tecniche di pesca, così come alle nuove tecnologie di controllo e sistemi di scambio di dati. Queste, infine, non tengono conto di alcune importanti iniziative adottate dall’UE, come le strategie sulla plastica, sul mercato unico digitale e sulla governance degli oceani.

2.3.

Quindi, sebbene il regime attuale di controlli della pesca abbia migliorato la situazione precedente, determinate carenze sono state confermate dalla valutazione REFIT della Commissione, da una relazione speciale della Corte dei conti europea e da una risoluzione del Parlamento europeo. Gli stakeholder hanno confermato i limiti del sistema in vigore. Da questa considerazione è nata l’esigenza di rivedere nel suo complesso l’impianto normativo vigente.

3.   Sintesi della proposta della Commissione

3.1.

La proposta della Commissione consiste nella modifica di cinque regolamenti e mira a: 1) sanare le carenze rilevate rispetto alla PCP e ad altre politiche dell’UE, 2) semplificare il quadro normativo e ridurre gli oneri amministrativi inutili, 3) migliorare la disponibilità, l’attendibilità e la completezza dei dati e delle informazioni sulla pesca, in particolare dei dati relativi alle catture, e consentire lo scambio e la condivisione delle informazioni e 4) eliminare gli ostacoli che impediscono lo sviluppo di una cultura del rispetto delle norme e l’equo trattamento degli operatori tra gli Stati membri e al loro interno.

3.2.   Modifiche del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (1) che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca

3.2.1.

Ispezione e sorveglianza. Sono forniti chiarimenti riguardanti la procedura di ispezione, gli obblighi degli ispettori, dei comandanti e degli operatori. I rapporti di ispezione saranno digitalizzati, facilitando l’uso e lo scambio di dati tra le autorità pertinenti e gli Stati membri.

3.2.2.

Sanzioni. Si introduce un elenco di criteri comuni volti a stabilire le tipologie di infrazione grave. Si stabiliscono sanzioni amministrative obbligatorie e livelli minimi di sanzioni pecuniarie per infrazioni gravi, al fine di rendere il sistema sanzionatorio più dissuasivo ed efficace in tutti gli Stati membri e garantire parità di condizioni. Inoltre, si rafforza e chiarisce il «sistema a punti» per le navi titolari di licenza.

3.2.3.

Dati. Si introducono sistemi digitalizzati obbligatori di localizzazione e dichiarazione delle catture applicabile a tutti i pescherecci dell’UE, inclusi quelli < 12 metri di lunghezza fuori tutto (LFT). Per la piccola pesca è previsto un sistema semplificato attraverso telefono cellulare. Anche la pesca ricreativa sarà sottoposta ad un controllo più rigoroso. Attraverso il ricorso agli strumenti digitali, si vuole garantire la completa tracciabilità della catena di approvvigionamento (inclusi i prodotti importati da paesi terzi) e monitorare in modo sistematico l’attività svolta sulle imbarcazioni, anche attraverso telecamere e circuito chiuso (CCTV) ai fini del controllo dell’obbligo di sbarco.

3.2.4.

Allineamento con altre politiche UE. La segnalazione degli attrezzi da pesca perduti è semplificata mediante una più precisa compilazione del giornale di pesca (elettronico). L’obbligo di detenere a bordo le attrezzature necessarie per il recupero degli attrezzi è esteso anche ai pescherecci < 12 m. Sono introdotte disposizioni per la marcatura e il controllo degli attrezzi da pesca per le attività di pesca ricreativa.

3.3.   Modifiche del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio (2) che istituisce un’Agenzia europea di controllo della pesca

3.3.1.

La proposta estende l’ambito geografico dei poteri di ispezione dell’Agenzia europea di controllo della pesca, non più limitato alle acque internazionali. Sono introdotte modifiche che semplificano la gestione e lo scambio dei dati, ma anche norme che semplificano i processi di finanziamento dell’agenzia.

3.3.2.

Nel luglio 2018 la Commissione europea ha integrato queste misure con la proposta COM(2018) 499 volta a codificare il regolamento (CE) 768/2005 sull’EFCA sostituendo ed integrando i vari regolamenti che esso incorpora. Questa proposta è stata già accolta dal CESE con specifico parere (3).

3.4.   Modifica del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio (4) che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

3.4.1.

Le modifiche al regime di certificazione delle catture dell’UE prevedono la creazione di una banca dati per la gestione dei certificati di cattura (CATCH), che permetterà di attuare controlli in funzione del rischio, ridurrà il rischio di importazioni fraudolente e allevierà l’onere amministrativo per gli Stati membri. Le funzioni operative della banca dati CATCH saranno sviluppate in fasi diverse. Alla Commissione sono conferiti poteri delegati e competenze di esecuzione relativi al funzionamento e all’ulteriore sviluppo della banca dati CATCH. Ispezioni e sanzioni vengono allineate al nuovo contesto normativo.

4.   Osservazioni generali

4.1.

L’iniziativa legislativa della Commissione, in linea con le posizioni espresse dagli Stati membri, dalle autorità regionali e locali e dagli stakeholder, è generalmente condivisa. Questa, infatti, avrà il compito di chiarire il quadro normativo sui controlli, semplificandolo, modernizzandolo ed allineandolo agli sviluppi politici e normativi, garantendo la certezza del diritto e rendendolo effettivamente implementabile in modo uniforme in tutta l’Unione europea.

4.2.

Da un’attenta analisi della proposta si evince che, nonostante l’ampio processo consultivo dichiarato dalla Commissione, taluni problemi sollevati dagli stakeholder del settore della pesca (es. obbligo di sbarco, eccessiva burocratizzazione, proporzionalità del sistema sanzionatorio) non hanno trovato adeguato riscontro e/o chiare soluzioni nella nuova proposta legislativa (5).

4.3.

Il CESE rinnova il principio secondo cui il concetto di sostenibilità debba essere declinato dal punto di vista economico, sociale e ambientale. In tale ottica, la pesca sostenibile rimane l’obiettivo principale, ma il settore della pesca dovrebbe essere messo nelle condizioni di raggiungere tale obiettivo. Per questa ragione, le misure ambientali non possono essere scisse dalla necessità di migliorare altri aspetti chiave come le condizioni e la sicurezza sul lavoro, il ricambio generazionale, la redditività d’impresa, la formazione di personale professionale, la vitalità delle comunità costiere.

4.4.

Si rileva che le proposte di regolamento non prendono in considerazione due fenomeni gravi e rilevanti come la Brexit e il cambio climatico. Il primo, infatti, dovrebbe comportare una revisione complessiva del meccanismo di stabilità relativa nonché una riduzione delle possibilità di pesca in acque oggi europee. D’altro canto, il cambio climatico sta generando modifiche sensibili nei comportamenti e negli habitat dei pesci dei quali si rilevano sempre più di frequente importanti migrazioni.

4.5.

Il CESE rileva che la proposta della Commissione non è basata su una chiara valutazione di impatto degli effetti di tipo economico e sociale. Questa considerazione è aggravata dal fatto che il settore della pesca è in crisi in alcune regioni dell’UE da oltre 20 anni e le misure finora stabilite dalla Commissione per la sostenibilità e l’acquacoltura non hanno consentito di invertire la tendenza (6). Per questa ragione, il Comitato richiede il pronto intervento della DG Occupazione per lanciare un vasto confronto nel quadro del dialogo sociale settoriale (7) al fine di individuare le misure più appropriate per valutare ed eventualmente compensare l’impatto economico e sociale delle proposte (8).

4.6.

La recente denuncia della Corte dei conti europea pone l’esigenza prioritaria che il sistema di controlli e sanzioni, basato sul cosiddetto «sistema di licenza a punti», sia implementato in modo uniforme ed omogeneo in tutta l’UE, per garantire sia la leale concorrenza tra i soggetti, sia la qualità e tracciabilità dei prodotti alieutici nell’interesse e per la salute di tutti cittadini europei.

4.7.

Il CESE ritiene che la digitalizzazione sia sicuramente un importante strumento per garantire controlli efficaci e efficienti. È altresì positivo che siano previsti dispositivi di controllo digitali semplificati per le imbarcazioni < 12 metri di lunghezza fuori tutto (LFT; es. app su telefono cellulare per la geolocalizzazione, sebbene in mare aperto esistano ampie zone senza copertura che rendono impossibile il monitoraggio della barca). Tuttavia, il Comitato rileva che, rispetto alla precedente normativa, gli obblighi per i pescatori non sono diminuiti in misura significativa (in modo particolare per la piccola pesca), né sono stati sufficientemente semplificati così come annunciato dalla Commissione.

4.8.

I dispositivi di controllo digitale dovrebbero consentire un effettivo risparmio sia economico sia di tempo. L’estensione dell’insieme degli obblighi alla piccola pesca sarebbe possibile in quanto gli Stati membri avranno un periodo di transizione di due anni che dovrebbe permettere di tenere conto delle specificità locali sebbene potrebbe essere gravosa qualora si tratti di barche < 10 metri LFT, spesso senza cabina di comando e con una sola persona di equipaggio. Si raccomanda, per questa fattispecie, un supplemento di indagine al fine di valutarne la reale fattibilità, incontrando un equilibrio tra la necessità di controllo e la capacità effettiva dei pescatori di espletare tutte queste pratiche.

4.9.

A tal proposito, il CESE nota che le misure introdotte volte a chiarire il sistema delle sanzioni potranno sicuramente giovare al settore. Tuttavia, è fondamentale che queste siano applicate in modo omogeneo nei vari Stati membri e siano effettivamente basate su criteri di gestione del rischio, proporzionali e dissuasive. In particolare, emergono alcuni aspetti contraddittori dall’analisi della proposta, come legare l’importo pecuniario delle sanzioni al valore di mercato del pesce pescato (da due a cinque volte il valore del prodotto), che, a seconda dell’area geografica, del periodo dell’anno e dell’abbondanza o meno di tale specie, potrebbe essere molto diverso e anche generare un effetto incentivante ad infrangere la legge.

4.10.

Il FEAMP è uno strumento decisivo ed indispensabile per realizzare la transizione verso il nuovo sistema di controlli previsto dalla Commissione. Il Comitato è contrario al principio, già contenuto nell’attuale sistema di controlli e nell’attuale FEAMP, secondo cui un’infrazione grave comporta l’immediata restituzione di eventuali fondi europei ricevuti nei cinque anni precedenti. Questa rigida misura retroattiva è una delle principali cause del ritardo del FEAMP nel raggiungimento dei suoi obiettivi, in quanto ha spinto molti pescatori a non richiedere i fondi europei, temendo di doverli restituire per infrazioni considerate gravi che talvolta hanno una sanzione pecuniaria molto ridotta. Pertanto occorre garantire un maggiore proporzionalità per le sanzioni, in modo tale che da dissuasive non si trasformino in disincentivanti.

4.11.

Il CESE esprime la sua piena contrarietà all’obbligo di installare telecamere a circuito chiuso (CCTV) sulle imbarcazioni da pesca per verificare il rispetto dell’obbligo di sbarco. Il CESE ritiene che questa tipologia di misure sia contraria alle norme fondamentali del diritto del lavoro, al diritto sulla privacy e al segreto d’impresa, soprattutto perché stabilita in modo orizzontale e non giustificata da eventuali ragioni di rischio dovute a pregresse ripetute trasgressioni della normativa. Il CESE propone pertanto che gli Stati membri effettuino valutazioni del rischio su determinati segmenti di flotta caratterizzati da un livello elevato e generalizzato di infrazioni gravi e, a seconda della loro storia di precedenti inosservanze, che le autorità di controllo richiedano a tali navi l’installazione delle CCTV. Il Comitato è convinto che non sia attraverso un monitoraggio e controllo delle attività della pesca in stile «Grande Fratello» che si possano raggiungere gli obiettivi di sostenibilità ambientale e il rilancio del settore, bensì con norme e sanzioni chiare, certe e trasparenti applicate in modo efficace ed uniforme in tutta l’UE.

4.12.

In particolare, il CESE propone di valorizzare e rafforzare l’uso degli osservatori a bordo. Inoltre, si raccomanda di creare un meccanismo volontario di introduzione delle CCTV incentivato, ad esempio, con la possibilità di aumentare la propria quota di cattura per specie che sono al livello di RMS (rendimento massimo sostenibile) utilizzando la riserva di quote dello Stato membro qualora disponibile o con meccanismi prioritari e agevolati di controllo e sbarco. Contestualmente, si raccomanda l’obbligo temporaneo delle CCTV nei casi di imbarcazioni autrici di molteplici infrazioni gravi.

4.13.

Il CESE ritiene che il nuovo FEAMP 2021-2027 avrà un ruolo chiave per consentire l’adeguamento delle imbarcazioni europee alle nuove disposizioni normative. In particolare, è fondamentale che i fondi siano facilmente accessibili a livello nazionale per tutti coloro che ne facciano richiesta.

4.14.

Il CESE, come già evidenziato in altri pareri (9), ritiene importante stabilire la capacità di pesca attraverso parametri più adeguati rispetto alla stazza e alla potenza del motore, dato che questi fattori sono fondamentali per garantire la sicurezza dell’equipaggio a bordo e per raggiungere livelli di emissioni CO2 più sostenibili.

5.   Osservazioni particolari

5.1.

La pesca eccessiva è sicuramente una delle cause fondamentali della diminuzione dei pesci nel mare. Tuttavia, il Comitato ritiene che questo fenomeno dovrebbe essere considerato insieme ad altri comunque dannosi per le specie marine, come l’inquinamento, il cambio climatico, i trasporti marittimi, le trivellazioni subacquee (inquinamento sonoro). Un approccio più aperto è cruciale per elaborare strategie efficaci per la tutela degli habitat marini.

5.2.

Un regime sanzionatorio efficace deve essere di facile e chiara applicazione per essere effettivamente dissuasivo. Il Comitato segnala che il sistema di licenza a punti in taluni casi può pregiudicare l’equipaggio, sebbene siano le scelte e i comportamenti del comandante del peschereccio ad essere nei fatti sanzionati, anche con misure forti come la sospensione della licenza di pesca. Nella fase di sospensione della licenza di pesca (10), è necessario creare dei meccanismi di tutela per i lavoratori dei pescherecci che, avendo stipulato contratti su «pescato alla parte», rischiano di rimanere senza stipendio se non a condizione di trovarsi una nuova imbarcazione sulla quale lavorare o cambiare direttamente occupazione. Trattandosi di un settore in difficoltà, questo continuo drenaggio di risorse umane, competenze e conoscenze rischia di infliggere un danno ancora più grave alle prospettive di ripresa.

5.3.

Il CESE condivide la proposta di estendere il sistema di controlli anche alla pesca ricreativa nella quale si sono recentemente riscontrati numerosi casi di aggiramento della normativa vigente per la pesca «classica». In particolare si raccomanda di porre specifica attenzione a quelle attività di pesca ricreativa che sono fonte di reddito, distinguendola dalla pesca ricreativa finalizzata a uso e consumo personale. Questa misura è fondamentale per tutelare i pescatori che operano nel rispetto della legge e per contrastare forme di concorrenza sleale o, nei casi più gravi, anche di pesca illegale.

5.4.

Condiviso che è fondamentale garantire la tracciabilità dei prodotti pescati, tuttavia, l’abolizione dell’esenzione di dichiarare nel giornale di pesca i quantitativi detenuti a bordo stimati < 50 kg, potrà generare difficoltà soprattutto ai piccoli pescatori. Infatti, questi ultimi, per sbrigare tutte le pratiche burocratiche, potenzialmente lunghe nei mari multispecifici come il Mediterraneo, rischiano di perdere un tempo eccessivo prima di sbarcare, non riuscendo a vendere il pesce pescato al prezzo migliore. Pertanto si raccomanda il mantenimento della soglia esistente, monitorando da vicino che ciò non dia luogo a nessun effetto indesiderato.

5.5.

Il nuovo meccanismo di tracciabilità proposto dalla Commissione, in particolare per quanto concerne i prodotti importati, è condivisibile. Infatti, negli Stati terzi si verificano i maggiori casi di frode e mancato rispetto delle norme fondamentali del lavoro (convenzioni ILO) ed ambientali e pur tuttavia il pesce frutto di queste pratiche illegali giunge ancora con relativa facilità sulle tavole dei cittadini europei. Tuttavia, è importante notare che pratiche di sfruttamento del lavoro sono ancora oggi registrate su alcune imbarcazioni europee (11) e necessitano di specifica attenzione da parte dei soggetti deputati al controllo e dure sanzioni per debellare definitivamente questo fenomeno.

5.6.

Il Comitato fa notare che l’intensa rete di controlli per la tracciabilità posta in essere non può essere interrotta alla «prima vendita», in quanto è necessario controllare tutta la catena di approvvigionamento, «dal mare alla tavola». Anche in questo caso si raccomanda il coinvolgimento attivo di tutti gli attori interessati, dai grossisti alla trasformazione fino alla vendita al dettaglio.

5.7.

La Dichiarazione di Malta del 2017 «MedFish4Ever» è una pietra angolare dell’azione dell’UE. Tuttavia, il CESE ritiene che specifiche misure tecniche e di conservazione degli stock ittici dovrebbero essere adattate alle diverse tecniche di pesca e alle caratteristiche biologiche del mare. In particolare, il CESE ha notato che modelli di successo offerti dai piani per la pesca monospecifica sono difficilmente adattabili alla pesca multispecifica, con un grave impatto per l’ambiente e per l’economia (12). Per questa ragione, il Comitato raccomanda un più approfondito sistema di raccolta dati sugli stock al fine di elaborare strategie ad hoc, capaci di tutelare meglio la biodiversità senza danneggiare eccessivamente il settore della pesca (13).

5.8.

Come già evidenziato nei suoi precedenti pareri (14), il CESE ritiene che la combinazione di un rigido sistema di quote con il nuovo obbligo di sbarco rappresenti uno dei grandi problemi del settore. Gli elevati costi necessari per la transizione verso una pesca più sostenibile (es. reti selettive) devono essere interamente supportati dal finanziamento del FEAMP. Il CESE auspica un sistema di controllo semplificato, basato sull’analisi del rischio e pragmatico, immaginando un’importante azione a livello nazionale, con il supporto degli stakeholder, per sostenere la transizione di un vasto numero di imbarcazioni.

5.9.

La Commissione propone che tutti i prodotti della pesca siano pesati da operatori registrati al momento dello sbarco prima che il prodotto sia immagazzinato, trasportato o venduto. Il CESE ritiene importante mantenere l’attuale possibilità di adottare controlli a campione. Inoltre, nei casi in cui i prodotti della pesca siano trasportati prima dell’immissione sul mercato oppure si effettui la prima vendita in un paese terzo, si raccomanda il mantenimento dell’attuale limite di trasmissione delle dovute documentazioni alle autorità competenti entro 48 ore dallo sbarco per evitare ritardi e la conseguente perdita di qualità.

5.10.

Il CESE ha accolto favorevolmente la proposta della Commissione sulla plastica monouso (15), ed in particolare le misure incentivanti previste per il conferimento a terra delle attrezzature di pesca rotte o danneggiate in modo da facilitarne il riciclaggio (16). Questa misura, combinata con la nuova misura sui porti (17), apre nuovi scenari ed opportunità per la pesca sostenibile e per l’economia circolare. Il CESE ritiene che il sistema di incentivi ai pescatori previsti per il conferimento a terra delle reti dovrebbe essere esteso a tutti i tipi di residui raccolti in mare durante le attività di pesca. È altresì importante verificare che l’introduzione del meccanismo di responsabilità aumentata del produttore non comporti per le aziende del settore della pesca un aggravio dei costi nell’acquisto delle reti. Il FEAMP potrebbe rappresentare lo strumento finanziario più idoneo per sostenere tale processo.

5.11.

Tale iniziativa sarebbe fondamentale per la pulizia dei mari poiché ad oggi sono i pescatori a dover pagare per scaricare a terra i residui raccolti durante la pesca. Questi, tra l’altro, corrispondono al 90 % di quanto raccolto nelle reti, e i pescatori sono altresì obbligati a differenziare i residui, e qualora non fosse possibile una loro identificazione, catalogarli come «rifiuti speciali», implicando specifiche forme di trattamento. In pratica, secondo le norme vigenti, i pescatori devono pagare per pulire il mare da un inquinamento che loro non hanno provocato. Il CESE crede che i pescatori potrebbero fornire un importante valore aggiunto attraverso un’adeguata formazione, contribuendo da un lato a pulire il mare e dall’altro a creare un meccanismo virtuoso di integrazione economica per l’attività svolta (18).

Bruxelles, 12 dicembre 2018

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

(2)  GU L 128 del 21.5.2005, pag. 1.

(3)  Parere CESE (NAT/756), Agenzia europea di controllo della pesca (codificazione) (GU C 62 del 15.2.2019, pag. 310).

(4)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

(5)  MEDAC, LDAC e Europeche hanno più volte avanzato richieste e proposte specifiche per il superamento degli attuali problemi del settore che non trovano corrispondenza nel pacchetto legislativo proposto dalla Commissione.

(6)  In Italia, con 8 000 km di coste, il numero dei pescherecci è diminuito di circa il 33 % negli ultimi 30 anni. I pescherecci hanno in media 34 anni di età e hanno urgente bisogno di essere ammodernati o sostituiti con imbarcazioni nuove; e in questi 30 anni sono stati perduti 18 000 posti di lavoro (il settore della pesca in Italia conta 27 000 addetti). Dati 2016 del ministero italiano delle politiche agricole, alimentari e forestali.

(7)  Nell’ambito del comitato di dialogo sociale settoriale dell’UE per la pesca marittima (EUSSDC).

(8)  Parere CESE (NAT/749), Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) (Cfr. pagina 104 della presente Gazzetta ufficiale).

(9)  Parere CESE (NAT/749), Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) (Cfr. nota a piè di pagina 8).

(10)  La sospensione della licenza di pesca, in base ad un criterio di recidività dell’infrazione, può durare da un minimo di 4 mesi a un massimo di 1 anno, fino al ritiro definitivo della licenza.

(11)  Cfr. Articolo The Guardian 'We thought slavery had gone away': African men exploited on Irish boats.

(12)  Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM), The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries [Lo stato della pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero], 2016, pag. 26. Come evidenziato dalla CGPM della FAO, nei mari monospecifici è più semplice condurre una pesca mirata perché in essi convivono pochi tipi di pesce ed è quindi agevole stabilire dei limiti alle catture. Viceversa, nei mari multispecifici molte specie di pesci vivono nella stessa zona.

(13)  Parere del CESE Piano pluriennale per la piccola pesca pelagica nel Mar Adriatico, (GU C 288 del 31.8.2017, pag. 68). Parere CESE (NAT/749), Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) (Cfr. nota a piè di pagina 8).

(14)  Parere del CESE Obbligo di sbarco, (GU C 311 del 12.9.2014, pag. 68). Punto 1.2 «Il Comitato ritiene inoltre che la proposta della Commissione sia troppo complessa e che l’obbligo di sbarco comporterà per i pescatori un aumento eccessivo e sproporzionato del lavoro. Reputa quindi che occorra puntare a una normativa maggiormente pragmatica, chiara, semplice e flessibile, che dia ai pescatori il tempo per adeguarsi, grazie a un periodo transitorio, senza incorrere in sanzioni severe».

(15)  Parere CESE (NAT742), Plastica monouso (GU C 62 del 15.2.2019, pag. 207).

(16)  COM(2018) 340 final.

(17)  COM(2018) 33 final.

(18)  Parere CESE Strategia sulla plastica in un’economia circolare (inclusa l’azione sui rifiuti marini), GU C 283 del 10.8.2018, pag. 61.

Parere CESE (NAT/742), Plastica monouso [Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale].

Parere CESE (NAT/749), Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) [Cfr. pagina 104 della Gazzetta ufficiale].


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